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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5130 |
1. Sono istituite la corte di appello di Sassari, con giurisdizione sul territorio del circondario dei tribunali di Sassari, Tempio Pausania e Nuoro, e la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Sassari.
1. La sezione distaccata di Sassari della corte di appello di Cagliari è soppressa dalla data di entrata in funzione della corte di appello di cui all'articolo 1.
1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere la pianta organica degli uffici, determinando la consistenza del personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1, il Ministro della giustizia stabilisce la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1.
1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti alla sezione distaccata di Sassari della corte di appello di Cagliari rientranti, ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, nella competenza per territorio della corte di appello di Sassari, sono devoluti alla competenza di tale ufficio.
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