PDL 5162
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5162
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PERROTTA, AIRAGHI, AMATO, ANNUNZIATA, EMERENZIO BARBIERI, BENEDETTI VALENTINI, BORRIELLO, BRUSCO, CAMO, CARLUCCI, CARRARA, CESARO, DI TEODORO, FRATTA PASINI, FRIGERIO, GALLO, GIUSEPPE GIANNI, LENNA, LEZZA, LISI, LO PRESTI, MANINETTI, RAMPONI, ANTONIO RUSSO, TARANTINO, TARDITI, ALFREDO VITO, ZACCHERA, ZAMA, ZANETTA
Modifiche all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti la soppressione del turno di ballottaggio nell'elezione del presidente della provincia
Presentata il 16 luglio 2004
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge vuole eliminare il turno di ballottaggio per l'elezione del presidente della provincia.
È cosa nota che i costi dei ballottaggi sono considerevoli. Si calcola che fra i rimborsi spese per i seggi, il materiale elettorale, i rimborsi per i trasferimenti tramite aerei, navi e treni per consentire agli elettori di raggiungere la propria città di residenza in modo che si rechino alle urne, si spendono, ogni volta, oltre 500 milioni di euro.
Non solo, ma dall'analisi dei risultati è evidente che solo l'1 per cento delle indicazioni elettorali del primo turno cambia al
secondo turno e quasi sempre perché vi è un cambiamento dichiarato delle coalizioni escluse al secondo turno che avrebbero determinato quasi sempre, in caso di «naturale apparentamento politico», la vittoria della coalizione vincente al primo turno.
La proposta di legge intende sopprimere il turno di ballottaggio e, a parità di voti, propone di eleggere chi ha presentato per primo la propria candidatura (ipotesi 1:100.000).
Si fa presente che 500 milioni di euro annui, votandosi ormai annualmente, potremmo destinarli alla ricerca, agli anziani, ai giovani.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 74 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di parità di voti è eletto il candidato la cui candidatura sia stata presentata per prima»;
b) i commi 7, 8, 9, 10 e 11 sono abrogati.