|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5068 |
1) un fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive e di usura, istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 44 del 1999;
2) un fondo delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999, in attuazione delle norme previste dalla legge n. 302 del 1990;
3) un fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di tipo mafioso,
4) un fondo di garanzia per le vittime della caccia;
5) un fondo di garanzia per le vittime della strada;
6) norme nel codice di procedura penale a tutela dell'identità dei minori o relative all'esame testimoniale dei minori.
In altri sistemi democratici, ad esempio quello della Confederazione Elvetica, da anni esistono sistemi coordinati di norme che predispongono una serie di strumenti a tutela e protezione delle vittime dei reati.
È evidente, dunque, la necessità improcrastinabile che anche il nostro ordinamento si doti di misure a favore delle vittime dei reati, anche superando le categorie che nel tempo si sono venute a creare, con la previsione di misure generalizzate a favore di ogni vittima di reati, pur mantenendo le tutele già presenti ed eventualmente prevedendone di più ampie.
La presente proposta di legge intende dare seguito alle istanze, oramai irrinunciabili, di tutela delle vittime dei reati, ribadite in più sedi internazionali e non ulteriormente procrastinabili.
L'occasione deve essere sfruttata per creare un sistema che si caratterizzi per l'effettività delle misure previste e per il sollievo capace di arrecare alle vittime dei reati, sia nell'immediatezza dei fatti delittuosi che le vedono offese, sia durante tutta la fase del relativo procedimento penale e del risarcimento del danno.
Preliminarmente occorre precisare che con la proposta di legge che si presenta si è voluto fissare un principio che valga come impegno dello Stato - e degli enti locali per quanto rientri nella loro competenza - a tutelare le vittime dei reati, con l'enunciazione degli ambiti di azione nei quali lo Stato predispone le relative misure: la consulenza, la tutela delle vittime nel processo, la tutela risarcitoria.
La prima scelta che si è affrontata è quella relativa alla nozione di «vittima» da considerare ai fini della presente proposta di legge. In tale contesto, si è inteso accedere ad una nozione di vittima più ampia di quella della «persona offesa dal reato», titolare del bene giuridico tutelato dalle norme incriminatici che si suppongono violate; si è così scelto di considerare la «vittima» nel senso più ampio della nozione di persona danneggiata dal reato con riferimento specifico alla sua titolarità di interessi patrimoniali e non patrimoniali lesi dall'attività criminosa in via diretta e immediata. Tale scelta è stata praticata con l'equiparazione alla vittima di soggetti che rientrano nella nozione di «prossimi congiunti», e valorizzando l'aspetto della convivenza in genere e della convivenza «more uxorio» scelta, peraltro, già operata in sede di fissazione dei criteri di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive e di usura, per effetto della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
All'articolo 3, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, sono fissati i livelli delle prestazioni essenziali in materia di tutela delle vittime dei reati per le regioni che, nell'ambito delle competenze legislative fissate anche con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, effettuata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, devono adottare le disposizioni di legge necessarie ad attuare sul territorio la prima delle forme di assistenza e di protezione delle vittime dei reati previste dalla presente proposta di legge: vale a dire il sostegno medico, psicologico, sociale e giuridico pronto e immediato all'evenienza dei fatti che determinano la lesione. È evidente l'importanza che assume l'aspetto in questione se si tiene conto che spesso proprio nell'immediatezza dei fatti lesivi, le vittime dei reati sentono il bisogno di una qualificata presenza istituzionale per non essere sole di fronte a fenomeni delittuosi che non hanno previsto, né hanno determinato in alcun modo, ma che, purtroppo, devono affrontare.
Forme di intervento pronte, immediate e, se del caso, gratuite consentono di
1. Lo Stato tutela le vittime dei reati fornendo ad esse protezione ed assistenza.
2. La tutela delle vittime dei reati è realizzata mediante:
a) la consulenza alle vittime dei reati;
b) la protezione delle vittime e la tutela dei loro diritti nel processo penale;
c) la tutela risarcitoria delle vittime dei reati.
1. Ai fini della presente legge si considera vittima del reato ogni persona fisica che a causa di un reato è stata direttamente lesa nell'integrità fisica o psichica e che risulta parte offesa nel relativo procedimento penale, indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia stato rintracciato e dalla natura, dolosa o colposa, del suo comportamento.
2. Qualora la vittima del reato sia deceduta in conseguenza dello stesso, le facoltà e i diritti previsti dalla presente legge sono esercitati dai soggetti di seguito elencati:
a) coniuge e figli;
b) genitori;
c) fratelli e sorelle;
d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti all'evento lesivo.
1. Le regioni adottano le disposizioni necessarie a garantire la tutela delle vittime dei reati sotto l'aspetto della consulenza individuando le strutture, anche tra quelle già esistenti sul territorio e operanti in materia di servizi sociali, idonee a svolgere il compito di:
a) prestare o procurare alle vittime un aiuto medico, psicologico, sociale e giuridico, garantendo il soccorso e l'assistenza personale per il sollecito avvio a soluzione delle immediate conseguenze del reato subìto;
b) indirizzare le vittime verso le ulteriori forme di tutela previste dalla presente legge e dalla legislazione vigente in materia di diritti e di provvidenze in favore delle vittime dei reati.
2. Gli organi deputati a prestare le forme di tutela previste al comma 1 devono essere organizzati in modo tale da poter garantire in ogni momento un aiuto pronto, immediato e gratuito.
3. Le regioni e gli enti locali promuovono l'associazionismo locale avente finalità di sostegno alle vittime dei reati e favoriscono l'attività delle organizzazioni di volontariato curando il coordinamento di tali attività con i servizi pubblici.
