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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5253 |
marescialli 1o luglio 1990 (sottufficiali dal 1981);
marescialli 1o luglio 1993 (sottufficiali dal 1986);
brigadieri 1o luglio 1992 (sottufficiali dal 1990);
brigadieri 1o luglio 1994 (sottufficiali dal 1992).
Si tratta di personale penalizzato in sede di riordino del 1995. Infatti, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201:
a) i marescialli del Corpo forestale dello Stato (sia con decorrenza 1o luglio 1990 che con decorrenza 1o luglio 1993) sono stati infatti inquadrati al 1o settembre 1995 nella qualifica di ispettore (al pari del vice ispettore della Polizia di Stato), mentre i marescialli dell'Arma dei carabinieri sono stati inquadrati nella qualifica di ispettore capo;
b) i brigadieri del Corpo forestale dello Stato con anzianità 1o luglio 1992 al pari dei brigadieri 1o luglio 1994 e addirittura al pari dei vice brigadieri, sono stati inquadrati al 1o settembre 1995 nella qualifica di vice ispettore (al pari dei sovrintendenti della Polizia di Stato), mentre i brigadieri dell'Arma dei carabinieri sono stati inquadrati nella qualifica di ispettore. Conseguentemente i predetti brigadieri sono stati tutti promossi ispettori al 1o gennaio 1996 (primo scrutinio dopo il riordino) e ispettori capo al 1o gennaio 2001, a prescindere se ex brigadieri dal 1o luglio 1992 o dal 1o luglio 1994.
Le disposizioni contenute nel presente articolo sono volte, pertanto, ad eliminare tale disparità di trattamento prevedendo, da un lato, ai commi 1 e 2, l'inquadramento del personale di cui alla lettera a) a ispettore superiore ed a perito superiore con decorrenza 1o gennaio 2001 ovvero 1o gennaio 2003, coerentemente con le previsioni di riallineamento dei marescialli delle Forze armate, e, al comma 6, dall'altro lato, la riduzione di due anni a favore degli ex brigadieri con decorrenza 1o gennaio 1992, di cui alla lettera b), ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore e della maturazione di dieci anni di anzianità nella qualifica di ispettore capo per accedere al trattamento economico della qualifica superiore, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193.
Il riallineamento del personale di cui alla lettera a) comporta, con le medesime modalità, quello del personale, analogamente penalizzato dal riordino del 1995, che riveste attualmente la qualifica di perito capo ed appartenente prima del medesimo riordino alla VII qualifica funzionale dell'ex carriera di concetto con decorrenza, per una parte, dal 1978 (inquadramento a perito superiore con decorrenza 1o gennaio 2001), e, dall'altra, dal 1990 e 1992 (inquadramento a perito superiore con decorrenza 1o gennaio 2003).
I commi 3, 4, 5 e 6 disciplinano gli effetti giuridici ed economici delle predette disposizioni e il comma 8 reca l'autorizzazione di spesa.
L'articolo 3 è volto ad allineare le posizioni degli ispettori capo del Corpo di polizia penitenziaria a quelle derivanti dal riordino del 1995 e dalle disposizioni di riallineamento dei predetti marescialli delle Forze armate.
Il comma 1 prevede l'inquadramento nella qualifica di ispettore capo di quel personale, proveniente dal grado di sottufficiale nelle Forze armate e partigiane, arruolatosi nel disciolto Corpo degli agenti di custodia e poi successivamente inquadrato con il grado di maresciallo ordinario a decorrere dall'anno 1994 nel ruolo limitato e separato del Corpo di polizia penitenziaria, istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge di riforma 15 dicembre 1990, n. 395. Tale disposizione si rende necessaria al fine di sanare una grave
L'articolo 1 prevede, al comma 1, l'inquadramento nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore degli ispettori capo e dei periti tecnici capo della Polizia di Stato inquadrati, con decorrenza 1o settembre 1995, nei ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, ai sensi degli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, ruoli poi soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo «correttivo» 28 febbraio 2001, n. 53. Si tratta di 1.583 tra ispettori capo e periti tecnici capo in servizio al 1o settembre 2004, che al 31 agosto 1995 rivestivano le qualifiche di sovrintendente principale e di sovrintendente capo (e qualifiche corrispondenti dei ruoli tecnici).
