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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5142 |
a) sulla prevenzione e le misure cautelari. In questo settore esiste già una legislazione adeguata (articoli 274 e seguenti del codice di procedura penale) che però molto spesso lascia spazio ad applicazioni ritenute eccessivamente permissive, per cui la modifica intende irrigidire il sistema nelle ipotesi di recidiva specifica ovvero di delinquenza abituale.
La modifica tende anche a consentire l'adozione di misure cautelari nei casi di reiterazione di reati della stessa specie, per i quali sia prevista la pena della reclusione
b) sul giudizio abbreviato, disponendo l'impossibilità di ricorrere a detto rito per i delitti più gravi, puniti con la pena dell'ergastolo.
La questione si propone perché, con la riforma dell'articolo 442 del codice di procedura penale apportata dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successivamente dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, si è consentito il ricorso al giudizio abbreviato anche per i delitti più gravi puniti con la pena dell'ergastolo, con l'effetto che, in virtù di una mera scelta processuale insindacabile dalle altre parti, la pena in genere viene automaticamente ridotta di un terzo, e, nella specie, all'ergastolo viene sostituita la reclusione di anni trenta, mentre all'ergastolo con isolamento diurno viene sostituita la pena dell'ergastolo.
Ora, se collegare la riduzione di pena alla scelta del rito appare, pur con varie perplessità, plausibile in via generale per motivi legati ad esigenze deflattive, non pare accettabile per quei reati che, proprio per la loro gravità, il codice punisce con l'ergastolo e, sotto il profilo processuale, ritiene anche di sottoporre al giudizio diretto del popolo attribuendone la competenza alla corte di assise.
Si interviene quindi sull'articolo 442 del codice di procedura penale escludendone l'applicabilità ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. In tale senso va la modifica di cui all'articolo 2 della proposta di legge.
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'ultimo periodo, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esigenza di cui alla presente lettera, salvo prova contraria, si presume nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 3), del codice penale».
1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono soppressi.
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