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PDL 4233-B

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4233-B



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 5 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2572)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 21 luglio 2004

presentato dal ministro della difesa
(MARTINO)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro per la funzione pubblica
(MAZZELLA)

con il ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 22 luglio 2004
 

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TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
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TESTO
modificato dal Senato della Repubblica
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Sospensione del servizio di leva).
Art. 1.
(Sospensione del servizio di leva).
      1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è sostituito dal seguente:       1. Identico:
      «1. Il servizio di leva è sospeso a decorrere dal 1o gennaio 2005. Nell'anno 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti».       «1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1o gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti».
Art. 2.
(Modifiche alla ripartizione delle consistenze del personale volontario di truppa delle Forze armate).
Art. 2.
(Modifiche alla ripartizione delle consistenze del personale volontario di truppa delle Forze armate).
      1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:       Identico.
          a) alla riga VSP della colonna ESERCITO, il numero: «44.496» è sostituito dal seguente: «56.281»;
          b) alla riga VFP della colonna ESERCITO, il numero: «31.363» è sostituito dal seguente: «19.578»;
          c) alla riga VSP della colonna MARINA, il numero: «9.400» è sostituito dal seguente: «10.000»;

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          d) alla riga VFP della colonna MARINA, il numero: «6.524» è sostituito dal seguente: «5.924».
Art. 3.
(Volontari in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica).
Art. 3.
(Volontari in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica).
      1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 sono istituite le seguenti categorie di volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:       Identico.
          a) volontari in ferma prefissata di un anno;
          b) volontari in ferma prefissata quadriennale.
Capo II
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
DI UN ANNO
Capo II
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
DI UN ANNO
Art. 4.
(Requisiti per il reclutamento).
Art. 4.
(Requisiti per il reclutamento).
      1. Possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:       1. Identico:
          a) cittadinanza italiana;           a) identica;
          b) età non inferiore a diciassette anni compiuti e non superiore a venticinque anni;           b) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a venticinque anni;
          c) godimento dei diritti civili e politici;           c) identica;
          d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;           d) identica;
          e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;           e) identica;

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          f) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno;           f) identica;
          g) esito negativo dei test sierologici per l'accertamento della tossicodipendenza nonché dell'abuso sistematico di alcool;           g) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
          h) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.           h) identica.
      2. Il requisito della cittadinanza, di cui al comma 1, lettera a), non è richiesto allo straniero o all'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, se dichiara preventivamente di volere acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.       Soppresso.
Art. 5.
(Rafferma).
Art. 5.
(Rafferma).
      1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2, e, a decorrere dal 1o gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere rinnovato, a domanda, per un ulteriore anno.       1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1o gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.
      2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata annuale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nella ferma quadriennale, prevista dalle disposizioni del capo III.       Soppresso.

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Art. 6.
(Modalità di reclutamento).
Art. 6.
(Modalità di reclutamento).
      1. Le modalità di svolgimento del reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e dell'ulteriore rafferma annuale sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.       1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno nonché i criteri e le modalità per l'ammissione alla rafferma annuale sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.
Art. 7.
(Stato giuridico e avanzamento).
Art. 7.
(Stato giuridico e avanzamento).
      1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.       1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 22, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.
      2. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di caporale ovvero comune di 1a classe o aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall'incorporazione.       2. Identico.
Art. 8.
(Trattamento economico).
Art. 8.
(Trattamento economico).
      1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, di cui al presente capo, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.       Identico.

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Art. 9.
(Modalità d'impiego).
      Soppresso.
      1. I volontari di cui al presente capo non possono essere impiegati in attività operative prima del compimento del diciottesimo anno di età.
Art. 10.
(Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle zone tipiche di reclutamento alpino).
Art. 9.
(Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle regioni tipiche di reclutamento alpino).
      1. Al fine di accrescere il numero degli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno tra i giovani residenti nelle zone tipiche di reclutamento alpino, questi ultimi sono destinati, nei limiti delle esigenze organiche e qualora lo richiedano, prioritariamente in unità alpine, fatte salve le esigenze operative e funzionali dell'Esercito. Tali unità dovranno essere dislocate preferibilmente nelle medesime zone.       1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico. È assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorità, in fase di prima attuazione, alle regioni dell'arco alpino.
        2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 8, un assegno mensile di cinquanta euro.
 
