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PDL 5204

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5204



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003

Presentato il 30 luglio 2004


      

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Onorevoli Deputati! - L'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca del trasporto internazionale di viaggiatori e merci, fornisce il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intendano intraprendere rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio della reciprocità del trattamento.
      L'Accordo, che è stato sollecitato dalla Parte bosniaca, è uno strumento regolatore del trasporto su strada fra l'Italia e la Bosnia e può contribuire allo sviluppo, tra l'altro, dell'interscambio commerciale.
      L'Accordo in particolare prevede che:

          il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari, di transito e occasionali, è soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria;

 

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          i trasporti di cose in transito tra i due Paesi sono liberi mentre quelli con destinazione in uno dei due Paesi contraenti, sia in conto proprio sia in conto terzi, sono assoggettati al regime dell'autorizzazione, salve alcune deroghe:

              1) trasporti funebri;

              2) trasporti destinati alle esposizioni o accessori per manifestazioni teatrali, sportive, eccetera;

              3) trasporti occasionali destinati o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

              4) trasporti di bagagli con rimorchi aggiunti a veicoli per trasporto passeggeri o diretti o provenienti da aeroporti;

              5) trasporti postali;

              6) trasporti di articoli necessari alle cure mediche in casi di soccorsi urgenti;

              7) trasporti scortati di merci di valore;

              8) trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;

              9) gli spostamenti a vuoto di veicoli destinati a sostituire veicoli divenuti inutilizzabili;

              10) i trasporti di api e avannotti.

      Le autorizzazioni, che consentono viaggi di andata e ritorno, saranno attribuite entro i limiti di un contingente fissato da una Commissione Mista, istituita per l'attuazione dell'Accordo, durante gli incontri annuali previsti all'articolo 26 dell'Accordo stesso.
      È vietato il carico di cose sul territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (cabotaggio stradale).
      I requisiti riguardanti imprese, veicoli e conducenti sono quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi.
      Nell'effettuazione dei trasporti in base al presente Accordo, sono esentati, reciprocamente, dai diritti doganali e dalle tasse di entrata i carburanti e i combustibili che si trovano nei serbatoi normali previsti dal costruttore per il tipo di veicolo e i pezzi di ricambio.
      Le fatturazioni e i pagamenti dei servizi di trasporto, effettuati in applicazione del presente Accordo, devono essere eseguiti in valuta liberamente convertibile e i relativi trasferimenti, previo assolvimento degli obblighi fiscali, dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi. Nel caso vengano stipulati fra le Parti accordi di pagamento si applicheranno questi ultimi.
      L'Accordo, inoltre, stabilisce quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati; quali sanzioni possono essere chieste allo Stato di stabilimento dell'impresa dalle Autorità competenti dello Stato nel cui territorio l'infrazione è stata commessa.
      L'Accordo sarà valido per il periodo di un anno, e si rinnoverà automaticamente salvo denuncia dello stesso di una delle Parti.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

        L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Bosnia Erzegovina in materia di trasporti internazionali di persone e cose su strada comporta un onere per la partecipazione italiana alle riunioni della Commissione Mista (articolo 26) per l'attuazione delle disposizioni operative, che si riunirà in Bosnia ed in Italia, nonchè per assicurare le funzioni di interpretariato.
        Nell'ipotesi dell'invio a Sarajevo di quattro funzionari per la durata di quattro giorni e dell'utilizzo di un interprete, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione: 
pernottamento (euro 139 al giorno x 4 persone x 4 giorni) =euro 2.224
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 126, cui si aggiungono euro 38, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 126 viene ridotto di euro 42, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 122 + euro 48 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 170 x 4 persone x 4 giorni) = euro 2.720
Spese di viaggio: 
biglietto aereo A/R Roma-Sarajevo (euro 850 x 4 persone = euro 3.400 + euro 170 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 3.570

utilizzo interprete (euro 516 al giorno x 4 giorni) = euro 2.064
Totale onere (articolo 26) euro 10.578

 

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        Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale autotrasporti persone e cose, a decorrere dal 2004 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta a euro 10.578, in cifra tonda euro 10.580.
        Si fra presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, nonché le spese per l'interprete, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

        1. Aspetti tecnico-normativi

            A) Necessità dell'intervento normativo.

        L'Accordo internazionale tra l'Italia e la Bosnia Erzegovina in materia di autotrasporto di persone e merci costituirà la normativa fondamentale per la disciplina del trasporto su strada fra i due Paesi.
        La stipulazione dell'Accordo è stata espressamente richiesta dalla parte Bosniaca.

            B) Analisi del quadro normativo.

        L'Accordo comporta un onere, seppure non elevato, alle finanze dello Stato per lo svolgimento delle Commissioni Miste e va assoggettato a legge che ne autorizzi la ratifica.

            C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'Accordo non incide sulla normativa vigente.
        Per quanto riguarda gli articoli finanziario-doganali, contenuti nell'Accordo (articoli da 18 a 23), si fa presente che ricalcano identici articoli contenuti negli accordi già stipulati, e in parte già in vigore, con vari Paesi.

