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PDL 5211

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5211



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANTONIO RUSSO

Norme per contrastare la persecuzione psicologica
nei luoghi di lavoro

Presentata il 31 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il termine «mobbing» oggi è usato per indicare qualsiasi forma di persecuzione psicologica perpetrata nei confronti del lavoratore nei luoghi di lavoro. Nel 2001 il Parlamento europeo con una specifica risoluzione ha evidenziato la necessità per gli Stati membri di approfondire lo studio delle violenze psicologiche in ambito lavorativo, al fine di pervenire ad una comune definizione delle fattispecie di persecuzione psicologica e di creare una più solida base statistica sulla sua diffusione.
      È necessario che anche nel nostro Paese si giunga alla definizione di una legge specifica per contrastare il «mobbing». Infatti nei Paesi scandinavi come la Svezia e la Norvegia, ma anche in Belgio e in Francia, esistono da tempo leggi «ad hoc» per contrastare qualsiasi forma di attività persecutoria nei luoghi di lavoro.
      Statistiche effettuate nel nostro Paese riferiscono di 750 mila vittime del «mobbing». È quindi necessario approvare al più presto una legge specifica che garantisca la tutela del lavoratore contro gravi atti perpetrati nei suoi confronti.
      La presente proposta di legge si compone di quattro articoli diretti a definire gli atti di persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro (articolo 1), le attività di prevenzione e di informazione che i datori di lavoro devono effettuare nei luoghi di lavoro (articolo 2), la possibilità per la vittima della persecuzione psicologica di ricorrere alla giustizia ordinaria (articolo 3) e la liquidazione del danno (articolo 4).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione di persecuzione psicologica
nei luoghi di lavoro).

      1. Si intendono per persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro tutti gli atti e comportamenti posti in essere dai datori di lavoro pubblici e privati, dirigenti, quadri intermedi e colleghi, che si traducono in atteggiamenti persecutori, attuati volontariamente in forma evidente, con specifica determinazione e carattere di continuità, tali da arrecare danni rilevanti alla condizione psico-fisica del lavoratore.
      2. Gli atti e i comportamenti di cui al comma 1 sono caratterizzati dal contenuto vessatorio e da finalità persecutorie che si traducono in molestie, in maltrattamenti verbali, nonché in atteggiamenti tali da danneggiare la personalità e la dignità del lavoratore.

Art. 2.
(Attività di prevenzione e di informazione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana un apposito decreto con il quale individua le singole fattispecie di violenze e persecuzioni morali e materiali ai danni dei lavoratori.
      2. I datori di lavoro, pubblici e privati e le rappresentanze sindacali, ove esistenti, sono tenuti ad adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire i fenomeni di violenza e di persecuzione psicologica a danno dei lavoratori.
      3. In presenza di denuncia di atti o di comportamenti di cui all'articolo 1, da parte dei singoli lavoratori, è compito dei datori di lavoro e delle rispettive rappresentanze

 

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sindacali, provvedere tempestivamente all'accertamento dei fatti.
      4. A coloro che pongono in essere gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 1 si applicano le misure disciplinari previste dalla presente legge e dalla contrattazione collettiva del comparto interessato.

Art. 3.
(Competenza per le cause
relative alla persecuzione psicologica).

      1. È competente per le cause relative alla persecuzione psicologica disciplinate dalla presente legge il giudice del lavoro.
      2. Nei casi di maggiore gravità il soggetto leso può adire il giudice in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile affinché questi, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, ordini al datore di lavoro la cessazione degli atti, atteggiamenti o comportamenti pregiudizievoli, adottando ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti e stabilendo le modalità di esecuzione della decisione.
      3. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto di cui al comma 2, o alla sentenza pronunziata nel giudizio di merito, è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Art. 4.
(Liquidazione del danno).

      1. Il danno da persecuzione psicologica deve essere valutato con riguardo all'integrità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita, anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale e ad ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità.
      2. Il giudice liquida ogni danno in via equitativa, tenuto conto anche della riduzione della capacità lavorativa subita.
      3. Ai fini della fissazione del risarcimento dovuto ai sensi del presente articolo,

 

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è stabilita una somma minima pari a 10.000 euro e una somma massima pari a 100.000 euro.
      4. La liquidazione del danno, entro i limiti minimo e massimo di cui al comma 3, deve essere calcolata in relazione ai parametri elaborati, anche avvalendosi della consulenza di esperti del settore.
      5. Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, ordina, a cura e spese del soccombente, che il provvedimento sia pubblicato, mediante inserzione per estratto, in uno o più giornali, di cui almeno uno a diffusione nazionale.


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