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PDL 4914-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4914-A



 

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RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 15 luglio 2004

(Relatore: RIZZI)

sul

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 aprile 2004 (v. stampato Senato n. 2478)

presentato dal ministro dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

di concerto con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro delle attività produttive
(MARZANO)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

e con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 22 aprile 2004


      

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Onorevoli Deputati! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4914 ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

RIZZI, Relatore.

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ALLEGATO

        L'accluso disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e della zona atlantica contigua (ACCOBAMS). L'Accordo è nato in seguito alle raccomandazioni nell'ambito della Conferenza delle Parti della Convenzione di Bonn del 1979, ratificata ai sensi della legge 25 gennaio 1983, n.42, ed è volto alla salvaguardia dei cetacei nel Mar Mediterraneo, nel Mar Nero e nell'area atlantica contigua ad ovest dello Stretto di Gibilterra. Le Parti contraenti sono tenute ad adottare in maniera coordinata tutte le misure necessarie per ottenere e mantenere uno stato favorevole di conservazione per i cetacei, anche attraverso la creazione di una rete di aree marine specialmente protette per la protezione dei cetacei e la regolamentazione di attività di pesca. Le misure che le Parti devono adottare sono dettagliate nell'annesso 2 dell'Accordo.

        Esame dell'articolato dell'Accordo

        Nel dettaglio, l'articolato dell'Accordo prevede quanto segue:

            nell'articolo I sono precisati gli scopi, le definizioni e le interpretazioni:

            definizione territoriale dell'area interessata dall'Accordo;

            norme di tutela degli Accordi relativi alla Convenzione di Montreux del 20 luglio 1936 e delle giurisdizioni e sovranità nazionali;

            individuazione dei taxon tutelati dall'Accordo;

            definizione dei termini utilizzati;

            nell'articolo II sono individuati i propositi e le misure di conservazione:

            mantenimento di uno stato favorevole di conservazione dei cetacei;

            deroghe;

            misure di conservazione, ricerca e gestione;

            nell'articolo III sono definiti la struttura organizzativa e i compiti della Conferenza delle Parti;

            nell'articolo IV è costituito il Segretariato dell'Accordo e ne sono definite le funzioni (raccordo tra le Parti, organizzazione delle attività, applicazione delle decisioni della Conferenza delle Parti);

            nell'articolo V sono individuati dei coordinamenti sub-regionali;

            nell'articolo VI è individuata la funzione del Bureau dell'Accordo;

            nell'articolo VII sono definite le funzioni del Comitato scientifico;

 

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            nell'articolo VIII sono puntualizzati gli adempimenti degli Stati Parte, quali l'individuazione di un National Focal Point e la preparazione di report nazionali;

            nell'articolo IX sono definite le contribuzioni al budget per l'Accordo;

            nell'articolo X si specifica che gli emendamenti sono attuabili durante le sessioni degli incontri delle Parti;

            nell'articolo XI si definiscono le influenze dell'Accordo sulla legislazione e sulle Convenzioni internazionali;

            nell'articolo XII si definiscono le norme per lo svolgimento delle controversie fra le Parti;

            nell'articolo XIII sono fissati gli strumenti per la firma, la ratifica, l'adozione, l'approvazione o l'accesso;

            nell'articolo XIV si definiscono i tempi di entrata in vigore dell'Accordo;

            nell'articolo XV si stabiliscono le prassi delle eventuali riserve all'Accordo;

            nell'articolo XVI sono precisati i tempi della denuncia dell'Accordo;

            nell'articolo XVII si specifica che l'Accordo, redatto in cinque lingue, sarà depositato presso il Governo del Principato di Monaco.

        Fanno parte integrante dell'Accordo i due annessi (Annex 1 e Annex 2).
        L'annesso 1 dell'Accordo indica le specie di cetacei diffuse nel Mediterraneo e nel Mar Nero alle quali si applica l'Accordo medesimo.
        L'annesso 2, «Piano di conservazione», contiene, articolata in sei paragrafi, la descrizione delle azioni che le Parti contraenti sono tenute ad adottare per favorire la conservazione dei cetacei, dando priorità a quelle specie o popolazioni identificate dal Comitato scientifico:

            nel paragrafo 1 sono puntualizzate le misure necessarie da introdurre nella legislazione nazionale per il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo;

            nel paragrafo 2 sono individuati i fattori antropici di interazione con i cetacei e le modalità di valutazione e gestione degli stessi;

            nel paragrafo 3 si invitano le Parti contraenti all'istituzione di speciali aree protette volte alla protezione degli habitat dei cetacei;

            nel paragrafo 4 le Parti vengono sollecitate ad avviare attività di ricerca e monitoraggio volte allo studio dello status e del trend delle popolazioni, all'individuazione delle rotte di migrazione, delle aree di alimentazione e riproduzione, al fine di eventuali regolamentazioni delle attività umane, ad avviare programmi sistematici di ricerca sui cetacei feriti o spiaggiati per l'individuazione delle cause di tali eventi, con particolare riguardo ai fattori di pressione antropica;

 

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            nel paragrafo 5 sono puntualmente definite le attività volte alla raccolta di informazioni, alla formazione e all'educazione in materia, in concertazione con gli organismi subregionali di settore, con le organizzazioni internazionali competenti, nonché con il Segretariato e il Comitato scientifico dell'Accordo;

            nel paragrafo 6 alle Parti sono indicate le linee guida per l'attivazione di piani di emergenza per la tutela delle popolazioni di cetacei da fenomeni eccezionali quali epizoozie e spiaggiamenti di massa.

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della presidenza del Consiglio e interni)

    La I Commissione,

            esaminato il disegno di legge A.C. 4914 del Governo, approvato dal Senato, riguardante la Ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996,

            rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

    La V Commissione,

        sul testo del provvedimento

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:

                le spese per il contributo al Segretariato dell'Accordo ammontano a 35.478 euro per l'anno 2004 e a 45.096 euro a decorrere dal 2005, così come previsto nella relazione tecnica;

            le spese di missione sono commisurate a dieci trasferte annue anche in riferimento all'anno 2004, per ragioni cautelative;

                non vi sono oneri aggiuntivi rispetto alle previsioni di spesa quantificate nella relazione tecnica,

            esprime

NULLA OSTA
 

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PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

PARERE FAVOREVOLE
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996.

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 512.980 per l'anno 2004 e di euro 522.600 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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