Art. 10.
(Benefìci a favore dei volontari).
        1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefìci non economici conseguenti all'avere effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.

Pag. 7
Capo III
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE
Capo III
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE
Art. 11.
(Reclutamento).
Art. 11.
(Reclutamento).
      1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h), e degli ulteriori seguenti requisiti:       1. Identico.
          a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;
          b) età non superiore ai trent'anni compiuti.
      2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di reclutamento del personale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.       2. Identico.
      3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2, e, a decorrere dal 1o gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge.       3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1o gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge.
      4. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano       4. Identico.

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cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
Art. 12.
(Rafferma).
Art. 12.
(Rafferma).
      1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2, e, a decorrere dal 1o gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni.       1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1o gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni.
      2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.       2. Identico.
Art. 13.
(Modalità di reclutamento).
Art. 13.
(Modalità di reclutamento).
      1. Le modalità di svolgimento dei concorsi di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale e di ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.       Identico.
      2. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.
      3. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente

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tra le categorie di volontari di cui al comma 2 è stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.
Art. 14.
(Stato giuridico e avanzamento).
Art. 14.
(Stato giuridico e avanzamento).
      1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, ai volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.       1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 22, ai volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.
      2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1a classe o aviere scelto. Previo giudizio di idoneità, possono conseguire il grado di caporal maggiore ovvero sottocapo o 1o aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma. Decorso un anno dal giudizio di non idoneità, il volontario viene sottoposto a nuova valutazione.       2. Identico.
      3. A decorrere dal 1o gennaio 2010, i volontari in rafferma biennale conseguono il grado di 1o caporal maggiore, o grado corrispondente, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.       3. Identico.
Art. 15.
(Trattamento economico).
Art. 15.
(Trattamento economico).
      1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.       Identico.

Pag. 10
Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2010 ai volontari di truppa in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
Art. 16.
(Alloggi di servizio).
Soppresso
      1. Il Ministro della difesa, anche ricorrendo a finanziamenti privati, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, può realizzare, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare, secondo le modalità previste dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 1997, n. 253.
Capo IV
RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE E DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA
Capo IV
RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE E DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA
Art. 17.
(Concorsi).
Art. 16.
(Concorsi).
      1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale       1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale

Pag. 11
e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e del 25 per cento dei posti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, a decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, il 50 per cento dei posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere. e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, a decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.
      2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.       2. Identico.
      3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.       3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.
      4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:       4. Identico.

Pag. 12
          a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:
              1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
              2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
              3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
              4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;
              5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
          b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:
              1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
              2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
              3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
              4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;
              5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
              6) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa.

Pag. 13
      5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.       5. Identico.
      6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.       6. Identico.
        7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
Art. 18.
(Posti non coperti).
Art. 17.
(Posti non coperti).
      1. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 17 è superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo.       1. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 16 è superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo.
      2. Se il numero delle domande di cui al comma 1 è inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente       2. Identico.

Pag. 14
non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
Art. 19.
(Aumento dei posti disponibili).
Art. 18.
(Aumento dei posti disponibili).
      1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 17, per cause diverse dall'incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 17, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.       1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, per cause diverse dall'incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.
      2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 17, a seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 17, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi:       2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, a seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi:
          a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a), ai militari in servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, anche in congedo, in possesso dei prescritti requisiti;           a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), ai militari in servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, anche in congedo, in possesso dei prescritti requisiti;
          b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 17, comma 4, lettera b), ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.           b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.
      3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.       3. Identico.
      4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 18.       4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.
Art. 20.
(Perdita del grado).
Art. 19.
(Perdita del grado).
      1. I vincitori dei concorsi di cui al presente capo, all'atto dell'immissione       Identico.

