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PDL 5134

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5134



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STRADELLA

Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di introduzione di un sistema di qualificazione per i progettisti di lavori pubblici

Presentata l'8 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La materia delle opere pubbliche è stata interessata, negli ultimi anni, da profondi e radicali cambiamenti che hanno determinato una totale innovazione della disciplina del settore. Numerosi sono stati infatti gli interventi normativi attraverso i quali si è operato il ridisegno delle procedure finalizzate all'affidamento degli appalti pubblici, onde consentire di operare nell'ambito di regole certe e trasparenti a garanzia dell'effettiva concorrenza fra le imprese.
      Tra gli interventi normativi più significativi è da citare la legge 1o agosto 2002, n. 166, cosiddetto «collegato infrastrutturale», la quale ha novellato la legge quadro n. 109 del 1994, cosiddetta «legge Merloni» in materia di lavori pubblici.
      La presente proposta di legge in concreto interviene modificando l'articolo 17 della citata legge n. 109 del 1994, in tema di progettazione, introducendo un sistema di qualificazione per i progettisti di lavori pubblici, definito con apposito regolamento, che tenga conto dei requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi degli stessi, con particolare riferimento all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di attività di progettazione per le tipologie e per gli importi per i quali è richiesta la qualificazione. Il sistema di qualificazione è attuato dagli organismi di diritto privato di attestazione di cui all'articolo 8 della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109. Con altro regolamento sarà definito un sistema di qualificazione unico per tutte le progettazioni di lavori pubblici di importo superiore a 150 mila euro, articolato in categorie in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi. Ciò garantirà una migliore qualità nella progettazione ed eliminerà inutili adempimenti di carattere burocratico per l'affidamento delle progettazioni di ogni singola opera pubblica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

      «  1-bis. Al fine di garantire la qualità della progettazione e la piena valorizzazione delle esperienze acquisite, i soggetti di cui al comma 1, lettere da d) a g-bis), affidatari di progettazioni di importo superiore a 150 mila euro, devono improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza, secondo modalità definite con apposito regolamento, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante un sistema di qualificazione dei soggetti di cui al presente comma, tenendo conto di requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi, con particolare riferimento all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di attività di progettazione per le tipologie e per gli importi per i quali è richiesta la qualificazione.
      1-ter. Il sistema di qualificazione di cui al comma 1-bis è attuato dagli organismi di diritto privato di attestazione di cui all'articolo 8.
      1-quater. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definito un sistema di qualificazione unico per tutte le progettazioni di lavori pubblici di importo superiore a 150 mila euro, articolato in categorie in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi».


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