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PDL 5106

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5106




 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro della difesa
(MARTINO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro delle attività produttive
(MARZANO)

con il ministro delle comunicazioni
(GASPARRI)

e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione

Presentato il 1o luglio 2004


      

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Onorevoli Deputati! - La Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975, istituisce un sistema di registrazione degli oggetti lanciati nello spazio, sia sul piano nazionale presso ogni Stato parte, sia sul piano internazionale presso il Segretariato
 

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generale delle Nazioni Unite. Rappresenta, quindi, il naturale completamento del Trattato sui princìpi che regolano l'attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, firmato a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967 (legge 29 gennaio 1970, n. 87), che afferma la responsabilità internazionale degli Stati per le attività nazionali nello spazio extra-atmosferico e per la cui applicazione risulta indispensabile l'immatricolazione di qualsiasi oggetto lanciato nello spazio allo scopo di poterne identificare il responsabile in ogni caso ciò si renda necessario.
      Infatti, a seguito del citato Trattato sui princìpi, che costituisce la base dell'attuale diritto spaziale internazionale, altre convenzioni fondamentali sono state concluse in materia: l'Accordo sul salvataggio degli astronauti del 22 aprile 1968 (decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1975, n. 965), la Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali del 29 marzo 1972 (legge 5 maggio 1976, n. 426), e l'Accordo che disciplina l'attività degli Stati sulla luna e sugli altri corpi celesti, approvato dalla risoluzione n. 34/68 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 5 dicembre 1979.
      La Convenzione in oggetto si collega all'Accordo del 1968 sul salvataggio degli astronauti ed alla Convenzione sulla responsabilità internazionale del 1972, la cui ratifica ha permesso la soluzione di casi di responsabilità che sarebbero rimasti irrisolti se gli stessi Stati non avessero ratificato la Convenzione sulla immatricolazione.
      L'Italia ha ratificato il Trattato sui princìpi del 1967, l'Accordo per il salvataggio degli astronauti del 1968 e la Convenzione sulla responsabilità internazionale del 1972; è pertanto, consequenziale e coerente che ratifichi la Convenzione sull'immatricolazione.
      Tale esigenza si impone sia per l'attività spaziale nazionale che acquista di intensità, sia per la cooperazione in ambito Agenzia spaziale europea (ESA), in seno alla quale l'Italia collabora ad importanti progetti. L'ESA ha, infatti, aderito alla Convenzione ed i numerosi satelliti europei messi in orbita nel corso degli anni sono registrati a suo nome. Peraltro, nell'ambito degli Stati membri, la circostanza che l'Italia non abbia ancora ratificato la Convenzione stessa potrebbe dare luogo a problemi di coordinamento.
      Si illustra di seguito l'articolato della Convenzione.
      Il preambolo ricorda i richiami espressi negli Accordi e Convenzioni, già citati, relativamente all'immatricolazione di oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, al fine della corretta identificazione degli stessi in caso di necessità e di responsabilità, ed afferma la volontà di istituire un registro centrale di tali oggetti, tenuto dal Segretario generale delle Nazioni Unite, la cui iscrizione sia obbligatoria. Viene affermato il principio che un sistema obbligatorio di immatricolazione faciliterà l'identificazione degli oggetti e per questa ragione, gli Stati parte della Convenzione decidono di istituire un Registro nazionale di immatricolazione dove gli «Stati di lancio» iscrivono i propri oggetti spaziali.
      L'articolo I specifica che per «Stato di lancio» si intende sia uno Stato che procede o fa procedere al lancio di un oggetto spaziale, sia uno Stato il cui territorio o i cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale. Per oggetto spaziale si intende sia l'oggetto vero e proprio, sia il lanciatore e gli elementi di quest'ultimo. Per «Stato d'immatricolazione» si intende lo Stato di lancio sul cui registro è stato iscritto un oggetto spaziale.
      L'articolo II stabilisce che quando un oggetto è lanciato in orbita terrestre o oltre, lo Stato di lancio lo immatricola in un apposito registro, della cui istituzione dovrà informare il Segretario generale. Quando più Stati provvedono al lancio di un oggetto spaziale, decideranno di comune accordo quale tra di loro dovrà immatricolarlo.
      L'articolo III riguarda il Registro internazionale mantenuto presso il Segretario generale, che riporterà le informazioni fornite secondo l'articolo IV ed afferma
 

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che l'accesso a tali informazioni è completamente libero.
      L'articolo IV indica che lo Stato di immatricolazione dovrà fornire al Segretario generale le seguenti informazioni relative a ciascun oggetto spaziale iscritto nel suo registro:

          nome dello Stato o degli Stati di lancio;

          numero di immatricolazione dell'oggetto spaziale, o suo appropriato indicativo;

          data e territorio o luogo di lancio;

          i principali parametri dell'orbita, inclusi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo, il perigeo;

          la funzione generale dell'oggetto spaziale.

