|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5211 |
1. Si intendono per persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro tutti gli atti e comportamenti posti in essere dai datori di lavoro pubblici e privati, dirigenti, quadri intermedi e colleghi, che si traducono in atteggiamenti persecutori, attuati volontariamente in forma evidente, con specifica determinazione e carattere di continuità, tali da arrecare danni rilevanti alla condizione psico-fisica del lavoratore.
2. Gli atti e i comportamenti di cui al comma 1 sono caratterizzati dal contenuto vessatorio e da finalità persecutorie che si traducono in molestie, in maltrattamenti verbali, nonché in atteggiamenti tali da danneggiare la personalità e la dignità del lavoratore.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana un apposito decreto con il quale individua le singole fattispecie di violenze e persecuzioni morali e materiali ai danni dei lavoratori.
2. I datori di lavoro, pubblici e privati e le rappresentanze sindacali, ove esistenti, sono tenuti ad adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire i fenomeni di violenza e di persecuzione psicologica a danno dei lavoratori.
3. In presenza di denuncia di atti o di comportamenti di cui all'articolo 1, da parte dei singoli lavoratori, è compito dei datori di lavoro e delle rispettive rappresentanze
1. È competente per le cause relative alla persecuzione psicologica disciplinate dalla presente legge il giudice del lavoro.
2. Nei casi di maggiore gravità il soggetto leso può adire il giudice in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile affinché questi, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, ordini al datore di lavoro la cessazione degli atti, atteggiamenti o comportamenti pregiudizievoli, adottando ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti e stabilendo le modalità di esecuzione della decisione.
3. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto di cui al comma 2, o alla sentenza pronunziata nel giudizio di merito, è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
1. Il danno da persecuzione psicologica deve essere valutato con riguardo all'integrità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita, anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale e ad ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità.
2. Il giudice liquida ogni danno in via equitativa, tenuto conto anche della riduzione della capacità lavorativa subita.
3. Ai fini della fissazione del risarcimento dovuto ai sensi del presente articolo,
|