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PDL 5175

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5175



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

D'AGRÒ, EMERENZIO BARBIERI, DIDONÈ, GIUSEPPE DRAGO, GIUSEPPE GIANNI, LUCCHESE, RAISI, RAMPONI, SANDI, SELVA, TUCCI, ZANETTA

Modifica all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consigli comunali e provinciali

Presentata il 21 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende introdurre una modifica all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento alle disposizioni in materia di convocazione dei consigli comunali e provinciali.
      La normativa vigente prevede al comma 5 del citato articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, la possibilità di convocare la seduta dei consigli, anche dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo degli stessi, limitatamente all'adozione di atti urgenti e improrogabili.
      La suddetta iniziativa di modifica sancisce, invece, l'assoluto divieto della convocazione dei consigli dal momento dell'indizione dei comizi elettorali, se non per motivi attinenti esclusivamente alla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini.
      La necessità di tale misura emerge dalla constatazione della possibilità di approvazione, durante quel lasso di tempo, di provvedimenti di natura strumentale che non hanno alcuna attinenza con il tema dell'urgenza.
      L'eventuale convocazione dei consigli comunali e provinciali a ridosso del rinnovo amministrativo può portare conseguentemente ad accordi e condizionamenti
 

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tali da influenzare lo stesso risultato elettorale, prefigurando, in alcuni casi, il cosiddetto «voto di scambio».
      Anche in occasione delle ultime consultazioni amministrative la convocazione dei consigli dopo l'indizione dei comizi ha provocato contestazioni da parte dei consiglieri di opposizione, nonché ricorsi al tribunale amministrativo regionale da parte dei cittadini, per motivi di avversione ai temi messi all'ordine del giorno, il più delle volte di carattere urbanistico.
      Per queste ragioni si rende necessaria una modifica del comma 5 dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di operare una più corretta e soprattutto trasparente applicazione delle disposizioni in materia di convocazione dei consigli comunali e provinciali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 5 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi e non possono essere convocati dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, eccetto che per motivi attinenti alla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini».


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