|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 4248-A |
1. Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente
Il testo all'attenzione dell'Assemblea è volto ad introdurre nuove norme nel nostro ordinamento giuridico, finalizzate a potenziare l'attività di prevenzione e ricerca nel campo della sindrome della morte improvvisa del lattante Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) e della morte inaspettata del feto, stanziando a tal fine nuove risorse finanziarie, in particolare per lo sviluppo del riscontro diagnostico ed il funzionamento di una banca dati in materia.
Il testo, già approvato dal Senato, è stato modificato nel corso dell'esame da parte della XII Commissione, apportando ad esso alcune correzioni che non mutano gli indirizzi e le finalità di fondo del provvedimento, ma incidono sui profili di copertura finanziaria e valorizzano il ruolo delle regioni attraverso l'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da acquisire da parte del Ministero della salute nell'adozione delle norme attuative.
2. Istruttoria legislativa svolta
2.1 Audizioni informali
Nel corso dell'esame in sede referente, la XII Commissione, al fine di approfondire le tematiche oggetto del provvedimento, ha nominato un Comitato ristretto, nell'ambito del quale svolgere una serie di audizioni informali. In tale sede sono stati auditi rappresentanti di medici e docenti in pediatria, puericultura e neonatologia, che hanno fornito elementi di conoscenza utili al dibattito parlamentare.
2.2 Pareri espressi dalle Commissioni
La XII Commissione ha acquisito i pareri delle Commissioni I, II, V e VII.
La Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con alcune condizioni alcune delle quali puntualmente recepite nel testo. Per quanto riguarda la prima condizione, relativa alla compatibilità tra l'articolo 32 della Costituzione e l'obbligo del riscontro diagnostico, la XII Commissione non ha ravvisato alcuna incompatibilità tra le due norme.
La Commissione giustizia ha espresso parere favorevole.
La Commissione bilancio, che inizialmente si era espressa in senso contrario al testo trasmessole dalla XII Commissione, ha valutato favorevolmente il nuovo testo licenziato dalla Commissione di merito, come ulteriormente emendato. Le due condizioni apposte nel predetto parere favorevole sono state poi testualmente recepite.
Infine, la Commissione di merito ha tenuto conto anche dell'osservazione contenuta nel parere favorevole della Commissione cultura.
3. Illustrazione dell'articolato
Il testo all'esame dell'Assemblea si compone di 5 articoli, che nel complesso sono volti a potenziare l'attività di ricerca e di prevenzione nel campo della sindrome della morte improvvisa del feto o del lattante.
A tale fine, l'articolo 1 stabilisce che le vittime di tale sindrome debbano essere prontamente sottoposte a diagnosi, da effettuare presso centri autorizzati in base ai criteri che, in base all'articolo 2, saranno definiti con successivo decreto del ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Inoltre si stabilisce che tutte le informazioni relative alla gravidanza, allo sviluppo del feto e al parto siano raccolte e registrate sulla base dei protocolli internazionali; a tale fine è richiesta la collaborazione di tutto il personale medico (ostetrico-ginecologo, neonatologo, pediatria e anatomopatologo) che potenzialmente potrebbe detenere
ERCOLE, Relatore
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4248, già approvata dalla XII Commissione del Senato, in materia di disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto,
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono sostanzialmente riconducibili alla materia «tutela della salute», demandata alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione,
esprime
con le seguenti condizioni:
1. all'articolo 1, comma 1, verifichi la Commissione se la previsione di un riscontro diagnostico obbligatorio nei casi di decessi di lattanti senza causa apparente, da effettuarsi peraltro senza la previsione di un consenso dei genitori, sia compatibile con i principi costituzionali di cui all'articolo 32 della Costituzione;
2. all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione di merito l'esigenza di precisare i criteri di individuazione dei centri autorizzati presso cui effettuare il riscontro diagnostico, atteso che l'articolo 2, al quale si rinvia, è stato soppresso;
3. all'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione di merito l'esigenza di armonizzare le disposizioni relative alla registrazione e alla raccolta delle informazioni da parte del distretto sanitario con la normativa vigente in materia di tutela dei dati personali;
4. all'articolo 4, comma 2, valuti la Commissione l'esigenza di stabilire che, ai fini dell'elaborazione di linee guida in materia di SIDS a cura del Ministero della salute, sia disposta una preventiva intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ovvero il parere di quest'ultima, anche in relazione a quanto stabilito al comma 1 del medesimo articolo, che demanda anche alle regioni la promozione di campagne di sensibilizzazione e prevenzione nonché la predisposizione di programmi di ricerca.
Il Comitato permanente per i pareri:
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
considerato che l'articolo 5 del nuovo testo non risulta coordinato con le modifiche apportate dalla Commissione;
rilevato, in particolare, che il suddetto articolo 5 reca una clausola di copertura finanziaria che non trova riscontro in corrispondenti disposizioni onerose, essendo riferita agli articoli 2 e 3 che risultano soppressi;
esprime
Il Comitato permanente per i pareri:
sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
esprime
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «Le autorità sanitarie nazionali e regionali provvedono» siano inserite le seguenti: «nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio»;
All'articolo 4 sia aggiunto in fine il seguente comma: «6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
La VII Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 4248, approvata dal Senato, recante: «Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte
valutata favorevolmente la finalità del provvedimento, che persegue l'obiettivo, di estrema rilevanza sanitaria, scientifica e sociale, di accrescere le conoscenze sulla SIDS e favorirne la prevenzione;
constatato che il testo fin qui elaborato appare carente sul piano del coordinamento interno, facendo rinvio a disposizioni ed autorizzazioni di spesa espunte nel corso dell'esame, e dal punto di vista sostanziale, in mancanza di norme che disciplinino l'individuazione dei centri incaricati della rilevazione dei dati e le modalità per la loro raccolta e diffusione a livello nazionale;
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione le modifiche e integrazioni necessarie per assicurare, in particolare:
1) l'introduzione di una disciplina per l'individuazione dei centri scientifici, di carattere universitario o ospedaliero, incaricati di effettuare il riscontro diagnostico e raccogliere le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, nonché delle modalità con cui essi devono operare, nel rispetto delle competenze delle regioni e assicurando il coinvolgimento del Ministero della salute;
2) la definizione delle modalità per la raccolta dei dati a livello nazionale e per la loro diffusione presso i medici curanti ed eventualmente i parenti delle vittime;
3) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione degli interventi di cui ai precedenti punti.