      Ciascuno Stato di immatricolazione può fornire informazioni periodiche supplementari relativamente ad oggetti spaziali iscritti nel registro, e deve, non appena ciò sia realizzabile, informare il Segretario generale circa gli oggetti che erano in orbita terrestre, ma che non vi si trovano più.
      L'articolo V stabilisce, inoltre, che la notifica al Segretario generale va effettuata anche in caso di contrassegno o di immatricolazione di un oggetto spaziale già lanciato in precedenza.
      All'articolo VI si dispone che, ove le disposizioni della Convenzione non abbiamo permesso l'identificazione di un oggetto spaziale che ha arrecato un danno ad uno Stato parte o a suoi cittadini o imprese, o che rischia di essere pericoloso o nocivo, gli altri Stati parte che dispongano di impianti di osservazione ed inseguimento di oggetti spaziali, forniscano la loro assistenza, a condizioni eque e ragionevoli e che saranno oggetto di accordo fra le parti.
      L'articolo VII specifica che i riferimenti agli Stati si applicano ad ogni organizzazione internazionale intergovernativa che eserciti attività spaziali, nella misura in cui tale organizzazione dichiara di accettare i diritti e gli obblighi previsti nella presente Convenzione.
            Gli articoli da VIII a XII si applicano sia agli Stati, sia alle Organizzazioni intergovernative richiamate e dispongono sulla procedura di adesione, che dovrà avvenire per ratifica degli Stati firmatari; sull'entrata in vigore della Convenzione, prevista dopo il deposito del quinto strumento di ratifica presso il Segretario generale dell'ONU; sulla possibilità per ogni Stato parte di sottoporre proposte di emendamenti; sul riesame della Convenzione a dieci anni dall'entrata in vigore o dopo un minimo di cinque anni a richiesta di un terzo degli Stati parte; sulla possibilità di notificare il ritiro dalla Convenzione, che avrà effetto dopo un anno dalla ricezione della notifica.

      Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli.
      L'articolo 1 autorizza il Capo dello Stato all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione quale Stato parte.
      L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione.
      L'articolo 3 istituisce un Registro nazionale di immatricolazione di tutti gli oggetti che sono lanciati nello spazio extra-atmosferico. Responsabile della tenuta del Registro è l'Agenzia spaziale italiana (ASI). Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3, viene prescritto l'obbligo di notificare all'ASI le informazioni relative ad ogni oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico da persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana o dalle stesse commissionato. La lettera b) del medesimo comma 3 prevede, altresì, l'obbligo di notificare all'ASI le informazioni relative ai lanci effettuati da territori italiani o da infrastrutture sotto il controllo italiano anche da persone fisiche o giuridiche di altra nazionalità. Il comma 4 dell'articolo 3 indica le informazioni, relative a ciascun oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico, che devono essere comunicate. Il comma 5 dell'articolo 3 prescrive che i soggetti di cui al comma 3 notifichino all'ASI l'eventuale abbandono dell'orbita terrestre da parte di oggetti iscritti nel Registro nazionale di immatricolazione. Il comma 6, infine, prescrive che l'ASI fornisca

 

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notizia delle annotazioni effettuate sul Registro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli adempimenti sul piano interno, al Ministero delle attività produttive e, per gli adempimenti sul piano internazionale, al Ministero degli affari esteri.
      L'articolo 4, infine, stabilisce l'entrata in vigore.

      Dall'attuazione del presente disegno di legge non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato. L'ASI ha, infatti, confermato la propria disponibilità all'istituzione e alla tenuta del Registro di immatricolazione nazionale degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico di cui all'articolo II della Convenzione, assicurando che da tale impegno non derivano oneri, se non quelli relativi al Registro stesso, ai quali provvederà direttamente l'ASI con il proprio bilancio ordinario.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        La Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, rappresenta un atto di particolare importanza per l'Italia. Infatti, la sua ratifica consentirà di divenire parte di una delle principali convenzioni di diritto dello spazio che ha il fine specifico di permettere l'identificazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, consentendo in tal modo l'individuazione delle responsabilità in caso di danni.
        Sull'esigenza di ratifica da parte italiana si è più volte espressa l'Agenzia spaziale italiana (ASI) responsabile del programma spaziale nazionale, per la quale la ratifica della Convenzione rappresenta un atto di particolare importanza in quanto:

            consente all'Italia di divenire Parte di una delle principali convenzioni di diritto dello spazio che ha il fine precipuo di permettere l'identificazione degli oggetti lanciati nello spazio, fornendo in tale maniera un elemento centrale ai fini dell'individuazione di responsabilità in caso di danni;

            concorre alla disciplina interna delle attività spaziali con l'istituzione del Registro nazionale di immatricolazione;

            assume rilevanza internazionale in quanto contribuisce a completare l'adesione degli Stati, che ancora non lo avevano fatto, alla normativa esistente, rispondendo anche ad un reiterato invito in tale senso avanzato nell'ambito delle Nazione Unite.

