Frontespizio Relazione Allegato Pareri Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4918-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4918-A



 

Pag. 1

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 15 luglio 2004

(Relatore: NARO)

sul

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 aprile 2004 (v. stampato Senato n. 2656)

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

e con il ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 22 aprile 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4918 ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

NARO, Relatore

 

Pag. 2


torna su
Allegato


        L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio culturale, scientifico e tecnologico con questo Paese caucasico, il cui ultimo accordo in tal senso risale al 9 febbraio 1960, anno della firma dell'Accordo di cooperazione culturale tra Italia e Unione Sovietica, ratificato ai sensi della legge 31 marzo 1961, n.351.
        Tale Accordo sostituisce la precedente intesa resasi obsoleta, oltre che per gli intervenuti cambiamenti politici, anche per le componenti etniche e culturali. Queste ultime, che già connotavano diversamente l'Armenia in seno all'Unione Sovietica, la pongono ora a inserirsi nel dialogo con l'Europa e, di conseguenza, con l'Italia in modo autonomo e autorevole.
        Inoltre, come naturale conseguenza della presenza armena in Italia, già molte collaborazioni e attività di scambio e di ricerca sono state intraprese reciprocamente e necessitano di organizzazione e di una migliore finalizzazione.
        Scopo primario dell'Accordo è, difatti, migliorare la conoscenza e la comprensione tra i due popoli attraverso lo scambio di esperienze e dati soprattutto a livello scientifico e tecnologico, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla fortissima richiesta che ha questo Paese di cultura e lingua italiana.
        Oltre a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, l'Accordo faciliterà le cooperazioni in campo archeologico e nella conservazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali e assicurando comunque la protezione dei diritti della proprietà intellettuale.

Illustrazione dell'articolato

        Il testo si compone di un Preambolo e 20 articoli.
        L'articolato si divide essenzialmente in 5 parti:

            1) individuazione dei settori prioritari di collaborazione nell'ambito specifico dell'insegnamento della lingua, delle borse di studio, della cooperazione interuniversitaria, e nella cooperazione archeologica (articoli 1, 2, 3, 5, 11, 12);

            2) settori di incentivazione dello scambio culturale e artistico (articoli 6, 8, 9, 13, 14);

            3) modalità e campi di esecuzione delle cooperazioni scientifica e tecnologica (articolo 7);

            4) individuazione dei campi da tutelare o proteggere (articoli 4, 10, 12, 15);

 

Pag. 3

            5) clausole di esecuzione, di entrata in vigore e di durata dell'Accordo (articoli 16-20).

        Nel Preambolo sono evidenziate le ragioni motivanti dell'Accordo, vale a dire il desiderio di rafforzare i rapporti di amicizia tra i due Paesi e la convinzione che la collaborazione in materia di cultura, istruzione e scienza permetta una migliore conoscenza reciproca e comprensione.
        L'articolo 1 illustra la volontà di realizzare fra i due Paesi una cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnica.
        L'articolo 2 elenca i settori della cooperazione universitaria attraverso accordi tra atenei relativi agli scambi di docenti, ricerche, seminari e congressi.
        L'articolo 3 specifica che saranno promosse le collaborazioni in materia di istruzione, di studio e promozione della lingua, attraverso l'istituzione di corsi e lettorati, lo scambio di informazioni sulla didattica e sui materiali di insegnamento, lo studio della cultura nazionale.
        L'articolo 4 concerne l'impegno delle Parti a proteggere e a non divulgare i diritti della proprietà intellettuale.
        L'articolo 5 attiene all'attribuzione delle borse di studio a studenti, ricercatori, esperti e specialisti.
        L'articolo 6 si riferisce alla cooperazione in materia di istruzione, cultura, scienza e tecnica, anche con enti e associazioni, incluse quelle non governative, per predisporre manifestazioni artistiche di alto livello.
        L'articolo 7 enumera i settori e la portata della collaborazione scientifica e tecnica che si attuerà attraverso scambi di visite, documentazione, organizzazione di seminari e programmi congiunti.
        L'articolo 8 riguarda l'istituzione di organismi e istituti culturali dell'altro Paese sul suolo nazionale.
        L'articolo 9 determina la cooperazione tra gli organi di stampa e la radiodiffusione.
        L'articolo 10 prende in esame la tutela dei beni culturali dall'importazione ed esportazioni illecite.
        L'articolo 11 affronta gli aspetti della cooperazione archeologica attraverso scambi di informazioni, seminari e attraverso forme di facilitazione delle missioni in loco.
        L'articolo 12 ha lo scopo di incoraggiare la cooperazione in materia di conservazione e gestione dei beni archeologici e storici attraverso divulgazioni, visite e scambi.
        L'articolo 13 esamina la cooperazione in materia di sport e scambi giovanili.
        L'articolo 14 tratta la cooperazione tra archivi, biblioteche e musei e propone forme di scambio di esperti e materiale.
        L'articolo 15 definisce le amministrazioni competenti nel campo della protezione dei diritti d'autore.
        L'articolo 16 istituisce una commissione congiunta di vigilanza dell'Accordo.
        L'articolo 17 fa riferimento alle modalità di modifica dell'Accordo che dovranno essere proposte tramite i canali diplomatici.

 

Pag. 4


        L'articolo 18 decreta le modalità di entrata in vigore dell'Accordo.
        L'articolo 19 ricorda che qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione sarà risolta tramite i canali diplomatici.
        L'articolo 20 concerne la durata dell'Accordo, illimitata, e la sua eventuale denuncia.
 

Pag. 5


torna su
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il disegno di legge A.C. 4918 del Governo, approvato dal Senato, che dispone la Ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003,

            rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 6


torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003.

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 263.150 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di euro 269.320 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Allegato Pareri Progetto di Legge
torna su