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PDL 5250

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5250



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro della giustizia
(CASTELLI)

Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario

Presentato l'8 settembre 2004


      

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Onorevoli Deputati! - Il decreto-legge si propone, principalmente, di ampliare la rosa dei candidati esonerati dalla prova preliminare del concorso per uditore giudiziario, prevista dall'articolo 123-bis, comma 5, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
      Come è noto, l'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario - applicato in base al regime transitorio dettato dall'articolo 22 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 - prevede l'espletamento di una prova preliminare diretta ad accertare il possesso dei requisiti culturali dei candidati al concorso per uditore giudiziario e realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati. Lo stesso articolo prevede, al comma 5, l'esonero dalla prova selettiva, di determinate categorie di candidati, che si ritiene abbiano già dimostrato il possesso dei requisiti culturali richiesti. Si tratta, in particolare, dei vincitori di concorsi aventi caratteristiche analoghe a quelle previste per il concorso di uditore giudiziario (i magistrati militari, amministrativi, contabili; i procuratori e gli avvocati dello Stato; gli idonei in uno degli ultimi tre concorsi per la magistratura ordinaria) e di coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali.
      L'ampliamento della rosa dei candidati esonerati dalla prova preliminare si impone per ragioni sistematiche, connesse al quadro generale normativo (e rappresenta, anzi, una parziale anticipazione - compatibile
 

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con il sistema attuale - della riforma dell'ordinamento giudiziario), anche alla luce delle pronunce dei giudici amministrativi già intervenuti con accoglimento della tutela cautelare richiesta e conseguente ammissione diretta alle prove scritte dei concorsi per uditore giudiziario, banditi con decreti del Ministro della giustizia del 28 febbraio 2004 e del 23 marzo 2004, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale per non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, e 123-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
      La proroga del termine previsto dall'articolo 18 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, per il reclutamento di uditori giudiziari, risponde all'esigenza di regolare una serie di situazioni formatesi medio tempore nei confronti delle tre categorie di soggetti contemplati alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge. Il decreto dovrà, pertanto, integrare i precedenti provvedimenti adottati dal Ministro della giustizia con i quali sono stati banditi gli ultimi due concorsi per uditore giudiziario svolti in base al regime transitorio dettato dall'articolo 22 della legge n. 48 del 2001, in modo da disciplinare una serie di situazioni in fieri, ed assicurare agli aspiranti, che in precedenza non hanno potuto avvalersi della regola dell'esonero dalla prova preliminare, parità di condizioni rispetto a quelli nei confronti dei quali la regola era già operante.
      In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.
 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il presente decreto-legge dispone un urgente ed indifferibile intervento normativo che appare necessario adottare nell'ambito della disciplina legislativa sul concorso per uditore giudiziario.
        L'ampliamento della rosa dei candidati esonerati dalla prova preliminare del concorso in questione si impone per ragioni sistematiche, connesse al quadro generale normativo (e rappresenta, anzi, una parziale anticipazione - compatibile con il sistema attuale - della riforma dell'ordinamento giudiziario), anche alla luce delle pronunce dei giudici amministrativi già intervenute con accoglimento della tutela cautelare richiesta e conseguente ammissione diretta alle prove scritte dei concorsi per uditore giudiziario, banditi con decreti del Ministro della giustizia in data 28 febbraio 2004 e 23 marzo 2004, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale per non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, e 123-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il decreto-legge interviene su un quadro normativo di recente creazione, introdotto con la legge 13 febbraio 2001, n. 48, che ha previsto una disciplina transitoria da applicare ai concorsi attualmente in atto (banditi con decreti del Ministro della giustizia in data 28 febbraio 2004 e 23 marzo 2004).
        L'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario - applicato in base al regime transitorio dettato dall'articolo 22 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 - prevede l'espletamento di una prova preliminare diretta ad accertare il possesso dei requisiti culturali dei candidati al concorso per uditore giudiziario e realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati. Lo stesso articolo prevede, al comma 5, l'esonero dalla prova selettiva di determinate categorie di candidati, che si ritiene abbiano già dimostrato il possesso dei requisiti culturali richiesti. Si tratta, in particolare, dei vincitori di concorsi aventi caratteristiche analoghe a quelle previste per il concorso di uditore giudiziario (i magistrati militari, amministrativi, contabili; i procuratori e gli avvocati dello Stato; gli idonei in uno degli ultimi tre concorsi per la magistratura ordinaria) e di coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali.
        Il novum introdotto dal decreto è costituito dall'ampliamento delle categorie dei candidati esonerati dalla prova preliminare del concorso per uditore giudiziario, prova preliminare che - come detto - verrà