Complessivamente le unità interessate all'inquadramento, in servizio al 1o settembre 2004, sono le seguenti:
ispettori capo ex ruolo ad esaurimento degli ispettori 1.437
(di cui 873 ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza)
Periti capo ex ruolo ad esaurimento dei periti tecnici 146
(di cui 7 ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza)
Totale personale interessato all'inquadramento 1.583
(di cui 880 ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza)
La decorrenza giuridica dell'inquadramento degli 880 ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è fissata al 1o gennaio 2001, mentre quella del restante personale dei soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici (703) è fissata al 1o gennaio 2003.
Si riporta, di seguito, un riepilogo sugli effetti economici degli inquadramenti.
A) dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002: assegno personale «di riordino» pari alla differenza tra il trattamento stipendiale di ispettore capo e quello di ispettore superiore;
1o gennaio 2003: trattamento economico di ispettore superiore e di perito tecnico superiore e scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 53 del 2001;
1o gennaio 2005: parametro stipendiale «135,50» di ispettore superiore (con otto anni nella qualifica), ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e della tabella 3 allegata al medesimo decreto;
1o luglio 2006: parametro stipendiale «139» di ispettore superiore «sostituto commissario» o di perito tecnico superiore «sostituto direttore tecnico», ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 53 del 2001, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto, che prevede la riduzione di due anni della permanenza nella qualifica per l'acquisizione della predetta denominazione (si tratta di 842 unità poiché al 1o gennaio 2006 almeno 38 di quelli oggi inquadrati saranno cessati dal servizio per limiti di età).
B) 1o gennaio 2003: trattamento economico di ispettore superiore e di perito tecnico superiore;
1o gennaio 2005: parametro stipendiale «135,50» di ispettore superiore e di perito tecnico superiore (con otto anni di anzianità nella qualifica), ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 193 del 2003;
1o gennaio 2013: parametro stipendiale «139» di ispettore superiore «sostituto commissario» e di perito tecnico superiore «sostituto direttore tecnico», ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193.
La dimostrazione degli oneri è riportata nelle allegate tabelle A1-A10, per il personale di cui alla lettera A), e in quelle B1-B8, per il personale di cui alla lettera B).
* Si tratta degli ex sottufficiali (873 ispettore capo e 7 periti capo) ai quali, a decorrere dal 15 marzo 2001 e fino al 31 dicembre 2002, è corrisposto un assegno di «riordino» pari alla differenza tra il livello stipendiale dell'ispettore capo e dell'ispettore superiore.
a) ispettori capo ex marescialli con decorrenza
b) periti capo ex VII qualifica funzionale con
Totale personale interessato all'inquadramento 91
Le unità interessate all'inquadramento con decorrenza giuridica 1o gennaio 2003, in servizio al 1o settembre 2004, sono le seguenti:
c) ispettori capo ex marescialli con decorrenza
d) periti capo ex VII qualifica funzionale con
Totale personale interessato all'inquadramento 116
La dimostrazione degli oneri è riportata nelle allegate tabelle D1-D10, per il personale di cui alle lettere a) e b), e in quelle E1-E8, per il personale di cui alle lettere c) e d).
1. È convertito in legge il decreto-legge 10 settembre 2004, n 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per eliminare le situazioni di squilibrio nelle posizioni di carriera del personale degli ex ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato e dei ruoli corrispondenti delle altre Forze di polizia, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per la funzione pubblica;
1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1o gennaio 2003. Per il
1. Il personale del Corpo forestale dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con la qualifica di ispettore capo, già in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, o con la qualifica di perito capo, già inquadrato nella settima qualifica funzionale, è
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nel ruolo ordinario degli ispettori del Corpo medesimo con qualifica di ispettore capo con decorrenza giuridica 1o gennaio 2003.
1. Ai marescialli aiutanti s.u.p.s. appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 1o gennaio 2001.
1. Ai marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 1o gennaio 2001.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente valutato in euro 11.509.000 per l'anno 2004, in euro 3.586.000 per l'anno 2005 ed in euro 2.996.000 a decorrere dall'anno
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 settembre 2004.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
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L'onere complessivo è stato quantificato in 8.692.124,37 euro per il 2004, in 2.038.624,60 euro per il 2005, in 1.060.973,40 euro per il 2006 e in 1.510.306,20 euro a decorrere dal 2007, come riportato nell'allegata tabella C di riepilogo.
