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PDL 5138

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5138



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SINISCALCHI

Modifica all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Presentata il 13 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Numerosi continuano ad essere gli ostacoli che, in concreto, impediscono ai disabili, a quanti sono affetti da gravi difficoltà motorie, di realizzare una piena autonomia nell'accesso agli edifici.
      Talvolta, per costoro, anche un semplice scalino o le dimensioni di un ingresso - solo apparentemente strutture «di dettaglio» - possono rappresentare impedimenti insormontabili.
      Molti passi avanti sono stati compiuti dalla nostra legislazione per consentire ai portatori di handicap di vivere una esistenza il più possibile serena e proiettata alla autonomia, in una società capace di dare risposte alle esigenze di piena realizzazione individuale.
      La rimozione e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle nostre città, il tenere conto, già in fase di progettazione dei nuovi edifici, delle esigenze dei soggetti disabili, costituiscono non soltanto un dovere morale e civile, ma anche un sistema urbanistico ed edilizio meno dispendioso, se comparato ai costi maggiori che l'abbattimento di eventuali ostacoli strutturali comporterebbe.
      Il diritto, costituzionalmente garantito, del disabile a vedere rimosse le barriere che in concreto si frappongono alla serena fruizione degli spazi incidendo negativamente sulla qualità della vita, ha trovato piena espressione nel testo della legge n. 13 del 1989. Essa ha avuto, infatti, il merito di stabilire e «codificare» le più importanti regole fondamentali in materia di rimozione degli ostacoli strutturali che negli edifici privati finivano per frustrare primarie esigenze per i portatori di handicap.
      Tuttavia, proprio all'interno di questa legge, ancorché nel complesso soddisfacente, è ancora possibile apportare una
 

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migliorativa modifica per rendere più effettivo e pieno il diritto del portatore di handicap a vedersi riconosciuta la concreta fruizione degli spazi.
      Spostandoci su un piano più squisitamente tecnico, in relazione al perimetro della modifica legislativa che si intende apportare con la presente proposta di legge, esaminiamo la disciplina relativa ai parametri architettonici di riferimento.
      Come normativamente previsto, per accedere agli edifici è necessario che l'ingresso sia posizionato sullo stesso piano dei percorsi pedonali, oppure, in alternativa, che vi siano delle rampe di accesso di larghezza non inferiore ai 150 centimetri con un pendenza non superiore all'8 per cento e con un'adeguata area di disimpegno, poiché come già sottolineato in precedenza, le scale rappresentano l'ostacolo maggiore per le persone disabili.
      Ai sensi della legge n. 13 del 1989, gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti negli edifici privati, possono essere compiuti in deroga a quanto previsto dai regolamenti edilizi comunali.
      Tuttavia, si è ritenuto di poter ampliare la portata della previsione normativa, per favorire situazioni di concreta difficoltà nella quale possono venirsi a trovare i portatori di handicap penalizzati da strutture murarie non adeguate alle loro esigenze.
      In particolare, con la presente proposta di legge, si è ritenuto di superare il vincolo «delle distanze» imposto da leggi e regolamenti alla realizzazione di sistemi diretti ad eliminare le barriere per i disabili.
      Si è ritenuto così di consentire la modifica della struttura degli edifici costruiti secondo i vecchi criteri urbanistici che non tenevano in alcuna considerazione gli interessi e le esigenze di persone affette da ridotte capacità motorie.
      Per salvaguardare maggiormente i portatori di handicap si chiede, attraverso la presente proposta di legge, di consentire agli stessi di rivolgere una istanza alle competenti autorità comunali per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione delle «modifiche» anche in deroga ai limiti afferenti le distanze nell'edificazione stabilite dagli articoli 873 e 907 del codice civile e dai regolamenti locali, espressamente richiamati dal comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 13 del 1989.
      Il cittadino disabile che lamenti l'esigenza di apportare modifiche strutturali all'edificio, munito di documentazione che ne comprovi la assoluta necessità, potrà proporre una istanza al sindaco chiedendo formale autorizzazione per apportare le variazioni. Il sindaco potrà autorizzare la modifica da apportare all'edificio, indicando, altresì, i parametri ai quali l'esecutore dell'opera dovrà attenersi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Il portatore di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, può comunque rivolgere al sindaco del comune interessato istanza di autorizzazione alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 2, anche in deroga ai limiti previsti dagli articoli 873 e 907 del codice civile o dai regolamenti edilizi locali. Il sindaco, verificati i presupposti della richiesta, la relativa legittimazione nonché la fondatezza della stessa, può autorizzare la realizzazione dell'opera indicando nel provvedimento i parametri ai quali l'esecutore deve attenersi».


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