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nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, perdono il grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate.
Capo V
ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE
Capo V
ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE
Art. 21.
(Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77).
Soppresso.
      1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «1o giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2005».
Art. 22.
(Modifica all'articolo 5 della legge
14 novembre 2000, n. 331).
Art. 20.
(Modifica all'articolo 5 della legge
14 novembre 2000, n. 331).
      1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre 2000, n. 331, le parole: «dei militari volontari congedati senza demerito» sono sostituite dalle seguenti: «dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata».       Identico.
Art. 23.
(Modifiche al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196).
Art. 21.
(Modifiche al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196).
      1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «di grado» sono sostituite dalle seguenti: «nel servizio permanente».       Identico.
      2. Nella colonna «Requisiti», alla riga corrispondente al grado di 1o caporal maggiore, della tabella B/1 allegata al

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decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, la parola: «grado» è sostituita dalle seguenti: «servizio permanente».
Art. 24.
(Conferimento di delega legislativa).
Art. 22.
(Conferimento di delega legislativa).
      1. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, con quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto del principio di invarianza della spesa, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative dello stesso decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, informati ai seguenti principi e criteri direttivi:       Identico.
          a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in relazione al termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall'articolo 1 della presente legge e alle categorie di volontari in ferma prefissata disciplinate dai capi II e III;
          b) prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico relative alle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati con le disposizioni previste per il paritetico personale in ferma volontaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 1o febbraio 1989, n. 53;
          c) prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente legge.
      2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, è richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera

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dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
      3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1 e secondo le modalità di cui al comma 2.
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 25.
(Consistenze del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica).
Art. 23.
(Consistenze del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica).
      1. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006 le consistenze del personale militare non direttivo in servizio permanente e dei volontari in ferma delle Forze armate, stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge, sono ripartite tra l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica con decreto del Ministro della difesa.       1. Identico.
      2. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C allegata alla presente legge.       2. Identico.
      3. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in       3. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed entro i limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 2 disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze

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uno dei ruoli del personale militare non direttivo delle Forze armate possono essere devolute in aumento alla consistenza di altri ruoli dello stesso personale militare non direttivo. organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo.
      4. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno necessari per raggiungere la consistenza totale stabilita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, è computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:       4. Identico.
          a) nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti, 1.743 volontari in servizio permanente;
          b) negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200 sergenti, 996 volontari in servizio permanente;
          c) negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 volontari in servizio permanente.
      5. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:       5. Identico:
          a) 4.134 unità nell'anno 2005;           a) 4.021 unità nell'anno 2005;
          b) 920 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;           b) 821 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;

Pag. 19
          c) 800 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.           c) 749 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.
Art. 26.
(Reclutamento, avanzamento e trattamento economico dei volontari).
Art. 24.
(Reclutamento, avanzamento e trattamento economico dei volontari).
      1. L'ultimo concorso per il reclutamento dei volontari in ferma breve secondo le procedure stabilite dai capi I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è bandito entro il 31 dicembre 2004.       1. Identico.
      2. Nell'anno 2005, il 70 per cento dei posti disponibili per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno è riservato ai volontari in ferma annuale, in servizio o in congedo senza demerito, e al personale che abbia completato senza demerito il servizio di leva in qualità di ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. I posti eventualmente non coperti sono destinati ai cittadini in possesso dei predetti requisiti.       2. Identico.
      3. A decorrere dal 1o gennaio 2005, ai volontari in ferma breve è corrisposto il trattamento economico previsto dall'articolo 15, comma 1.       3. Identico.
      4. A decorrere dal 1o gennaio 2008 ai volontari in ferma breve trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.       4. Identico.
      5. Fino all'anno 2020 le modalità per l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale dei volontari in ferma prefissata sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.       5. Fino all'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, ai volontari in ferma prefissata di un anno si applicano, in materia di accertamento dell'idoneità fisico-psico-attitudinale, le disposizioni previste dallo stesso decreto per l'arruolamento volontario in ciascuna Forza armata.

