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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5106 |
nome dello Stato o degli Stati di lancio;
numero di immatricolazione dell'oggetto spaziale, o suo appropriato indicativo;
data e territorio o luogo di lancio;
i principali parametri dell'orbita, inclusi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo, il perigeo;
la funzione generale dell'oggetto spaziale.
Ciascuno Stato di immatricolazione può fornire informazioni periodiche supplementari relativamente ad oggetti spaziali iscritti nel registro, e deve, non appena ciò sia realizzabile, informare il Segretario generale circa gli oggetti che erano in orbita terrestre, ma che non vi si trovano più.
L'articolo V stabilisce, inoltre, che la notifica al Segretario generale va effettuata anche in caso di contrassegno o di immatricolazione di un oggetto spaziale già lanciato in precedenza.
All'articolo VI si dispone che, ove le disposizioni della Convenzione non abbiamo permesso l'identificazione di un oggetto spaziale che ha arrecato un danno ad uno Stato parte o a suoi cittadini o imprese, o che rischia di essere pericoloso o nocivo, gli altri Stati parte che dispongano di impianti di osservazione ed inseguimento di oggetti spaziali, forniscano la loro assistenza, a condizioni eque e ragionevoli e che saranno oggetto di accordo fra le parti.
L'articolo VII specifica che i riferimenti agli Stati si applicano ad ogni organizzazione internazionale intergovernativa che eserciti attività spaziali, nella misura in cui tale organizzazione dichiara di accettare i diritti e gli obblighi previsti nella presente Convenzione.
Gli articoli da VIII a XII si applicano sia agli Stati, sia alle Organizzazioni intergovernative richiamate e dispongono sulla procedura di adesione, che dovrà avvenire per ratifica degli Stati firmatari; sull'entrata in vigore della Convenzione, prevista dopo il deposito del quinto strumento di ratifica presso il Segretario generale dell'ONU; sulla possibilità per ogni Stato parte di sottoporre proposte di emendamenti; sul riesame della Convenzione a dieci anni dall'entrata in vigore o dopo un minimo di cinque anni a richiesta di un terzo degli Stati parte; sulla possibilità di notificare il ritiro dalla Convenzione, che avrà effetto dopo un anno dalla ricezione della notifica.
Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli.
L'articolo 1 autorizza il Capo dello Stato all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione quale Stato parte.
L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione.
L'articolo 3 istituisce un Registro nazionale di immatricolazione di tutti gli oggetti che sono lanciati nello spazio extra-atmosferico. Responsabile della tenuta del Registro è l'Agenzia spaziale italiana (ASI). Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3, viene prescritto l'obbligo di notificare all'ASI le informazioni relative ad ogni oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico da persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana o dalle stesse commissionato. La lettera b) del medesimo comma 3 prevede, altresì, l'obbligo di notificare all'ASI le informazioni relative ai lanci effettuati da territori italiani o da infrastrutture sotto il controllo italiano anche da persone fisiche o giuridiche di altra nazionalità. Il comma 4 dell'articolo 3 indica le informazioni, relative a ciascun oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico, che devono essere comunicate. Il comma 5 dell'articolo 3 prescrive che i soggetti di cui al comma 3 notifichino all'ASI l'eventuale abbandono dell'orbita terrestre da parte di oggetti iscritti nel Registro nazionale di immatricolazione. Il comma 6, infine, prescrive che l'ASI fornisca
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
La Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, rappresenta un atto di particolare importanza per l'Italia. Infatti, la sua ratifica consentirà di divenire parte di una delle principali convenzioni di diritto dello spazio che ha il fine specifico di permettere l'identificazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, consentendo in tal modo l'individuazione delle responsabilità in caso di danni.
Sull'esigenza di ratifica da parte italiana si è più volte espressa l'Agenzia spaziale italiana (ASI) responsabile del programma spaziale nazionale, per la quale la ratifica della Convenzione rappresenta un atto di particolare importanza in quanto:
consente all'Italia di divenire Parte di una delle principali convenzioni di diritto dello spazio che ha il fine precipuo di permettere l'identificazione degli oggetti lanciati nello spazio, fornendo in tale maniera un elemento centrale ai fini dell'individuazione di responsabilità in caso di danni;
concorre alla disciplina interna delle attività spaziali con l'istituzione del Registro nazionale di immatricolazione;
assume rilevanza internazionale in quanto contribuisce a completare l'adesione degli Stati, che ancora non lo avevano fatto, alla normativa esistente, rispondendo anche ad un reiterato invito in tale senso avanzato nell'ambito delle Nazione Unite.
B) Analisi del quadro normativo.