B) Analisi del quadro normativo.

        Non esiste allo stato attuale una specifica normativa che regolamenti o prescriva l'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico. La ratifica della Convenzione in argomento contribuisce a completare il quadro giuridico di riferimento per la disciplina delle attività spaziali del nostro Paese, sia sul piano interno, sia su quello internazionale.

C) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.

        La Convenzione è conforme alla disciplina comunitaria, tanto che la stessa Agenzia spaziale europea, ai cui progetti l'Italia partecipa, ed i maggiori partners europei, hanno già provveduto, alla ratifica.

 

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D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale.

        Non vengono introdotte innovazioni o modifiche alle competenze legislative ed amministrative delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non viene previsto alcun ricorso alla tecnica della novella legislativa al fine di introdurre modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni.

B) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Il testo proposto non prevede effetti abrogativi impliciti, ovvero specifiche abrogazioni alle vigenti disposizioni.

3. Ulteriori elementi.

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Il provvedimento proposto risulta coerente con il disposto costituzionale e non vi sono giudizi di costituzionalità in corso per il medesimo, ovvero per un soggetto analogo.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        Non risultano altri progetti di legge riguardanti analoga materia, attualmente all'esame del Parlamento.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

        Il provvedimento di ratifica della Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico consentirà di divenire parte di una delle principali convenzioni di diritto dello spazio che ha il fine specifico di permettere l'identificazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, consentendo in tale modo l'individuazione delle responsabilità in caso di danni.
        Il quadro normativo generale nel quale la legge di ratifica andrà ad inserirsi, è costituito dal Trattato sui principi che costituisce la base dell'attuale diritto spaziale internazionale, altre convenzioni fondamentali sono state concluse in materia: l'Accordo sul salvataggio degli astronauti (22 aprile 1968), la Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali (29 marzo 1972) e l'Accordo che disciplina l'attività degli Stati sulla luna e sugli altri corpi celesti (5 dicembre 1979).
        L'Italia ha ratificato il Trattato sui princìpi del 1967, l'Accordo per il salvataggio degli astronauti del 1968 e la Convenzione sulla responsabilità internazionale del 1972; è pertanto consequenziale e coerente che ratifichi la Convenzione sull'immatricolazione.
        Soggetti destinatari del provvedimento sono l'Agenzia spaziale italiana ed i soggetti privati o pubblici abilitati a lanciare oggetti nello spazio extra-atmosferico.

B) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

        Lo scopo è l'istituzione di un Registro nazionale per gli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico. Questo Registro servirà per procedere all'identificazione degli oggetti spaziali e alla promozione dell'applicazione del diritto internazionale relativo allo sfruttamento e all'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico.
        Per raggiungere questo obiettivo l'Italia, deve investire l'Agenzia spaziale italiana (ASI) dell'istituzione del Registro nazionale di immatricolazione per il lancio di oggetti nello spazio extra-atmosferico da parte di soggetti pubblici e privati; fare obbligo a tali soggetti di notificare all'ASI gli eventuali lanci; incaricare l'ASI di dare tempestiva e dettagliata notizia dell'immatricolazione di un lancio nel proprio Registro al Ministero degli affari esteri, affinché quest'ultimo provveda alla notifica al Segretario generale dell'ONU, come richiesto dalla Convenzione.

C) Strumento tecnico-normativo più appropriato.

        Il disegno di legge di ratifica è lo strumento tecnico-normativo più appropriato attesa la natura della materia.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione all'adesione).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII, paragrafo 4, della Convenzione stessa.

Art. 3.
(Registro nazionale di immatricolazione).

      1. È istituito il Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.
      2. L'Agenzia spaziale italiana (ASI) cura l'istituzione e la custodia del Registro di cui al comma 1, nonché le annotazioni, che discendono dall'applicazione della Convenzione di cui all'articolo 1.
      3. Sul Registro di cui al comma 1 è annotato ogni oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico:

          a) da persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana o dalle stesse commissionato;

          b) da una base di lancio situata in territorio nazionale o sotto il controllo italiano ad opera di persone fisiche o giuridiche di altra nazionalità.

 

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      4. I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI i lanci effettuati nello spazio extra-atmosferico, comunicando alla stessa:

          a) il nome dello Stato o degli Stati di lancio, come definiti all'articolo I, lettera a), della Convenzione;

          b) il nome o un appropriato appellativo dell'oggetto spaziale o il suo numero di immatricolazione;

          c) la data, il territorio o il luogo di lancio;

          d) la funzione generale e i parametri orbitali basici dell'oggetto spaziale, inclusi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo.

      5. I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI l'eventuale abbandono dell'orbita terrestre da parte di oggetti iscritti nel Registro nazionale di immatricolazione.
      6. L'ASI comunica le annotazioni effettuate sul Registro di cui al comma 1 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero delle attività produttive e al Ministero degli affari esteri, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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