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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5249 |
con il comma 1, a sostituire all'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, l'improprio richiamo all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (disposizione abrogata dall'articolo 28, comma 1, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n. 112), con il corretto richiamo ai settori del «sistema integrato delle comunicazioni» di cui all'articolo
con il comma 2, ad integrare la medesima disposizione con il richiamo alla legge 3 maggio 2004, n. 112;
con il comma 3, a modificare l'articolo 4, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, in quanto l'ulteriore riferimento, ivi contenuto, all'articolo 2 della legge n. 249 del 1997, concernente l'abuso di posizione dominante, pur se formalmente corretto, non appare aggiornato in ragione dell'entrata in vigore della nuova disciplina in materia, recata dall'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
Trattandosi di interventi di coordinamento formale di disposizioni definitorie innovative già vigenti al momento della emanazione della legge sulla risoluzione dei conflitti di interesse, risulta evidente che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; pertanto non occorre relazione tecnica.
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.
2. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
1. È convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Rilevato che per errore di coordinamento formale del testo della legge 20 luglio 2004, n. 215, il comma 1 dell'articolo 7, concernente le funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi, opera un riferimento normativo esterno all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, disposizione che in realtà risulta già abrogata dall'articolo 28, comma 1, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n. 112, e che lo stesso comma 1 omette di richiamare la legge 3 maggio 2004, n. 112;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla conseguente rettifica, al fine di garantire la piena operatività della medesima legge;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di integrare il contenuto del comma 2 dell'articolo 4 della medesima legge n. 215 del 2004, concernente l'abuso di posizione dominante, con il rinvio anche all'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia;
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997,
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 settembre 2004.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Gasparri, Ministro delle comunicazioni.
Castelli, Ministro della giustizia.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
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