Ai sensi del comma 2 gli inquadramenti sono disposti, in parte, utilizzando il 50 per cento delle vacanze disponibili, a partire dal 31 dicembre 2000 nella dotazione organica degli ispettori superiori e dei periti tecnici superiori, riservato alle promozioni per scrutinio a ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e a perito tecnico superiore, ai sensi degli articoli 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, ed, in parte, in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze per le medesime promozioni, determinate dalle previste cessazioni dal servizio.
Al riguardo, si rappresenta che deve ancora procedersi alle promozioni per le vacanze disponibili a partire dal 31 dicembre 2000 e che è in fase di espletamento il concorso relativo al 50 per cento dei posti disponibili a tale data. Si precisa che i posti non coperti
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Premesso che i posti disponibili per le promozioni per scrutinio a partire dal 31 dicembre 2000 rientrano nell'ambito delle dotazioni organiche delle qualifiche di ispettore superiore (6.000 unità) e di perito tecnico superiore (350 unità) e che al 1o settembre 2004 risultano non coperti circa 1.600 posti di ispettore superiore e circa 200 posti di perito tecnico superiore, si evidenzia, ai fini della quantificazione degli oneri, che tutto il personale inquadrato è stato comunque considerato in soprannumero sino al 31 dicembre 2003, compreso quello che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 in esame, assorbe i posti disponibili per le promozioni per scrutinio di cui agli articoli 31-bis, comma 1, lettera a), dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 335 e 337 del 1982, e successive modificazioni.
A decorrere dal 1o gennaio 2004 sono stati invece detratti, anche sotto il profilo finanziario, i posti previsti per le promozioni, con la medesima decorrenza, per scrutinio a ispettore superiore e a perito tecnico superiore, ai sensi dei predetti articoli 31-bis, comma 1, lettera a), dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 335 e 337 del 1982, cui avrebbe partecipato il personale inquadrato. Ciò in quanto le previsioni di bilancio per il 2004 hanno considerato il relativo onere.
Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo del 50 per cento delle vacanze disponibili ogni anno per le previste promozioni mediante scrutinio alla qualifica di ispettore superiore e a quella di perito tecnico superiore in base alla normativa vigente, nonché delle posizioni soprannumerarie, sotto il profilo economico, determinate dagli inquadramenti in questione. Si tratta di una previsione minima, in quanto i posti disponibili per lo scrutinio al 31 dicembre 2003, utili ai fini del parziale riassorbimento degli inquadramenti, potrebbero aumentare, come detto, in relazione alla mancata completa copertura del 50 per cento dei posti riservati ai concorsi interni per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2003. Si riporta anche la previsione, pure questa minima, delle effettive posizioni soprannumerarie, sotto l'aspetto normativo, derivanti dal riassorbimento previsto dal predetto comma 2.
Data
vacanze
disponibili
** Si tratta degli altri 564 ispettori capo, nonché degli altri 139 periti tecnici capo già appartenenti al ruolo ad esaurimento inquadrati con decorrenza giuridica 1o gennaio 2003.
*** Totale posizioni soprannumerarie al 31 agosto 2005, corrispondente alla somma di quelle della tabella A2 (616) e di quelle della tabella B2 (681).
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Ai sensi del comma 5, gli ispettori capo e i periti tecnici capo già appartenenti al ruolo dei sottufficiali conseguono la denominazione di «sostituto commissario» e di «sostituto direttore tecnico» ed accedono al parametro stipendiale «139», di cui alla tabella 3 allegata al decreto legislativo n. 193 del 2003, con decorrenza 1o luglio 2006 (dopo cinque anni e sei mesi dall'inquadramento a ispettore superiore e a perito tecnico superiore). I relativi oneri sono riportati nella tabella A2. Gli oneri sono stati calcolati per 842 interessati, tenuto conto delle 38 cessazioni dal servizio per limiti di età previste fino a quella data. Si precisa che il numero considerato per la quantificazione degli oneri (differenza tra il trattamento di ispettore superiore, parametro 135,50 e di sostituto commissario, parametro 139), di cui alla richiamata tabella A2, non tiene conto delle 263 unità complessive riassorbite al 1o gennaio 2005 poiché il personale che sarebbe stato promosso ispettore o perito superiore a quella data, attraverso lo scrutinio per merito comparativo, avrebbe maturato il parametro di sostituto commissario in data successiva al 1o luglio 2006 (dopo dieci e undici anni dall'acquisizione della qualifica di ispettore superiore ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 193 del 2003). Per effetto della disciplina transitoria di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 193 del 2003, il restante personale inquadrato (703 unità) acquisirà il predetto parametro stipendiale 139 con decorrenza 1o gennaio 2013 (dopo dieci anni dall'inquadramento). I relativi oneri a partire dal 1o gennaio 2013 per tale personale risultano coperti dalla mancata riduzione della spesa quantificata a regime e conseguente alle cessazioni dal servizio per limiti di età a partire dal 2006, non considerate nelle tabelle A2 e B2, ed, in particolare, dagli oneri quantificati per gli 880 ex sottufficiali che acquisiscono la denominazione di «sostituto commissario» e di «sostituto direttore tecnico» e il parametro stipendiale «139» con decorrenza 1o luglio 2006. Infatti, l'onere per i predetti ex sottufficiali andrà progressivamente diminuendo in conseguenza della cessazione dal servizio per limiti di età prevista quasi per tutti entro il 2013, per cui a partire da quella data l'onere già quantificato per tale personale potrà coprire quello per i predetti 703 ispettori inquadrati, di cui pure, a quella data, una parte risulterà cessata dal servizio per limiti di età.