4. Le spese sostenute dalle vittime dei reati relative a cure mediche specialistiche, consulenza legale e spese processuali sono a carico del Fondo di cui all'articolo 12 se la vittima è titolare di un reddito imponibile complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro annui al lordo degli oneri deducibili.
5. Ogni due anni, con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la misura del reddito di cui al comma 4 può essere adeguata in relazione alle variazioni, accertate dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
1. Per gli anni 2004, 2005 e 2006 è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui, destinato al cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la costituzione di strutture a tutela delle vittime dei reati, nonché al potenziamento delle strutture già esistenti sul territorio, operanti in materia di servizi sociali, e alla riqualificazione del personale in esse operante.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con apposito decreto alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entità di programmi disposti da leggi regionali per la costituzione di nuove strutture, o per il potenziamento e la riqualificazione di quelle esistenti, in materia di tutela delle vittime dei reati;
b) la densità di popolazione delle aree interessate dai provvedimenti legislativi di cui alla lettera a);
c) gli indici di criminalità locali.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
1. All'atto del primo intervento, la polizia giudiziaria informa le vittime dei reati sui diritti e sulle ulteriori forme di tutela, di assistenza e di protezione in loro favore, indirizzandole verso le competenti strutture territoriali.
1. L'autorità giudiziaria e l'autorità di polizia tutelano l'identità della vittima in ogni stato e grado del procedimento penale.
2. Al fine di cui al comma 1, il giudice, nel corso del procedimento:
a) valuta le prioritarie esigenze di tutela della vittima, allo scopo di disporre separatamente l'esame della vittima e dell'imputato, anche eventualmente con l'ausilio di mezzi audiovisivi di trasmissione a distanza o di altri mezzi tecnici che in ogni caso garantiscano il diritto di difesa e di partecipazione al processo dell'imputato;
b) dispone le necessarie misure a protezione della sicurezza personale delle vittime dei reati e dei loro familiari, atte a garantire che esse non vengano esposte al pericolo di atti di ritorsione o di intromissione nella sfera della vita privata entrando in contatto con l'imputato, con suoi familiari o con eventuali membri dell'associazione criminale cui egli appartiene; a tale fine, se del caso, il giudice ordina che la vittima del reato sia accompagnata dalla forza pubblica nei trasferimenti tra la sua dimora, o comunque il luogo in cui essa si trova, e le aule di udienza, nel cui ambito la vittima del
c) dispone, se del caso, che l'esame della vittima avvenga a porte chiuse.
3. Il confronto tra le parti stabilito ai sensi degli articoli 211 e 212 del codice di procedura penale può essere disposto dal giudice solo ove il diritto di difesa dell'imputato non possa essere garantito in altro modo.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai testimoni e ai consulenti tecnici che sono chiamati a deporre in dibattimento.
5. Al fine di tutelare la sicurezza e la riservatezza dei soggetti di cui al presente articolo e dei loro familiari, i dati relativi all'ubicazione della dimora o della residenza non sono resi in udienza e possono essere conosciuti dai soggetti processualmente legittimati solo attraverso il giudice.
1. Quando, nel corso del procedimento, la vittima del reato è chiamata a deporre, essa può astenersi dal riferire fatti che siano attinenti alla sua sfera intima personale.
1. La vittima del reato può intervenire nel processo penale come parte civile per esercitare l'azione di cui all'articolo 185 del codice penale.
2. In deroga alle disposizioni dettate dagli articoli 78 e seguenti del codice di procedura penale sulle formalità da seguire per la costituzione di parte civile, la comunicazione delle generalità della vittima del reato che esercita l'azione civile nel procedimento penale è differita fino
1. Le vittime dei reati hanno diritto al ristoro integrale, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute, nell'interesse della giustizia, per raggiungere la sede del processo. Hanno altresì diritto ad un'indennità pari al 20 per cento di tali spese, in misura comunque non inferiore a 100 euro.
2. Nei giorni fissati per le udienze, nonché per ogni altra assenza dal luogo di lavoro determinata da richieste formulate dall'autorità giudiziaria, le vittime dei reati hanno diritto a ricevere dal datore di lavoro permessi integralmente retribuiti.
1. La vittima del reato ha diritto al risarcimento integrale del danno subìto. A tale fine il giudice, accertata l'entità del
1. Nella valutazione del danno il giudice tiene conto di tutte le forme di danno subìto dalla vittima per perdite o per mancati guadagni, nonché di ogni altra forma di danno subìto, da valutare anche in via equitativa.
1. È istituito presso il Ministero della giustizia il Fondo di solidarietà per le vittime dei reati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una quota pari al 25 per cento del valore complessivo dei beni provenienti da reato, oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, e dell'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero una quota pari al 25 per cento dei proventi della vendita di tali beni, è destinata ad alimentare il Fondo di cui al comma 1.
3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico per il coordinamento e l'armonizzazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle vittime dei reati, ferma restando, qualora più ampia di quella prevista dalla presente legge, la tutela differenziata, già stabilita a favore di alcune categorie di vittime di reati.
2. Il testo unico di cui al comma 1 prevede, altresì la confluenza nel Fondo di solidarietà di cui all'articolo 12 degli altri fondi di rotazione e di solidarietà istituiti dalla legislazione vigente in materia.
3. I fondi di rotazione e di solidarietà di cui al comma 2 costituiscono sezioni specializzate del Fondo di cui all'articolo 12 e conservano la contabilità separata e le modalità di finanziamento già previste dalle rispettive norme istitutive.
|