            D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        L'Accordo si limita a disciplinare lo svolgimento degli autotrasporti internazionali tra l'Italia e la Bosnia Erzegovina, quindi non interferisce con l'ordinamento comunitario.

            E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Non risulta alcuna incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

            F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        L'Accordo non incide con tali fonti legislative.

 

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2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

            A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non si rilevano nuove definizioni normative.

            B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        Non ci sono nell'Accordo riferimenti normativi specificati.

            C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non occorre introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.

            D) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Non si rilevano effetti abrogativi impliciti.

3. Ulteriori elementi

            A) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Nella materia, non sembra esistano linee di giurisprudenza, né che l'Accordo contrasti con la giurisprudenza costituzionale consolidata o meno, né, tanto meno, che vi siano giudizi di costituzionalità in corso.

            B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge, vertenti su materia analoga, all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        Non vi sono progetti di legge sulla materia all'esame del Parlamento.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

            A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

        L'Amministrazione italiana deputata all'attuazione dell'Accordo, come tutti gli accordi del settore già stipulati con svariati Paesi, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        Il Ministero dell'economia e delle finanze viene ordinariamente chiamato a partecipare alle Commissioni Miste previste dall'Accordo in ragione della sua competenza in materia finanziaria e doganale (articoli da 18 a 23).
        L'Agenzia delle dogane, in esecuzione delle direttive poste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite gli uffici doganali, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'Accordo, opera il controllo materiale delle autorizzazioni al trasporto previste dall'Accordo stesso ed esibite dai vettori stranieri in Italia.
        A tali controlli provvede anche il Ministero dell'interno coordinando gli organismi che svolgono compiti di polizia stradale.
        Destinatarie dell'Accordo sono specificamente le imprese di trasporto su strada stabilite nei due Paesi contraenti.
        Indirettamente sono interessati alla normativa contenuta nell'Accordo anche i soggetti che svolgono attività di importazione o esportazione o comunque attività commerciali con la Bosnia Erzegovina e ricorrono per i trasporti a vettori stradali.
        Fra essi possono menzionarsi le categorie degli spedizionieri doganali, degli industriali, degli operatori commerciali, eccetera.

            B) Obiettivi e risultati attesi.

        Obiettivo primario dell'Accordo non è altro che quello di consentire lo svolgimento dei servizi di autotrasporto tra i due Paesi nell'ambito di una normativa che regoli puntualmente diritti ed obblighi dei vettori e del personale impiegato nei trasporti.
        Obiettivo di medio/lungo periodo è quello di consentire ai vettori italiani interessati una probabile linea di sviluppo in un'area nuova che può avere notevoli possibilità di sviluppo.
        L'Accordo, sulla cui base viene scambiato il contingente di autorizzazioni, consente un numero di trasporti di merci di destinazione (ogni permesso consente il viaggio di andata e ritorno) pari al numero di autorizzazioni di volta in volta scambiate.

            C) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

        La ricaduta economica immediata per i vettori interessati equivale ai corrispettivi per i servizi di trasporto svolti.

 

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        La fissazione del contingente sia per i trasporti di destinazione che per quelli di transito, predetermina inoltre il quantitativo di trasporti eseguibile al massimo su strada da ciascuna delle due Parti, consentendo, in caso di esaurimento delle autorizzazioni per uno dei due contraenti, che i vettori dell'altro partecipino almeno parzialmente all'attività, ove il mercato lo richieda.

            D) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

        I destinatari indiretti (spedizionieri, industriali, artigiani, commercianti, eccetera) hanno la possibilità di inserirsi nell'interscambio Italia-Bosnia Erzegovina usufruendo dei servizi di trasporto regolati dall'Accordo per il movimento delle merci o passeggeri, potendo scegliere, fra l'altro, fra la qualità del servizio (in genere maggiormente garantita dal vettore italiano) e il prezzo più basso (offerto dai vettori bosniaci).
        L'Accordo sull'autotrasporto potrà del resto contribuire alla crescita dell'economia bosniaca, dal cui miglioramento potranno esserci ricadute positive anche per l'Italia.
        L'Accordo fornisce inoltre lo strumento (la Commissione Mista) per adottare o proporre ad altre autorità competenti decisioni che promuovano lo sviluppo o il migliore svolgimento dei trasporti su strada, quando le necessità del mercato lo suggeriscano.

            E) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

        I presupposti organizzativi sono quelli già in essere per l'applicazione degli Accordi con gli altri Paesi dell'area.
        I presupposti finanziari sono quelli indicati nella relazione tecnica.
        I presupposti economici (cioè l'esistenza di ricadute su uno o più settori economici non direttamente ricomprese negli obiettivi dell'intervento) possono essere tutti quelli collegati all'incidenza del costo del trasporto sulle attività produttive, in relazione ai valori di interscambio con la Bosnia Erzegovina.

            F) Aree di criticità.

        Non si rilevano aree di criticità. Non occorrono nuove strutture amministrative.

            G) Opzioni alternative alla regolazione; strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.

        Attualmente non vi sono opzioni alternative alla regolazione in quanto, per i trattati internazionali, è prevista la ratifica con legge se importano oneri finanziari (articolo 80 della Costituzione).

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.580 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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