PDL 5113
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5113
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato MILANESE
Agevolazioni in materia di IVA per il turismo e lo spettacolo
Presentata il 1o luglio 2004
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Onorevoli Colleghi! - Il turismo, pur essendo sempre stato considerato un'attività rilevante per l'economia, è stato però trattato sinora come un'attività economica marginale, per la quale vi è stata quasi esclusivamente una incentivazione a pioggia di strutture, fuori da ogni logica programmatoria, indipendentemente da concreti interventi volti a creare le condizioni per rendere possibile una sua ulteriore crescita. Il primo punto da sottolineare è dunque l'esigenza di rendere più competitivo il nostro settore della filiera turistica. Peraltro i dati strutturali del turismo nazionale, considerando sia il movimento ufficialmente rilevato che quello non rilevato (ignorato e sommerso) e valutando la rilevanza economica del comparto, segnalano l'esigenza di rafforzare i turismi tradizionali: da quello d'arte e culturale, con un contributo sui musei e uno sulle città d'arte; al turismo montano, in quanto problema tipico della nostra organizzazione turistica; al turismo termale della salute.
Occorre poi andare avanti nella riduzione della pressione fiscale, e prevedere misure a sostegno della piccola e media impresa turistica, quali, per esempio, la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e la rimozione dei provvedimenti che penalizzano le strutture balneari. Per quanto riguarda l'IVA, occorre intervenire per un'armonizzazione dell'aliquota per l'intero settore, considerato che i Paesi europei turisticamente più importanti praticano regimi IVA con aliquote inferiori al 10 per cento. L'Italia sopporta quindi un differenziale negativo che falsa la concorrenza interna all'Europa. Laddove si è proceduto a una riduzione
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dell'aliquota, si è assistito a un incremento del volume d'affari e a un conseguente aumento complessivo delle entrate dello Stato. Le imprese turistiche italiane sanno che la partita per consolidare le proprie posizioni e per conquistare nuovi mercati si gioca anche sul terreno dei prezzi e della qualità. Ci deve essere una qualità diffusa, non solo delle imprese, ma una qualità di sistema territoriale, la qualità nella pubblica amministrazione: questo è il traguardo per l'intero sistema Italia.
Nella presente proposta di legge si interviene dunque a favore del settore turistico, con attenzione anche a quelle attività di spettacolo dal vivo che rappresentano un valore aggiunto della nostra offerta di svago e divertimento nella stagione estiva.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Interventi di incentivazione fiscale per il turismo e lo spettacolo).
1. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante esclusione e riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi, le parole: «a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori dei lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali» sono soppresse.
2. Dopo il numero 121 della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, è inserito il seguente:
«121-bis) prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;».
3. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni per le attività spettacolistiche, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla tabella C allegata al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento. Per musica dal vivo si intende la
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musica eseguita con strumenti musicali tradizionali o elettrici quali chitarra, basso, batteria, tastiere, strumenti a fiato, strumenti ad arco ed altri strumenti con esclusione, anche parziale, di supporti o di apparecchiature che contengano musica preregistrata».
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.