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PDL 5066

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5066



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PARODI, PALUMBO, AMATO, AZZOLINI, BERTOLINI, BERTUCCI, BIONDI, BOGI, BORRIELLO, BURANI PROCACCINI, CAMINITI, CARLUCCI, COLLAVINI, CRIMI, DELL'ANNA, DEODATO, DI VIRGILIO, ERCOLE, FERRO, FRATTA PASINI, DANIELE GALLI, LENNA, LICASTRO SCARDINO, LISI, GIANNI MANCUSO, MASINI, MASSIDDA, MAURO, MILANESE, MONDELLO, NICOTRA, ORICCHIO, PALMA, PALMIERI, PATRIA, PERLINI, PINTO, RICCIUTI, ROMOLI, ANTONIO RUSSO, PAOLO RUSSO, SANTORI, SANZA, SARDELLI, SARO, SGARBI, SPINA DIANA, TARANTINO, TARDITI, ALFREDO VITO, ZANELLA, ZANETTA

Disposizioni in favore dei soggetti
con difficoltà specifiche di apprendimento

Presentata il 16 giugno 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge tende a riconoscere la dislessia, la disgrafia e la discalculia come «difficoltà specifiche di apprendimento» (DSA) e cerca di individuare un percorso che assicuri una normativa che permetta di affrontare il problema sia sul versante della scuola sia su quello del Servizio sanitario nazionale.
      I disturbi dell'apprendimento intervengono in modo significativo nella crescita e nello sviluppo della persona.
      La dislessia, la disgrafia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme e, sebbene costituiscano una disabilità, non sono in alcun modo assimilabili all'handicap.
      Purtroppo in Italia la dislessia è ancora poco conosciuta benché si calcoli che interessi in media un totale di 1.500.000 persone.
      La dislessia è una difficoltà che riguarda la capacità di leggere e di scrivere in modo corretto.
      I bambini con dislessia sono intelligenti, non hanno problemi visivi o uditivi ma non apprendono a leggere in modo sufficientemente corretto e fluido: le loro prestazioni nella lettura risultano nel complesso molto al di sotto del livello che ci si aspetterebbe in base all'età, alla classe frequentata e al livello intellettivo generale.
      La lettura può essere piuttosto veloce, ma presentare numerosi errori (omissioni di parole o parti di parola, confusioni, inversioni, sostituzioni di parti di parola o di intere parole), oppure può essere nel complesso sufficientemente corretta, ma molto lenta.
      Il dislessico può fare confusione per quanto riguarda i rapporti spaziali e temporali (destra/sinistra; ieri/domani; mesi/giorni) e può avere difficoltà a esprimere verbalmente ciò che pensa.
      Sulla base del tipo di errori e dei tempi di lettura esistono sottoclassificazioni dei vari tipi di dislessia. Spesso alla dislessia
 

