PDL 5105
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5105
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato ANNUNZIATA
Interpretazione autentica dell'articolo 416, comma 1, ultimo periodo, del codice di procedura penale, in materia di nullità della richiesta di rinvio a giudizio
Presentata il 30 giugno 2004
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Onorevoli Colleghi! - La disposizione dell'articolo 416, comma 1, ultimo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 16 luglio 1997, n. 234, rischia di produrre interpretazioni discordanti che ne compromettono l'uniformità applicativa. In particolare, rimangono incerti gli effetti conseguenti al mancato rispetto, da parte del pubblico ministero, dell'invio all'indagato dell'invito a presentarsi, entro i termini previsti per la conclusione delle indagini preliminari, per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, del codice di procedura penale. Al fine di garantire ai cittadini le più elementari garanzie costituzionali, con la presente proposta di legge si intende fornire l'interpretazione autentica dell'articolo 416, comma 1, ultimo periodo, del codice di procedura penale, in virtù della quale la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, non preceduta dall'invito a presentarsi entro i termini previsti, configura una nullità di ordine generale ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lettera
c), del codice di procedura penale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 416 del codice di procedura penale si interpreta nel senso che la richiesta di rinvio a giudizio non preceduta dall'invito a presentarsi entro i termini previsti per la conclusione delle indagini preliminari per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, del codice di procedura penale, configura una nullità di ordine generale ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lettera c), del medesimo codice.