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Complessivamente le unità interessate all'inquadramento sono 207, alcune con decorrenza giuridica 1o gennaio 2001 altre con decorrenza giuridica 1o gennaio 2003.
Le unità interessate all'inquadramento con decorrenza giuridica 1o gennaio 2001, in servizio al 1o settembre 2004, sono le seguenti:
1o luglio 1990 70
decorrenza 1978 21
1o luglio 1993 77
decorrenza 1990-1992 39
L'onere complessivo è stato quantificato in 844.478,20 euro per il 2004, in 309.418,20 per il 2005, in 247.796,80 per il 2006 e in 220.370,80 euro a decorrere dal 2007, come riportato nell'allegata tabella F di riepilogo.
Gli inquadramenti sono disposti, in parte, utilizzando il 50 per cento delle vacanze disponibili nella dotazione organica degli ispettori superiori e dei periti superiori, riservato alle promozioni per scrutinio a ispettore superiore e a perito tecnico superiore, ai sensi degli articoli 21, comma 1, lettera a), e 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, ed, in parte, in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze per le medesime promozioni, determinate dalle previste cessazioni dal servizio.
Premesso che i posti disponibili per le promozioni per scrutinio a partire dal 31 dicembre 2000 rientrano nell'ambito delle dotazioni organiche delle qualifiche di ispettore superiore e di perito superiore, si evidenzia, ai fini della quantificazione degli oneri, di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge, che tutto il personale inquadrato è stato comunque considerato in soprannumero sino al 31 dicembre 2003, compreso quello che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 in esame, assorbe i posti disponibili per le promozioni per scrutinio di
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A decorrere dal 1o gennaio 2004 sono stati invece detratti, anche sotto il profilo finanziario, i posti previsti per le promozioni, con la medesima decorrenza, per scrutinio a ispettore superiore e a perito superiore. Ciò in quanto le previsioni di bilancio per il 2004 hanno considerato il relativo onere.
In relazione agli effetti economici conseguenti a quanto previsto dal comma 5, si evidenzia che il personale interessato è stato inquadrato alla qualifica di ispettore capo e di perito capo, rispettivamente, con decorrenza 1o gennaio 1996 e 1o gennaio 1991 e che dopo dieci anni accede al trattamento economico di ispettore superiore e di perito superiore, per cui l'onere conseguente all'inquadramento in soprannumero consiste - escludendo i 21 periti capo che già al 10 gennaio 2001, dopo 10 anni nella qualifica, hanno maturato il trattamento economico di perito superiore - nella differenza tra il trattamento economico di ispettore capo e di perito capo e quello di ispettore superiore e di perito superiore dal 15 marzo 2001, data di decorrenza dei primi effetti economici dell'inquadramento in soprannumero, al 31 dicembre 2005. Atteso che al personale interessato è attribuito, a quella data, il parametro stipendiale 135,50, mentre quello spettante agli ispettori e periti capo con 10 anni di anzianità è di 133, nelle tabelle D2 ed E2 è stato calcolato il relativo onere.