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sono associate ulteriori difficoltà quali la disortografla, la disgrafia e, a volte, lievi difficoltà nel linguaggio orale e nel calcolo.
      La «dislessia evolutiva» è un disturbo che si manifesta nel momento in cui il bambino impara a leggere e a scrivere. Il problema è presente anche precedentemente ma è difficile evidenziarlo prima dell'insegnamento formale della lingua scritta.
      La dislessia evolutiva non è una malattia ma una modalità diversa di funzionamento delle competenze cognitive del soggetto.
      Il bambino dislessico, infatti, riesce a leggere e a scrivere solo impegnando al massimo le proprie energie, non potendolo fare in maniera automatica come naturalmente avviene per gli altri coetanei, anche se finisce con lo stancarsi rapidamente, con il commettere errori, con il rimanere indietro e con il non imparare.
      Il problema, pur risultando palese in seconda e terza elementare, persiste anche negli anni successivi al primo ciclo didattico tanto da causare, nel bambino che legge, lentezza ed errori che rischiano di ostacolargli la comprensione del testo. Gli stessi compiti scritti richiedono un forte dispendio di tempo.
      Il bambino viene frequentemente rimproverato e accusato di agire in modo stupido o di essere pigro e sbadato, immaturo e di non impegnarsi abbastanza.
      Le conseguenze più gravi si riscontrano sugli stessi ragazzi che, sebbene abbiano un quoziente di intelligenza nella media o sopra la media, si sentono stupidi, hanno una bassa stima di se stessi e spesso finiscono con l'avere problemi anche di carattere psicologico; questa, però, è piuttosto una conseguenza e non la causa della dislessia.
      Tuttavia questi bambini sono intelligenti e, di solito, vivaci e creativi.
      Non essendo possibile guarire la dislessia, in quanto non si possono cambiare le modalità di base del funzionamento cerebrale, è solo possibile intervenire per aiutare il ragazzo a leggere e a scrivere meglio.
      La rieducazione del dislessico è possibile attraverso una riabilitazione mirata, specializzata e, soprattutto, tempestiva.
      La riabilitazione deve essere basata su una valutazione specialistica di ogni singolo bambino.
      Non tutti i dislessici, infatti, sono uguali: ognuno presenta un profilo individuale di difficoltà e non tutti hanno bisogno delle stesse risposte.
      I servizi specializzati sono ancora pochissimi e l'effetto più evidente di questa situazione è la conoscenza ancora molto parziale che si ha del fenomeno.
      La legge n. 104 del 1992 tutela bene le situazioni di handicap ma non le DSA.
      Nel 2002 l'Associazione italiana dislessia (AID) è stata audita dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati riguardo al disegno di legge delega sulla riforma della scuola; in quell'occasione l'AID aveva proposto alcune modifiche al disegno di legge per favorire i ragazzi dislessici.
      Diversi parlamentari hanno sostenuto tali modifiche anche se, poi, il disegno di legge è stato approvato (legge n. 53 del 2003) senza alcun emendamento.
      Nella seduta del 18 febbraio 2003 il Governo ha accolto tre ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati: 9/3387/27 - Ercole, Bianchi Clerici; 9/3387/49 - Fratta Pasini, Zanettin, Alberto Giorgetti; 9/3387/40 - Spina Diana, Parodi.
      Fino ad ora, però, il decreto legislativo n. 59 del 2004, recante norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, non contiene alcun accenno al problema.
      Ciò che risulta necessario è il riconoscimento della dislessia come un problema specifico di apprendimento, mentre la diagnosi deve essere effettuata, mediante specifici test, da specialisti esperti.
      Non sempre è facile trovare la persona in grado di identificare il problema ed è, quindi, necessario consultare, al primo sospetto di dislessia, le figure professionali che se ne occupano.
      Una diagnosi precoce permette agli addetti ai lavori un intervento immediato sul
 

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soggetto facendo evitare errori più comuni come il colpevolizzare il bambino per il suo scarso impegno.
      Il primo sospetto di dislessia dovrebbe sorgere negli educatori; è per questo che l'AID ha ritenuto priorità indifferibile l'aggiornamento degli insegnanti sulle principali conoscenze scientifiche relative ai disturbi di apprendimento.
      Con la comparsa di esperti (insegnanti, pedagogisti, logopedisti, psicologi) specificatamente formati e in grado di parlare agli insegnanti da una posizione interna, si può realizzare la riappropriazione del problema da parte del mondo della scuola.
      Un primo passo da compiere è sicuramente l'identificazione dei ragazzi a rischio di dislessia e DSA, mediante attività di screening nella prima classe del primo ciclo dell'istruzione, da effettuare in collaborazione tra la scuola e i servizi sanitari, in particolare, quelli delle aziende sanitarie locali.
      Una volta individuato il problema, la cosa più importante è prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale, per questo motivo sono indispensabili serenità, fiducia e solidarietà.
      Compito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è di garantire dei supporti agli alunni con tali difficoltà per ottenere una formazione adeguata e prevenire l'insuccesso scolastico.
      Gli insegnanti dovrebbero conoscere il problema e tenerne conto nella valutazione degli elaborati scritti dei bambini e nella presentazione delle prove di verifica (nella lettura non penalizzarli in caso di errori o lentezza; nei compiti scritti concedere un po' più di tempo rispetto alla classe nello svolgimento dei testi; nelle prove di verifica scritte presentare i testi in un carattere piuttosto grande e su pagine non troppo dense).
      Altri interventi possono essere organizzati mediante lavoro di gruppo con i compagni di classe.
      La dislessia è una realtà permanente che non scompare con l'età, ma le misure educative e didattiche idonee possono aiutare il ragazzo nella vita.
      Senza queste strategie educative si sviluppano ansie da fallimento e blocchi di apprendimento anche irreversibili.
      Anche in famiglia i bambini con dislessia non sono autonomi nello svolgimento dei compiti e così, in famiglia come a scuola, possono essere assai utili l'uso di sussidi come computer, calcolatrici, registratori, terminali per videoscrittura, correttori ortografici, tavole delle tabelline ed elenco delle formule, lettori ottici, sintetizzatori vocali, eccetera.
      Di solito i soggetti affetti da dislessia non necessitano di un insegnante di sostegno ma, data la singolarità dei problemi e l'impossibilità di avere regole valide per tutti, è importante sottoporre i casi ad un monitoraggio costante.
      Come previsto anche per i portatori di handicap, i sussidi rivelatisi efficaci nel corso dell'attività didattica devono essere assunti anche nel corso di altre attività didattiche quali l'esame di Stato, le prove di ammissione all'università o a corsi di qualificazione.
      La dislessia non è da considerare una disabilità tale da comportare l'esclusione degli studenti da indirizzi scolastici ed universitari più impegnativi.
      Convinti di ciò, sottoponiamo all'esame del Parlamento, e alla sua approvazione, la presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. l.
(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia).

