Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5188

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5188



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BUEMI, BOSELLI, INTINI, VILLETTI, ALBERTINI,
CEREMIGNA, DI GIOIA, GROTTO, PAPPATERRA

Modifica all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di estensione delle agevolazioni previste in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere

Presentata il 27 luglio 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - È sempre più frequente ormai che le prime pagine dei giornali così come i principali telegiornali nazionali, riportino il dramma di quanti, appartenenti al personale delle Forze di polizia e del Corpo di polizia penitenziaria muoiono o restano invalidi in conseguenza di azioni criminali. Le famiglie di queste che sono comunemente definite come «vittime del dovere», vengono troppo spesso lasciate sole ad affrontare non solo il dolore della perdita, ma anche gli enormi sacrifici economici e morali conseguenti al drammatico accaduto.
      L'ondata emotiva suscitata dallo scatenarsi di un conflitto (si pensi all'Afghanistan o all'Iraq) così come i tragici scenari degli attentati di mafia (omicidi Falcone e Borsellino), ancor oggi fortemente impressi nella memoria collettiva nazionale, hanno indotto il proliferare di una serie di provvedimenti volti ad introdurre maggiori garanzie e tutele per le vittime della criminalità organizzata del terrorismo.
      Pur nel rispetto dell'alto valore morale che va riconosciuto all'operato di queste vittime «eccellenti», riteniamo che non si possa operare una distinzione fra quanti sono, tutti, egualmente, dediti al proprio dovere di servitori dello Stato, custodi della vita e della libertà di tutti gli italiani.
      Ed è proprio questa la ratio della presente proposta di legge, ossia superare la sperequazione di trattamento giuridico-economico che si è venuta a creare in applicazione di un ingiusto criterio di valorizzazione della matrice criminale del fatto e apprestare così una efficace tutela
 

Pag. 2

per tutte le famiglie dei caduti in servizio, in particolare quelle di esponenti delle Forze dell'ordine.
      Le recenti innovazioni legislative in materia (legge n. 407 del 1998, legge n. 302 del 1990) hanno, di fatto, mantenuto in vigore la totalità dei benefìci solo in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, mentre per le vittime della delinquenza comune, sostanzialmente, è tuttora prevista la sola concessione della elargizione speciale di 150 milioni delle vecchie lire di cui alla legge n. 466 del 1980 (importo da ultimo rivalutato per effetto dell'articolo 2 della legge n. 302 del 1990).
      Come si può facilmente intuire, l'assurdità di una tale situazione di disuguaglianza ha suscitato, oltre che lo sdegno dei familiari delle vittime «dimenticate», anche le rivendicazioni delle associazioni e delle organizzazioni sindacali del settore; ne è risultato l'inserimento nella legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000) di un articolo, l'articolo 82, con cui si è tentato di porre parziale rimedio alle iniquità determinatesi. L'articolo 82, però, ha eliminato i distinguo operati fino a quel momento utilizzando il criterio della matrice criminosa dell'evento (che ancorava l'applicazione delle leggi in materia e la concessione dei relativi benefìci ai soli casi in cui gli eventi letali o invalidanti fossero in relazione causale con atti di terrorismo e di criminalità organizzata ex articolo 416 e 416-bis del codice penale), solo per quei fatti verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 1990.
      Occorre portare ordine ove al momento regna il caos normativo e colmare così un vuoto che non fa certo onore a uno Stato come il nostro che, nella sua storia, si è sempre mostrato doverosamente riconoscente e grato al tributo di sangue che, quotidianamente, viene pagato dai suoi più fedeli e onesti servitori.
      Con la presente proposta di legge si vuol così chiedere il riconoscimento di pari dignità, perché di questo si tratta, a «tutte» le vittime del dovere e ai loro familiari estendendo, in virtù di una modifica dell'articolo 82, comma 1, della legge n. 388 del 2000, i benefìci di cui alle leggi n. 302 del 1990 e n. 407 del 1998 anche alle situazioni antecedenti il 1o gennaio 1990. Un tale intervento normativo trova giustificazione anche alla luce dell'esigenza di adeguamento della nostra legislazione ai dettami europei in materia, andando a coincidere perfettamente con quanto disposto dalla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, in relazione alla posizione della vittima nel procedimento penale.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

      «1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, e ai superstiti dello stesso personale, uccisi nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è assicurata, a decorrere dal 1o gennaio 1961, l'applicazione dei benefìci previsti dalla citata legge n. 302 del 1990, e successive modificazioni, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407».

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su