Ai sensi del comma 6, gli ispettori capo e i periti capo già appartenenti al ruolo dei sottufficiali e alla VII qualifica funzionale e inquadrati ispettori e periti superiori con decorrenza 1o gennaio 2001 conseguono la denominazione di «scelto» ed accedono al parametro stipendiale «139», di cui alla tabella 3 allegata al decreto legislativo n. 193 del 2003, con decorrenza 1o luglio 2006 (dopo cinque anni e sei mesi dall'inquadramento a ispettore superiore e a perito superiore). I relativi oneri sono riportati nella tabella D2. Gli oneri sono stati calcolati per 86 interessati, tenuto conto delle 5 cessazioni dal servizio per limiti di età previsti fino a quella data. Per effetto della disciplina transitoria di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 193 del 2003, il restante personale inquadrato (116 unità) acquisirà il predetto parametro stipendiale «139» con decorrenza 1o gennaio 2013 (dopo dieci anni dall'inquadramento). I relativi oneri a partire dal 1o gennaio 2013 per tale personale risultano coperti dalla mancata riduzione della spesa quantificata a regime e conseguente alle cessazioni dal servizio per limiti di età a partire dal 2006, non considerate nelle tabelle D2 ed E2, ed, in particolare, dagli oneri quantificati per gli 86 ex sottufficiali ed ex VII qualifica funzionale che acquisiscono la denominazione di «scelto» e il parametro stipendiale «139» con decorrenza 1o luglio 2006. Infatti, l'onere per il predetto personale andrà progressivamente diminuendo in conseguenza delle cessazioni dal servizio per limiti di età previste entro il 2013, per cui a partire da quella data l'onere già quantificato per tale personale potrà coprire quello per i predetti 116 ispettori e periti inquadrati, di cui pure, a quella data, una parte risulterà cessata dal servizio per limiti di età.
In merito a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2 in esame, relativo al riconoscimento di due anni di «sconto» in favore degli
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L'articolo 3 prevede, al comma 1, l'inquadramento nella qualifica di ispettore capo con decorrenza 1o gennaio 2003 del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato di cui all'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Si tratta di 16 unità.
La dimostrazione degli oneri è riportata nell'allegata tabella G.
Il comma 2 prevede l'inquadramento a ispettore superiore, con decorrenza giuridica ed economica 1o gennaio 2003, degli ispettori capo del Corpo di polizia penitenziaria, già sovrintendenti capo al 31 agosto 1995 e inquadrati nella qualifica di ispettore con decorrenza 1o settembre 1995, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200.
Complessivamente le unità interessate all'inquadramento, in servizio al 1o settembre 2004, sono 546.
La dimostrazione degli oneri è riportata nelle allegate tabelle G1-G5.
L'onere complessivo è stato quantificato in 1.930.395,72 euro per il 2004 e in 1.236.942,72 euro a decorrere dal 2005, come riportato nell'allegata tabella H di riepilogo, nella quale è riportata anche la quantificazione degli oneri dell'inquadramento delle 16 unità del predetto ruolo separato e limitato.
Ai sensi del comma 3 gli inquadramenti sono disposti, in parte, utilizzando il 50 per cento delle vacanze disponibili nella dotazione organica degli ispettori superiori e dei periti superiori, riservato alle promozioni per scrutinio a ispettore superiore, ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 443 del 1992, ed, in parte, in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze per le medesime promozioni, determinate dalle previste cessazioni dal servizio.
Premesso che i posti disponibili per le promozioni per scrutinio a partire dal 31 dicembre 2002 rientrano nell'ambito delle dotazioni organiche delle qualifiche di ispettore superiore e di perito superiore, si evidenzia, ai fini della quantificazione degli oneri, che tutto il personale inquadrato è stato considerato comunque in soprannumero, compreso quello che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, assorbe i posti disponibili per le promozioni per scrutinio di cui all'articolo 30-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 443 del 1992.
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In relazione agli effetti economici, con decorrenza 1o gennaio 2003, conseguenti a quanto previsto dal comma 5, si evidenzia che - per effetto di una disciplina non allineata a quella delle altre Forze di polizia - il personale interessato è stato precedentemente inquadrato alla qualifica di ispettore capo con decorrenza 1o gennaio 1999 e che dopo dieci anni accederà al trattamento economico di ispettore superiore, per cui l'onere conseguente all'inquadramento in soprannumero consiste nella differenza tra il trattamento economico di ispettore capo e quello di ispettore superiore dal 1o gennaio 2003, data di decorrenza degli effetti economici dell'inquadramento in soprannumero, al 31 dicembre 2008. Peraltro, atteso che il parziale riassorbimento degli oneri si sarebbe verificato a partire dal 2009, nella quantificazione degli oneri non se ne è tenuto conto, per cui l'onere rimane sempre quello calcolato a decorrere dal 2005, come emerge dalle allegate tabelle G2 e H.