 

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effettuata, esclusivamente e per effetto della disciplina transitoria, nei concorsi già banditi, essendo stata eliminata per i futuri concorsi.
        Per consentire a tutti gli interessati di avvalersi delle modifiche normative illustrate, si prevede, altresì, la proroga del termine previsto dall'articolo 18 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, per il reclutamento di uditori giudiziari.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Il decreto-legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Il decreto-legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        Il decreto-legge, come già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Il decreto-legge ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Il testo non contiene nuove definizioni normative.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi operati sono corretti.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.

        Il decreto-legge è costruito interamente mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa, attraverso la quale sono state operate le menzionate integrazioni degli articoli 18, comma 1, e 22 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

 

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D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Il decreto-legge non determina alcun effetto abrogativo implicito.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

        Il decreto-legge interviene sulla disciplina del concorso per uditore giudiziario.
        Le amministrazioni ed i soggetti coinvolti dall'intervento in esame sono, quindi, tutti i soggetti che partecipano, a diverso titolo, al procedimento di selezione del personale di magistratura ordinaria.
        I soggetti - destinatari e/o coinvolti dalla normativa in esame - sono quindi gli stessi ai quali già fa riferimento la normativa base costituita dalla legge 13 febbraio 2001, n. 48.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

        Le esigenze sociali ed economiche sottese all'intervento - come già detto nella relazione illustrativa - sono costituite dalla necessità, di carattere sistematico, di ampliare le categorie dei candidati esonerati dalla prova preliminare inserendo altre categorie di soggetti che presentano requisiti culturali analoghi alle categorie attualmente esentate da detta prova preselettiva, categorie che sono state oggetto di pronunce di accoglimento - in sede cautelare - da parte del giudice amministrativo, con conseguente ammissione diretta alle prove scritte e rimessione degli atti alla Corte costituzionale per non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, e 123-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Si presenta, pertanto, la necessità imprescindibile sia per l'Amministrazione (che deve approntare, al più presto, l'organizzazione di strutture e personale per la prova selettiva di concorsi già banditi, da calibrare esattamente sui candidati da ammettere) sia per i concorrenti, di conoscere, in tempi brevi, criteri certi sullo svolgimento del concorso per uditore giudiziario.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

        L'obiettivo generale è il soddisfacimento delle esigenze sopra prospettate.
        Nell'immediato, l'introduzione di criteri certi in relazione alla procedura per il concorso di uditore giudiziario.

D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

        In considerazione della natura dell'intervento normativo e dell'ambito dello stesso, non si ravvisano innovativi presupposti organizzativi da adottare per l'attuazione dello stesso.

 

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E) Aree di criticità.

        Non si ravvisano, tenuto conto di quanto detto alla lettera D), aspetti di criticità.

F) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

        Non sono ravvisabili opzioni alternative alla regolazione.

G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

        Il decreto-legge appare lo strumento tecnico normativo più idoneo.

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Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Testo integrale delle norme espressamente modificate o abrogate dal decreto-legge.

Legge 13 febbraio 2001, n. 48

Articolo 18.
(Reclutamento di uditori giudiziari).

        1. Il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli derivanti dall'aumento di cui all'articolo 1, avviene mediante tre concorsi, da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Omissis).

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'8 settembre 2004

Disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso
per uditore giudiziario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in ordine all'individuazione delle categorie di soggetti esonerati dalla prova preliminare del concorso per uditore giudiziario, anche in ottemperanza a pronunce della giustizia amministrativa, nonché di prorogare conseguentemente il termine previsto dall'articolo 18 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al fine di consentire la riapertura dei termini di partecipazione ai bandi di concorso indetti nel corrente anno;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

        1. Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 18, comma 1, le parole: «da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

 

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            b) all'articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono, altresì, inclusi:

            a) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

            b) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e svolgono, da almeno tre anni, senza essere stati sanzionati disciplinarmente, le funzioni di magistrato onorario;

            c) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche».

        2. Con decreto del Ministro della giustizia sono regolati gli effetti della disposizione di cui al comma 1, che si applica anche ai concorsi per uditore giudiziario già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 7 settembre 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Castelli, Ministro della giustizia.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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