TESTO |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. I lattanti vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) deceduti improvvisamente entro un anno di vita e i feti deceduti senza causa apparente dopo la venticinquesima settimana di gestazione devono essere sottoposti a riscontro diagnostico da effettuarsi nei centri individuati nell'articolo 2. Le informazioni relative alla gravidanza, allo sviluppo fetale e al parto e, nel caso di SIDS, le situazioni ambientali e familiari in cui si è verificato il decesso, devono essere accuratamente registrate e vagliate, per il completamento diagnostico e per finalità scientifiche, dall'ostetrico-ginecologo, dal neonatologo, dal pediatra curanti e dall'anatomo patologo sulla base dei protocolli internazionali. |
1. I lattanti deceduti improvvisamente entro un anno di vita senza causa apparente e i feti deceduti anch'essi senza causa apparente dopo la venticinquesima settimana di gestazione devono essere prontamente sottoposti a riscontro diagnostico da effettuarsi nei centri autorizzati secondo i criteri individuati nell'articolo 2, a cui sono inviati gli organi prelevati. Le informazioni relative alla gravidanza, allo sviluppo fetale e al parto e, nel caso di sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS), le situazioni ambientali e familiari in cui si è verificato il decesso, devono essere accuratamente registrate e raccolte con una indagine familiare dal distretto sanitario per il completamento diagnostico e per finalità scientifiche, dall'ostetrico-ginecologo, dal neonatologo, dal pediatra curanti e dall'anatomo patologo sulla base dei protocolli internazionali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Il riscontro diagnostico di cui al comma 1 è effettuato secondo il protocollo diagnostico predisposto dalla prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica dell'università di Milano. Il suddetto protocollo è comunicato al Ministero della salute. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Le regioni, in accordo con il Ministero della salute, provvedono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare, sul loro territorio, gli istituti universitari o i servizi ospedalieri di anatomia e istologia patologica che svolgono la funzione di centri di riferimento ai fini di cui all'articolo 1. |
1. I criteri per l'autorizzazione dei centri di cui all'articolo 1 sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Per i fini indicati nell'articolo 1, le salme dei bambini colpiti da SIDS e dei feti deceduti senza causa apparente dopo la venticinquesima settimana sono sottoposte | 2. Entro centottanta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1, le regioni provvedono ad individuare, sul loro territorio, i centri scientifici, di carattere | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pag. 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
a riscontro diagnostico e gli organi prelevati sono prontamente inviati ai centri autorizzati, seguendo il protocollo predisposto dalla prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica dell'università di Milano. Il suddetto protocollo è comunicato al Ministero della salute. | universitario od ospedaliero, che svolgono la funzione di centri di riferimento per il riscontro diagnostico dei lattanti deceduti improvvisamente senza causa apparente entro un anno di vita e dei feti deceduti senza causa apparente dopo la venticinquesima settimana di gestazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 31.800 euro annui a decorrere dall'anno 2003. | 3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 31.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. I risultati delle indagini sono raccolti nella banca dati esistente presso la prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica dell'università di Milano e comunicati alla regione competente per territorio che ne cura la trasmissione ai medici curanti e li mette a disposizione, in forma anonima, degli stretti congiunti delle vittime. |
1. I risultati delle indagini svolte ai sensi dell'articolo 1 sono comunicati dai centri autorizzati alla prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica dell'università di Milano che, nel rispetto delle regole sul trattamento dei dati personali, provvede ad istituire una banca dati nazionale e a trasmettere i dati così raccolti alla regione competente per territorio, ai medici curanti e ai parenti delle vittime. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 39.000 euro per l'anno 2003 e di 35.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004. | 2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 36.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Le autorità sanitarie nazionali e regionali provvedono: |
1. Le autorità sanitarie nazionali e regionali provvedono, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a) a promuovere campagne di sensibilizzazione e di prevenzione per garantire una corretta informazione sulle problematiche connesse alla SIDS e ai casi di morte del feto senza causa apparente; |
a) identica;
b) a predisporre appositi programmi di ricerca multidisciplinari che comprendano lo studio dei casi sul piano anamnesico, clinico, laboratoristico, anatomo patologico, istologico.
b) identica.
2. Il Ministero della salute, in collaborazione con le società scientifiche interessate e con le associazioni dei genitori, provvede ad emanare linee guida per la prevenzione della SIDS.
2. Il Ministero della salute, in collaborazione con le società scientifiche interessate e con le associazioni dei genitori, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3 della presente legge, pari a 70.800 euro per l'anno 2003 ed a 66.800 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 67.000 euro annui decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
|