Gli ispettori superiori inquadrati ai sensi del comma 2 conseguono la denominazione di «sostituto commissario» ed accedono al parametro stipendiale «139», con decorrenza 1o gennaio 2013 (dopo dieci anni dall'acquisizione della predetta denominazione). I relativi oneri, a partire da quella data, risultano compensati, sia dal mancato assorbimento, nel 2009, come sopra accennato, dell'onere relativo al conseguimento da parte di tale personale del trattamento economico di ispettore superiore (dopo dieci anni dal conseguimento della qualifica di ispettore capo), sia dalla mancata riduzione della spesa quantificata a decorrere dal 2006, conseguente alle cessazioni dal servizio per limiti di età a partire dalla stessa data, non considerate nella richiamata tabella G2 (le 546 unità previste a partire dal 2005 rimangono immutate).
Gli articoli 4 e 5, relativi all' anticipazione al 1o gennaio 2001, ai soli fini giuridici, della promozione dei marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, atteso che l'accesso alla qualifica di luogotenente avviene nei limiti dei posti previsti dalla vigente normativa.
L'articolo 6 reca, infine, la clausola di copertura finanziaria.
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2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall' articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.
3. Il personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza giuridica 1o gennaio 2001 e quello inquadrato con decorrenza giuridica 1o gennaio 2003 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili, rispettivamente, al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1 è corrisposto a decorrere dal 1o gennaio 2003. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 1, con decorrenza 1o gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è corrisposto a decorrere dal 1o gennaio 2003. Al medesimo personale è corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
5. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1o gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di sostituto commissario e di sostituto direttore tecnico, si applica, con decorrenza 1o gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, ridotto di due anni.
6. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 8.693.000 per l'anno 2004, di euro 2.039.000 per l'anno 2005 e di euro 1.511.000 a decorrere dall'anno 2006.
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2. La decorrenza giuridica della promozione a ispettore superiore e a perito superiore del Corpo forestale dello Stato del personale in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato o, rispettivamente, della settima qualifica funzionale, se in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è anticipata, qualora successiva, al 1o gennaio 2001 ovvero al 1o gennaio 2003, secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Le posizioni in soprannumero conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 e all'espletamento dei concorsi, di cui agli articoli 21, comma 1, lettera b), e 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2001, sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le promozioni di cui agli articoli 21, comma 1, lettera a), e 47, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 201 del 1995, a decorrere dal 31 dicembre 2001.
4. Il personale di cui al comma 1 segue in ruolo quello di cui al comma 2.
5. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto a decorrere dal 1o gennaio 2003. Al personale inquadrato o promosso, ai sensi dei commi 1 e 2, con decorrenza 1o gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, è corrisposto a decorrere dal 1o gennaio 2003. Al medesimo personale è corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore.
6. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1o gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di «scelto», si applica, con decorrenza 1o gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, ridotto di due anni.
7. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 201 del 1995, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento economico, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, l'anzianità richiesta al personale con la qualifica di ispettore capo del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già in possesso della qualifica di brigadiere del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato con decorrenza 1o luglio 1992, è ridotta di due anni.
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2. Il personale individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di ispettore superiore, con decorrenza giuridica 1o gennaio 2003.
3. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 2, che si applica ove più favorevole, sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2002 per le promozioni previste dall'articolo 30-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni in soprannumero conseguenti al suddetto inquadramento sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a decorrere dal 31 dicembre 2003. Sono fatte salve le procedure concorsuali tuttora in atto, indette ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 443 del 1992.
4. Il personale di cui al comma 3 segue in ruolo quello vincitore del concorso per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
5. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è attribuito a decorrere dal 1o gennaio 2003.
6. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.931.000 per l'anno 2004 e di euro 1.237.000 a decorrere dall'anno 2005.
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3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, conseguono il grado di maresciallo aiutante s.u.p.s. con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.
2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1o gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l'attuale ordine di iscrizione in ruolo.
3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, conseguono il grado di maresciallo aiutante con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.
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2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Martino, Ministro della difesa.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.
Castelli, Ministro della giustizia.
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali.
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica.
Frontespizio
Relazione
Relazione Tecnica
Disegno di Conversione
Decreto Legge