PDL 5147
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5147
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato ONNIS
Modifica all'articolo 127 del codice di procedura penale, in materia di impedimento del difensore nel procedimento in camera di consiglio
Presentata il 14 luglio 2004
Onorevoli Colleghi! - Nel procedimento penale, è frequente il ricorso alla procedura in camera di consiglio, disciplinata, in generale, dall'articolo 127 del codice di procedura penale - quale alternativa (normalmente) più snella rispetto all'udienza pubblica - e utilizzata per decidere questioni d'importanza anche fondamentale, talora direttamente riferibili alla libertà personale.
Così, ai sensi degli articoli 309, comma 8, e 310, comma 2, del medesimo codice di procedura penale, il procedimento per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva e per l'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali deve svolgersi dinanzi al tribunale riunito in camera di consiglio, ai sensi del citato articolo 127. Analogamente, quest'ultima norma regola il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, in caso di ricorso contro le ordinanze emesse ai sensi dei citati articoli 309 e 310 del codice di procedura penale (articolo 311, comma 5).
Anche l'udienza per l'assunzione della prova in sede di incidente probatorio deve svolgersi in camera di consiglio (articolo 401, comma 1, del codice di procedura penale), come pure quella fissata dal giudice per le indagini preliminari in caso di non accoglimento della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero (articolo 409, comma 2, del codice di procedura penale).
Nel processo di appello è poi prevista l'adozione del rito camerale, quando l'impugnazione ha (esclusivamente) per oggetto - tra l'altro - l'applicabilità della sospensione condizionale della pena (articolo 599, comma 1, del codice di procedura penale) o quando ha riguardato una
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sentenza di non luogo a procedere (articolo 428, comma 2, del codice di procedura penale) o una decisione emessa all'esito del giudizio abbreviato (articoli 443, comma 4, e 599, comma 1, del codice di procedura penale).
Questi esempi, tra i tanti che possono trarsi dal vigente codice di procedura penale, persuadono dell'importanza delle materie trattate con il procedimento in camera di consiglio e fanno emergere l'esigenza di assicurare, nell'ambito di quel rito, il rispetto delle fondamentali garanzie processuali.
A tale proposito, si osserva come il più volte citato articolo 127 preveda, tra l'altro, la possibilità che il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso dell'udienza nonché i difensori siano sentiti dal giudice precedente solo «se compaiono».
Da questa formulazione della norma si evince che anche la presenza del difensore della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato è di regola, nel rito camerale, meramente eventuale e facoltativa, potendo egli decidere di non comparire, senza che, per questo, debba individuarsi un sostituto (articolo 97, comma 4, del codice di procedura penale) o disporsi il rinvio dell'udienza.
L'articolo 127 del codice di procedura penale non considera, però, che la mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato può non essere frutto di una libera scelta, conseguendo, piuttosto, ad un insuperabile impedimento, quale potrebbe essere una malattia o un concorrente impegno professionale. A tale ultimo riguardo, si osserva, anche, che ben difficilmente il difensore potrà ottenere dal giudice il rinvio, ad esempio, di un'altra udienza preliminare o di un altro dibattimento, per consentire la partecipazione all'udienza camerale, fissata, a norma dell'articolo 127 del codice, per lo stesso giorno e la stessa ora; infatti, l'impegno per la procedura in camera di consiglio finirebbe per essere ritenuto soccombente, proprio perché, nel contesto di quell'udienza, l'intervento del difensore non è necessario, ma meramente eventuale.
In tutti questi casi, dunque, ove pure il difensore si fosse premurato di partecipare e documentare tempestivamente al giudice la causa che impedisce l'intervento all'udienza camerale, non potrebbe sperare in un rinvio della stessa, poiché tale eventualità non è allo stato contemplata dalla norma che si considera.
Questa soluzione fa dipendere, allora, la presenza del difensore dell'imputato all'udienza in camera di consiglio non dalla valutazione strategica dell'opportunità o necessità dell'intervento, ma dalla casuale assenza di motivi che, nel caso concreto, possano impedire tale partecipazione.
Il diritto alla difesa, pur costituzionalmente riconosciuto come inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (articolo 24, secondo comma, della Costituzione), risulterà dunque inopportunamente sacrificato, ogniqualvolta il difensore dell'imputato, ritenendo utile presenziare all'udienza in camera di consiglio, non possa soddisfare tale esigenza, a causa di un impedimento di carattere assoluto.
La garanzia del contraddittorio (articolo 24, secondo comma, della Costituzione, a sua volta, appare, nella procedura camerale, quanto meno indebolita, anche considerando che molti argomenti difensivi, soprattutto in talune fasi del procedimento (come ad esempio durante le indagini preliminari, in rapido e talora tumultuoso divenire), possono emergere solo in prossimità dell'udienza e non prestarsi a un'esposizione scritta. Al contrario, l'ufficio del pubblico ministero, organizzato su base impersonale, sarà comunque in condizione di assicurare la presenza di un proprio rappresentante nel rito camerale, ogniqualvolta ciò venga ritenuto indispensabile od opportuno. Potrebbe quindi accadere che, in occasione dell'udienza, la pubblica accusa intervenga per proporre al giudice ulteriori elementi di riflessione e di valutazione, mentre il difensore dell'imputato, che pure avrebbe inteso contraddire l'impostazione accusatoria, è assente per cause indipendenti dalla sua volontà.
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La presente proposta di legge intende dunque modificare l'articolo 127 del codice di procedura penale, affinché, ferma restando la facoltà del difensore dell'imputato (o della persona sottoposta alle indagini: articolo 61, comma 2, del codice di procedura penale) di non intervenire all'udienza camerale, possa però farsi luogo al rinvio di quest'ultima, se quel difensore intende essere presente e ricorre un impedimento di carattere assoluto, tempestivamente comunicato al giudice che procede.
Del resto, con l'introduzione dell'articolo 420-
ter del codice di procedura penale, ad opera dell'articolo 19 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è stata finalmente riconosciuta rilevanza all'impedimento a comparire del difensore dell'imputato anche in vista dell'udienza preliminare, pure celebrata in camera di consiglio.
L'auspicata modifica all'articolo 127 del codice di rito sarebbe espressione del medesimo indirizzo che ha ispirato, sul punto, l'introduzione del citato articolo 420-
ter e coglie la diffusa esigenza di dare attuazione piena, nel processo penale, al diritto di difesa e alla garanzia di un effettivo contraddittorio.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 4 dell'articolo 127 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il difensore ha manifestato la volontà di comparire all'udienza, si applicano le disposizioni dell'articolo 420-ter, comma 5».