Pag. 20
Art. 27.
(Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa).
Art. 25.
(Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa).
      1. Negli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, gli ulteriori posti disponibili non derivanti da incremento degli organici sono riservati a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.       1. Identico.
      2. Negli anni 2004 e 2005 alla copertura degli ulteriori posti di cui al comma 1 derivanti da incremento degli organici si provvede mediante concorsi:       2. Identico:
          a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a), a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, in possesso dei prescritti requisiti;           a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, in possesso dei prescritti requisiti;
          b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 17, comma 4, lettera b), ai volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti.           b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), ai volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti.
      3. Per i posti non coperti con i concorsi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 18.       3. Per i posti non coperti con i concorsi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 17.
      4. Nei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatta salva la riserva del       4. Identico.

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25 per cento dei posti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.
      5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, per la copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del citato comma 4, relativi all'anno 2009, e di cui ai numeri 3), 4) e 5) della medesima lettera b), relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.       5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, per la copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del citato comma 4, relativi all'anno 2009, e di cui ai numeri 3), 4) e 5) della medesima lettera b), relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.
Art. 28.
(Reclutamenti straordinari).
Art. 26.
(Reclutamenti straordinari).
      1. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge in materia di transito del personale in ferma prefissata quadriennale nei ruoli del servizio permanente, a decorrere dall'anno 2004, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche nei ruoli dei volontari in servizio permanente, possono essere banditi concorsi straordinari ai quali possono partecipare:       Identico.
          a) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio in ferma breve ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni;
          b) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda sono risultati

Pag. 22
non utilmente collocati nelle graduatorie di cui agli articoli 9 e 10 del predetto regolamento ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni.
      2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualità di volontari in ferma breve.
 
Capo VII
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
 
Art. 27.
(Sostituzione dei militari di leva del Corpo delle capitanerie di porto).
        1. Al fine di completare la sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva è attivato, nel triennio 2004-2006, un programma per il reclutamento di 2.575 volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto.
        2. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 le consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono stabilite dalla tabella D allegata alla presente legge.
        3. A decorrere dalla data del 31 dicembre 2006 le dotazioni organiche dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto, di cui agli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono così rideterminate:
            a) 3.500 volontari di truppa in servizio permanente;
            b) 1.775 volontari in ferma ovvero in rafferma.
 
Art. 28.
(Consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto).
        1. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui al

Pag. 23
  l'articolo 27, comma 3, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dalla tabella E allegata alla presente legge. Le eventuali carenze in una delle categorie di volontari possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento delle consistenze delle altre categorie del medesimo Corpo, entro i limiti delle risorse finanziarie previste dalla tabella E per l'anno di riferimento.
        2. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2015, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella D allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 1, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno del Corpo delle capitanerie di porto, nelle misure di seguito indicate:
            a) 200 unità nell'anno 2005;
            b) 235 unità negli anni 2006 e 2007;
            c) 5 unità in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.
 
Art. 29.
(Trattamento economico dei volontari in ferma del Corpo delle capitanerie di porto).
        1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 8.
        2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale del Corpo delle capitanerie di porto è

Pag. 24
  corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 1.
        3. A decorrere dal 1o gennaio 2010, ai volontari di truppa in rafferma biennale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 2.
        4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, ai volontari in ferma breve del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 1.
        5. A decorrere dal 1o gennaio 2008, ai volontari in ferma breve del Corpo delle capitanerie di porto trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29.
(Salvaguardia di disposizioni per l'assunzione di determinate categorie).
Art. 30.
(Salvaguardia di disposizioni per l'assunzione di determinate categorie).
      1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 17 e 27, sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di assunzione del personale di cui alle seguenti disposizioni:       1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 16 e 25, sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di assunzione del personale di cui alle seguenti disposizioni:
          a) articolo 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;           a) identica;
          b) articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;           b) identica;
          c) articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;           c) identica;
          d) articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;           d) identica;
          e) articolo 4, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni;           e) identica;

