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PDL 5193

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5193



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LETTIERI

Norme concernenti l'attività di chirurgia estetica

Presentata il 27 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La chirurgia estetica è un settore in piena evoluzione e sta facendo registrare un vero e proprio boom. Il miglioramento della qualità della vita, la ricerca di un maggiore benessere, ma anche i modelli di bellezza e i canoni dell'estetica mitizzati dalla società, sono le ragioni di questo aumento esponenziale del ricorso alla chirurgia estetica. Il mito dell'antica Grecia del «bello» che coincide con il «buono» permane con una declinazione però prettamente consumistica.
      In Italia nei soli primi due mesi del 2004 la domanda per interventi di ringiovanimento fisico ha fatto registrare un aumento del 30 per cento, coinvolgendo non solo i soliti over 50 ma anche molte persone con una età inferiore a 35 anni.
      Purtroppo i casi di cronaca non fanno mancare notizie relative a ricorsi eccessivi alla chirurgia estetica che hanno determinato anche la morte di alcuni pazienti o danni irreversibili per la salute e per l'estetica di chi si è sottoposto ad interventi di vario genere, in particolare di liposuzione.
      Di fronte all'aumento del «mercato» della chirurgia estetica è improcrastinabile un intervento legislativo di controllo e di tutela per la salute dei pazienti che vi ricorrono e anche di chi esercita in maniera trasparente e con professionalità questa attività.
      Ci si chiede se l'offerta dei chirurghi estetici è davvero in grado di garantire risultati sicuri e duraturi ai pazienti. Infatti sono sempre più frequenti i casi di ricorso alle aule giudiziarie per interventi chirurgici falliti.
      Il grido d'allarme viene lanciato non solo dai pazienti e dagli osservatori esterni, ma anche dalla Società italiana di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, che ha riconosciuto che molti interventi vengono eseguiti da chirurghi impreparati e in ambienti operatori non idonei. Si cerca, infatti, di operare molto spesso in
 

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day hospital, perché ha costi più bassi e perché erroneamente si ritiene che interventi di questo genere siano facili e innocui. La verità è che, come tutte le operazioni chirurgiche, anche quelle estetiche comportano seri rischi ed è quindi necessario che vi siano sale operatorie attrezzate per le eventuali emergenze.
      Un limite della formazione medica italiana è che per i chirurghi estetici non esistono obblighi di specializzazione universitaria. Ne consegue che qualsiasi medico può praticare questa delicatissima attività anche in assenza di un'adeguata esperienza clinica. Si sa che i facili e lauti guadagni attirano molti avventurieri e molti pazienti mettono a repentaglio la propria salute per un senso dell'estetica molto spesso mal riposto.
      La ragione della presente proposta di legge è quindi di adeguare la formazione dei medici chirurghi estetici ai parametri di sicurezza necessari per la salute del paziente. Si prevede infatti l'istituzione, nell'ambito dell'autonomia delle università, di corsi di specializzazione universitaria per chirurghi estetici.
      Si istituisce, inoltre, una banca dati nazionale, articolata su base regionale, per i centri migliori di chirurgia estetica. Si prevede infatti l'introduzione di un «bollino blu» per la certificazione di qualità in favore dei centri di chirurgia estetica che rispondono ad oggettivi, canoni di sicurezza predisposti dal Ministero della salute, di intesa con le regioni e con i medici che operano nel settore. L'obiettivo è di tutelare chi opera con criterio, investendo risorse, creando i giusti «anticorpi» per allontanare chi invece punta solamente al profitto a discapito della salute dei cittadini.
      Si tratta di una proposta di legge importante che intende mettere ordine e dare trasparenza ad un settore che per il futuro diventerà sempre più rilevante. Mi auguro che questa proposta di legge venga approvata al più presto nell'interesse generale della salute dei cittadini e degli operatori chirurgici di qualità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del diploma di specializzazione universitaria in chirurgia estetica).

      1. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto dell'autonomia delle università, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per l'istituzione del diploma di specializzazione universitaria in chirurgia estetica, prevedendo che i relativi corsi siano attivati a decorrere dal primo anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 2.
(Obbligo di specializzazione per chi esercita attività di chirurgo estetico).

      1. È fatto obbligo del possesso del diploma di specializzazione universitaria istituito ai sensi dell'articolo 1 per chiunque esercita la professione di chirurgo estetico.

Art. 3.
(Censimento dei centri di chirurgia estetica in Italia).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute procede al censimento dei centri di chirurgia estetica operanti sul territorio nazionale.
      2. È istituita una commissione di controllo sull'attività dei centri di chirurgia estetica composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

 

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agosto 1997, n. 281, e da un rappresentante della Società italiana di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.
      3. Le aziende sanitarie locali competenti territorialmente provvedono a monitorare l'attività svolta dai centri di chirurgia estetica informando la commissione di cui al comma 2.
      4. La commissione di cui al comma 2 trasmette annualmente al Ministero della salute una relazione sull'attività svolta nei dodici mesi precedenti, nella quale evidenzia le eventuali problematiche ed evoluzioni del settore.

Art. 4.
(Banca dati).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero della salute, con articolazione regionale presso gli assessorati competenti per la salute, la banca dati nazionale sui centri di chirurgia estetica operanti sul territorio nazionale.

Art. 5.
(Certificazione di qualità).

      1. Ai centri di chirurgia estetica che risultano in possesso dei requisiti e in regola con le norme di sicurezza stabiliti con apposito decreto del Ministro della salute, sentite le regioni e la Società italiana di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta, da parte della commissione di cui all'articolo 3, la certificazione di qualità.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante

 

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corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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