Non esiste allo stato attuale una specifica normativa che regolamenti o prescriva l'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico. La ratifica della Convenzione in argomento contribuisce a completare il quadro giuridico di riferimento per la disciplina delle attività spaziali del nostro Paese, sia sul piano interno, sia su quello internazionale.
C) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.
La Convenzione è conforme alla disciplina comunitaria, tanto che la stessa Agenzia spaziale europea, ai cui progetti l'Italia partecipa, ed i maggiori partners europei, hanno già provveduto, alla ratifica.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale.
Non vengono introdotte innovazioni o modifiche alle competenze legislative ed amministrative delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
2. A) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Non viene previsto alcun ricorso alla tecnica della novella legislativa al fine di introdurre modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni.
B) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Il testo proposto non prevede effetti abrogativi impliciti, ovvero specifiche abrogazioni alle vigenti disposizioni.
3. Ulteriori elementi.
A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Il provvedimento proposto risulta coerente con il disposto costituzionale e non vi sono giudizi di costituzionalità in corso per il medesimo, ovvero per un soggetto analogo.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Non risultano altri progetti di legge riguardanti analoga materia, attualmente all'esame del Parlamento.
A) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.
Il provvedimento di ratifica della Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico consentirà di divenire parte di una delle principali convenzioni di diritto dello spazio che ha il fine specifico di permettere l'identificazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, consentendo in tale modo l'individuazione delle responsabilità in caso di danni.
B) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.
Lo scopo è l'istituzione di un Registro nazionale per gli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico. Questo Registro servirà per procedere all'identificazione degli oggetti spaziali e alla promozione dell'applicazione del diritto internazionale relativo allo sfruttamento e all'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico.
C) Strumento tecnico-normativo più appropriato.
Il disegno di legge di ratifica è lo strumento tecnico-normativo più appropriato attesa la natura della materia.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII, paragrafo 4, della Convenzione stessa.
1. È istituito il Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.
a) da persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana o dalle stesse commissionato;
b) da una base di lancio situata in territorio nazionale o sotto il controllo italiano ad opera di persone fisiche o giuridiche di altra nazionalità.
4. I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI i lanci effettuati nello spazio extra-atmosferico, comunicando alla stessa:
a) il nome dello Stato o degli Stati di lancio, come definiti all'articolo I, lettera a), della Convenzione;
b) il nome o un appropriato appellativo dell'oggetto spaziale o il suo numero di immatricolazione;
c) la data, il territorio o il luogo di lancio;
d) la funzione generale e i parametri orbitali basici dell'oggetto spaziale, inclusi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo.
5. I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI l'eventuale abbandono dell'orbita terrestre da parte di oggetti iscritti nel Registro nazionale di immatricolazione.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Il quadro normativo generale nel quale la legge di ratifica andrà ad inserirsi, è costituito dal Trattato sui principi che costituisce la base dell'attuale diritto spaziale internazionale, altre convenzioni fondamentali sono state concluse in materia: l'Accordo sul salvataggio degli astronauti (22 aprile 1968), la Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali (29 marzo 1972) e l'Accordo che disciplina l'attività degli Stati sulla luna e sugli altri corpi celesti (5 dicembre 1979).
L'Italia ha ratificato il Trattato sui princìpi del 1967, l'Accordo per il salvataggio degli astronauti del 1968 e la Convenzione sulla responsabilità internazionale del 1972; è pertanto consequenziale e coerente che ratifichi la Convenzione sull'immatricolazione.
Soggetti destinatari del provvedimento sono l'Agenzia spaziale italiana ed i soggetti privati o pubblici abilitati a lanciare oggetti nello spazio extra-atmosferico.
Per raggiungere questo obiettivo l'Italia, deve investire l'Agenzia spaziale italiana (ASI) dell'istituzione del Registro nazionale di immatricolazione per il lancio di oggetti nello spazio extra-atmosferico da parte di soggetti pubblici e privati; fare obbligo a tali soggetti di notificare all'ASI gli eventuali lanci; incaricare l'ASI di dare tempestiva e dettagliata notizia dell'immatricolazione di un lancio nel proprio Registro al Ministero degli affari esteri, affinché quest'ultimo provveda alla notifica al Segretario generale dell'ONU, come richiesto dalla Convenzione.
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2. L'Agenzia spaziale italiana (ASI) cura l'istituzione e la custodia del Registro di cui al comma 1, nonché le annotazioni, che discendono dall'applicazione della Convenzione di cui all'articolo 1.
3. Sul Registro di cui al comma 1 è annotato ogni oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico:
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6. L'ASI comunica le annotazioni effettuate sul Registro di cui al comma 1 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero delle attività produttive e al Ministero degli affari esteri, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione.
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Frontespizio
Relazione
Allegato
Analisi tecnico-normativa
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)
Progetto di Legge