PDL 5237
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5237
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato PERROTTA
Modifica all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
in materia di detenzione di armi antiche
Presentata il 27 agosto 2004
Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente in materia di detenzione di armi antiche è antiquata e sicuramente non adatta ai tempi moderni. Essa parte dal presupposto che anche con le armi antiche si può uccidere, cosa certamente possibile, ma fino ad oggi poco probabile.
Infatti, è poco credibile che qualcuno possa uccidere o ferire una persona con un fucile o con pistola a pietra focaia. Con la presente proposta di legge si intende pertanto permettere la detenzione di armi antiche non in condizione di sparare, in quanto oggetti di arredamento e di antiquariato.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il settimo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle armi da botto, da fuoco e con pietra focaia, lunghe o corte, purché di modello di fabbricazione antecedente al 1900 e non in condizioni di sparare automaticamente. Tali armi possono liberamente essere trasportate, detenute, acquistate e vendute».