Frontespizio Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5152

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5152



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 14 luglio 2004 (v. stampato Senato n. 3011)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

di concerto con il ministro delle attività produttive
(MARZANO)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 15 luglio 2004
 

Pag. 2


torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su
 

Pag. 3


Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2004, N.159

        All'articolo 1, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con imputazione all'unità previsionale di base 3.2.4.2 "garanzie dello Stato", iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

 

Pag. 4

torna su
Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2004.
 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

Misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio

dell'Alitalia.

    

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare ad Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., mediante la concessione di garanzie dello Stato conformemente alle norme comunitarie, la capacità di ricorrere a finanziamenti di breve termine per il tempo necessario a consentire la definizione e la successiva realizzazione da parte della Società di un piano industriale di ristrutturazione e rilancio;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

Articolo 1.

        1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere, con uno o più decreti dirigenziali adottati in conformità alla normativa comunitaria e nel rispetto dei princìpi contenuti nell'accordo tra Governo e parti sociali del 6 maggio 2004, la garanzia dello Stato per l'adempimento da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. delle obbligazioni principali ed accessorie dalla stessa assunte in relazione a finanziamenti, contratti da Alitalia, previo esperimento di procedura competitiva, entro il 31 ottobre 2004, il cui rimborso sarà effettuato entro dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento all'impresa delle somme prestate e di importo in linea capitale complessivamente non superiore a euro 400 milioni. La garanzia dello Stato resterà in vigore fino alla scadenza del predetto termine di rimborso. Le modalità di concessione della garanzia, anche senza il beneficio di preventiva escussione, sono stabilite con i decreti di cui al presente comma.

        1. Identico.


Pag. 5
        2. I crediti dello Stato nei confronti di Alitalia derivanti dall'eventuale escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1 sono subordinati e potranno essere soddisfatti soltanto al completo soddisfacimento degli altri creditori della Società.
        2. Identico.
        3. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        3. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni con imputazione all'unità previsionale di base 3.2.4.2 «garanzie dello Stato» iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 24 giugno 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Marzano, Ministro delle attività produttive.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

    


Frontespizio Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge
torna su