Pag. 25
          f) articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.           f) identica.
Art. 30.
(Relazione al Parlamento).
Art. 31.
(Relazione al Parlamento).
      1. All'articolo 6 della legge 14 novembre 2000, n. 331, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:       1. Identico:
      «1-bis. A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui al comma 1 comprende altresì le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, prospettando le eventuali esigenze per soluzioni correttive che tengano conto delle necessità di tutte le amministrazioni coinvolte».       «1-bis. A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui al comma 1 comprende altresì le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa».
Art. 31.
(Copertura finanziaria).
Art. 32.
(Copertura finanziaria).
      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di euro 392.999.573. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.       1. Per l'attuazione della presente legge, escluse le disposizioni di cui al Capo VII, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di euro 392.999.573. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
        2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo VII, è autorizzata la spesa di euro 169.119 per l'anno 2004, di euro 48.287.301 per l'anno 2005 e di euro 76.476.031 a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente

Pag. 26
  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       3. Identico.
Art. 32.
(Entrata in vigore).
Art. 33.
(Entrata in vigore).
      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       Identico.

torna su
 

Pag. 27

TABELLE
 

Pag. 28-29

Tabella A
(v. articolo 5, comma 1)

TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

RIPARTIZIONE DELLE CONSISTENZE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE NEGLI ANNI 2005 E 2006

Forze armate
Anno 2005
Anno 2006

Primi marescialli
14.578
14.023
Marescialli
50.784
50.311
Sergenti
11.353
12.633
Volontari in servizio permanente
33.176
35.853
Volontari in ferma breve/prefissata di quattro anni
34.550
32.571
Volontari in ferma prefissata di un anno
23.659
19.686

        Identica
 

Pag. 30-31

Tabella B
(v. articolo 8, comma 1)


PAGHE GIORNALIERE DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

Misura percentuale riferita al valore giornaliero della retribuzione mensile relativa al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente

GRADO
Volontario in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale
Soldato, comune
di 2a classe, aviere
    
60 per cento

 
Caporale, comune
di 1a classe, aviere scelto
    
70 per cento

 
Volontario in ferma prefissata quadriennale

Caporale, comune
di 1a classe, aviere scelto
    
70 per cento

Caporal maggiore,
sottocapo, 1o aviere
    
70 per cento

        Identica
 

Pag. 32-33

Tabella C


(v. articolo 25, comma 2)

ONERI FINANZIARI COMPLESSIVI

ANNO
ONERI
2005
392.999.573,06
2006
392.996.596,78
2007
392.890.034,23
2008
392.845.104,00
2009
392.877.594,60
2010
389.102.583,23
2011
344.176.466,82
2012
335.143.557,80
2013
331.324.911,14
2014
322.232.193,54
2015
312.789.792,14
2016
304.788.156,21
2017
298.898.670,81
2018
286.098.679,28
2019
267.427.682,18
2020
229.046.477,63
2021
180.973.393,36

(v. articolo 23, comma 2)

        Identica

 

Pag. 34-35

Tabella D
(v. articolo 27, comma 2)

 

CONSISTENZE DEI VOLONTARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

ANNO
SERVIZIO PERMANENTE
FERMA BREVE E PREFISSATA QUADRIENNALE E IN RAFFERMA
FERMA PREFISSATA DI UN ANNO
2004
1.355
1.420
0
2005
2.245
1.300
1.730
2006
3.500
1.215
560

 

Pag. 36-37

Tabella E
(v. articolo 28, comma 1)

 

ONERI FINANZIARI RELATIVI AL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

ANNO
ONERI
2004
     169.119,36
2005
48.287.301,26
2006
76.476.030,64
2007
76.437.689,08
2008
76.404.162,91
2009
75.993.137,67
2010
75.188.592,32
2011
75.106.850,08
2012
75.022.475,62
2013
74.943.322,41
2014
74.867.621,25
2015
74.787.401,19
2016 (regime)
74.703.881,29


Frontespizio Progetto di Legge Allegato
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