      1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia e la discalculia quali difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.
      2. Le DSA costituiscono una disabilità ma non sono in alcun modo assimilate all'handicap.
      3. La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con una difficoltà nella correttezza e nella rapidità di lettura.
      4. La disgrafia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.
      5. La discalculia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e del processamento dei numeri.
      6. La dislessia, la disgrafia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
      7. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette.

Art. 2.
(Finalità).

      1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

          a) assicurare adeguate possibilità di diagnosi e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

 

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          b) garantire i necessari supporti agli alunni con DSA;

          c) prevenire l'insuccesso scolastico e i blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA;

          d) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;

          e) assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;

          f) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;

          g) sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;

          h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco scolastico;

          i) garantire nella vita lavorativa e sociale pari opportunità ai soggetti con DSA.

Art. 3.
(Diagnosi e riabilitazione)

      1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare interventi idonei per individuare i casi sospetti di DSA.
      2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, è necessario attivare un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte della scuola alla famiglia.
      3. Una diagnosi specialistica accurata e un trattamento riabilitativo adeguato sono un diritto per tutti i soggetti con DSA.
      4. La diagnosi di cui al comma 3 deve essere effettuata da uno specialista qualificato e deve essere il più precoce possibile.
      5. Il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale, anche attraverso

 

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la costituzione di una specifica unità diagnostica, che preveda la presenza di un neuropsichiatra infantile, di uno psicologo e di un logopedista, nonché di ambulatori di primo livello nei distretti periferici, secondo modalità definite dalle regioni.
      6. La diagnosi di DSA da parte del Servizio sanitario nazionale, su istanza della famiglia, deve essere notificata alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, se non in caso di particolare gravità.
      7. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

Art. 4.
(Formazione nella scuola
e nelle strutture sanitarie).

      1. Agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado deve essere assicurata una adeguata formazione riguardo alla problematica delle DSA.
      2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.
      3. Devono essere altresì assicurati adeguata formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA.

Art. 5.
(Misure educative e didattiche di supporto).

      1. Gli alunni con DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi

 

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e compensativi nel corso dei cicli di istruzione.
      2. Agli alunni con DSA deve essere garantita l'applicazione di misure educative e di supporto che devono essere adottate in tutto il sistema di istruzione e di formazione al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo.
      3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 devono:

          a) favorire l'uso di una didattica individualizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, evitando metodi non idonei;

          b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere;

          c) prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale;

          d) prevedere accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo, comprendenti anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi;

          e) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

      4. Agli alunni con DSA devono essere garantite altresì adeguate forme di verifica e di valutazione, predisposte al fine di evitare che gli stessi siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, in particolare per quanto concerne gli esami di Stato, di passaggio di ciclo di istruzione e di ammissione all'università.

Art. 6.
(Misure per l'attività lavorativa e sociale).

      1. Alle persone con DSA devono essere assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

 

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      2. Nelle prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida dei veicoli di qualsiasi tipo, nonché nelle prove scritte dei concorsi pubblici e privati, deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove, adeguati alla necessità dei soggetti con DSA.

Art. 7.
(Disposizioni di attuazione).

      1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, emana apposite norme per garantire la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative di cui all'articolo 3.
      2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 7.
      3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 4.
      4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni con DSA di cui all'articolo 5, che devono essere adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e formazione.
      5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il medesimo decreto di cui al comma 4, individua

 

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altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.
      6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per le pari opportunità e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, provvedono nell'ambito delle rispettive competenze, a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 6.

Art. 8.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.


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