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PDL 5150

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5150



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 13 luglio 2004 (v. stampato Senato n. 2978)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro per la funzione pubblica
(MAZZELLA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni di delega legislativa e di proroga di termini

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 15 luglio 2004
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136. Entrata in vigore).

      1. Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2.
(Disposizioni di delega legislativa
e altre disposizioni connesse).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, 20 ottobre 1998, n. 368, 29 gennaio 1998, n. 19, 20 luglio 1999, n. 273, 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 5, commi 2 e 3, e all'articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
      2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

 

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      3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni legislative in materia di:

          a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;

          b) sport;

          c) proprietà letteraria e diritto d'autore.

      4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure ed i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.
      5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 6 luglio 2002 n. 137.
      6. All'articolo 6, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «trentasei».
      7. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è differito al 30 ottobre 2004.
      8. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) agli articoli 2, comma 1, alinea, 4, comma 1, alinea, e 5, comma 1, alinea, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

          b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

 

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          c) agli articoli 7, comma 1, alinea, 8, comma 1, alinea, e 9, comma 1, alinea, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

          d) all'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta mesi».

      9. All'articolo 15, comma 1, alinea, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
      10. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
      11. Il termine di cui all'articolo 13-nonies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 20 luglio 2004.
      12. All'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole, rispettivamente: «entro un anno» ed «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni» ed «entro tre anni».
      13. All'articolo 1, comma 3, alinea, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: «due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2004». All'articolo 1-sexies, comma 7, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
      14. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n.379, al comma 4, la parola: «nonché» è sostituita dalle seguenti: «ma non».

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 1 della legge
21 dicembre 2001, n. 443).

      1. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 21 dicembre 2001,

 

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n. 443, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

Art. 4.
(Modifica dell'articolo 28 della legge
28 dicembre 2001, n. 448).

      1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: «entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2004».

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 MAGGIO 2004, N.  136

        All'articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

            «4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

        Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

        «Art. 1-bis. - (Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale militare in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inquadrato nei ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, e successive modificazioni, e non producono alcun effetto nei confronti del personale militare appartenente alle categorie del congedo, neppure ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n.212, e successive modificazioni.
        2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 9.
        3. Il personale di cui al comma 2 prende posto in ruolo dopo il personale già promosso ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196.
        4. Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di anzianità eventualmente previste dalle restanti tabelle.
        5. Il personale di cui al comma 2, già incluso nelle aliquote ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora valutato, è inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione.
        6. Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado superiore, è escluso dalle aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche se è stato già valutato e promosso.
        7. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di permanenza nel grado è di sei anni.
        8. Il personale di cui al comma 2, che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, e successive modificazioni, al cessare delle cause impeditive è sottoposto a valutazione con riferimento

 

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alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del predetto decreto legislativo n.196 del 1995 e, al termine del procedimento valutativo, è inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.
        9. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D allegata al presente decreto, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere l'anzianità maturata nel grado di provenienza. La decorrenza dell'anzianità è attribuita, secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di merito, secondo i criteri di cui all'articolo 35, commi terzo e quarto, della legge 10 maggio 1983, n.212, da una commissione costituita a tal fine per ciascuna Forza armata secondo le modalità di cui all'articolo 32 della stessa legge n.212 del 1983, e successive modificazioni.
        10. È determinata al 31 dicembre 2002 un'aliquota straordinaria per l'avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianità giuridica rideterminata all'anno 1994 dalla tabella C allegata al presente decreto.
        11. Per ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da attribuire ai sensi del comma 10, è stabilito con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli determinata per l'anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215, e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, e successive modificazioni.
        12. Le promozioni conferite in relazione all'aliquota ordinaria già determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami relative all'anno 2002 non concorrono a determinare il limite delle promozioni di cui al comma 11.
        13. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione di anzianità di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
        14. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire a decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2020 compreso è fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215, e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del predetto decreto legislativo n.196 del 1995, e successive modificazioni.
        15. Il personale di cui al presente articolo, che alla data del 31 dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all'articolo 16 del decreto
 

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legislativo 12 maggio 1995, n.196, e successive modificazioni, può espletarli nel grado di inquadramento.
        16. Il trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo è corrisposto a decorrere dal 1o gennaio 2003.
        17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di primo maresciallo con decorrenza 1o gennaio 2001 lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, e successive modificazioni, è corrisposto a decorrere dal 1o gennaio 2003.
        18. A seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, se persistono disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell'anzianità di grado ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si provvede senza causare ulteriori disallineamenti, nell'ambito dei provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n.350 del 2003.
        19. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 86.179.610 per l'anno 2004, in euro 41.778.570 per l'anno 2005 e in euro 37.998.830 a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350.
        20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        21. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.2), della citata legge n.468 del 1978.

        Art. 1-ter. - (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165). - 1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 7, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli di cui all'articolo 23";

            b) il comma 9 è abrogato.

        Art. 1-quater. - (Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo). - 1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni

 

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pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n.289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n.350. Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico"».

        All'articolo 2:

            al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'applicazione del comma 3, l'aumento delle figure dirigenziali e l'incremento del livello delle retribuzioni del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono disposti contestualmente alla riduzione di un numero di unità di personale equivalente sul piano finanziario con riferimento a posizioni effettivamente coperte nella pianta organica»;

            il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Società Dante Alighieri e della sua comprovata e pluridecennale notorietà, anche in ambito internazionale, la predetta Società è assimilata, nel rispetto della sua struttura e finalità, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460. Conseguentemente, l'attività statutaria svolta dalla Società alle predette condizioni non si considera attività commerciale».

        Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

        «Art. 3-bis. - (Mobilità del personale dirigenziale). - 1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto".

 

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        2. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

        "7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica".

        Art. 3-ter. - (Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali). - 1. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, i segretari comunali e provinciali per i quali sia terminato il quadriennio di disponibilità nell'anno 2002, non ricollocati presso altre amministrazioni, rimangono alle dipendenze dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
        2. Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio di disponibilità si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Prima del collocamento in disponibilità, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali verifica ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo n.165 del 2001 ogni possibilità di impiego diverso all'interno o con mobilità verso altre amministrazioni.
        3. Per la mobilità volontaria dei segretari comunali e provinciali si applica l'articolo 30 del decreto legislativo n.165 del 2001. Sono abrogati l'articolo 18, ad eccezione del comma 11, e l'articolo 19, comma 11, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465.

        Art. 3-quater. - (Modifica all'articolo 101 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali). - 1. All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale o provinciale è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso".

        Art. 3-quinquies. - (Disposizioni relative alla Commissione per le adozioni internazionali). - 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo

 

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2, della legge 16 gennaio 2003, n.3, al presidente della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n.184, è attribuita un'indennità nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 3 del 2003 per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476».

        All'articolo 4, al comma 1, le parole: «nei limiti delle competenti risorse di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

        All'articolo 5:

            al comma 1, dopo la parola: «civile,» sono inserite le seguenti: «secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari,»;

            al comma 2, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».

        Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

        «Art. 5-bis. - (Integrazione delle disposizioni concernenti i Giochi olimpici invernali di Torino del 2006). - 1. Dopo l'articolo 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 9-bis. - (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti in corso d'opera per motivi di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, contenute in apposita perizia suppletiva e di variante, possono essere autorizzate dalla stazione appaltante a condizione che il completamento integrale dell'opera interessata sia assicurato a valere sulle risorse disponibili, trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori agli enti e agli uffici coinvolti senza che sia stato comunicato formalmente un motivato dissenso, sempreché sia assicurata la copertura economica della eventuale maggiore spesa nel quadro economico dell'intervento. Gli enti e gli uffici, ai quali sono stati richiesti autorizzazioni e pareri, possono domandare, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante, una sola volta eventuali integrazioni alla documentazione loro presentata".

        Art. 5-ter. - (Utilizzazione delle risorse per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici). - 1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono

 

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fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n.265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento».

        All'articolo 8:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "undici";

            al comma 2, dopo le parole: «30 marzo 2001, n.165,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,» e dopo le parole: «è compensato rendendo» è inserita la seguente: «contestualmente».

        Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

        «Art. 8-bis. - (Disposizioni in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie). - 1. Le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n.68, si applicano alle procedure concorsuali previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte.

        Art. 8-ter. - (Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). - 1. Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.333, è fissato al 20 agosto 2004.

        Art. 8-quater. - (Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 102:

                1) al primo comma è abrogata la lettera c);

                2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

        "L'amministrazione degli affari esteri può inoltre organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi";

                3) al secondo comma, dopo le parole: "I corsi previsti dal primo" sono inserite le seguenti: "e dal secondo";

            b) all'articolo 108:

                1) il primo comma è sostituito dal seguente:

        "Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio";

 

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                2) il secondo comma è abrogato;

            c) all'articolo 110:

                1) al primo comma, dopo le parole: "quattro anni" sono inserite le seguenti: ", salva la facoltà dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i sessanta giorni successivi" ed è soppresso l'ultimo periodo;

                2) il secondo comma è abrogato;

                3) al terzo comma, dopo le parole: "fra sede e sede" sono inserite le seguenti: ", salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere proroghe nella misura massima di trenta giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti";

            d) all'articolo 110-bis:

                1) al primo comma, le parole: "durante il mese di gennaio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità specificamente disciplinate dall'amministrazione medesima"; le parole: "nel corso dello stesso anno" sono soppresse; dopo le parole: "rappresentanza diplomatica" sono inserite le seguenti: "e di capo di consolato generale di I classe";

              2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        "I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari diplomatici che possiedono le qualità più idonee per svolgere l'incarico";

            e) all'articolo 173, comma 4, dopo le parole: "per gravi ragioni di salute" sono inserite le seguenti: "o perché affidati all'altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il dipendente all'estero";

            f) all'articolo 190, primo comma, dopo le parole: "di cui ai successivi articoli" sono aggiunte le seguenti: ", anche secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n.109".

        2. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.85, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

            "7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere promossi dal grado di consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al medesimo articolo 102, primo comma, lettera b). I funzionari che sono

 

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stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale".

        3. Le disposizioni di cui al comma 1, salvo la previsione di cui al comma 1, lettera e), non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
        4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera e), nel limite complessivo di euro 199.765 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

        Art. 8-quinquies. - (Attività di ricerca nel campo della protezione civile). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in relazione a quanto disposto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, tutte le attività convenzionali da porre in essere in materia di protezione civile da parte dei gruppi nazionali di ricerca scientifica sono sottoposte alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le convenzioni in atto sono risolte con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed entro i successivi sessanta giorni i Presidenti dei gruppi nazionali di ricerca trasmettono al Dipartimento della protezione civile i risultati delle attività svolte, nonché, ai fini del rimborso, il quadro delle spese effettivamente sostenute.

        Art. 8-sexies. - (Disposizioni relative all'azienda Policlinico Umberto I di Roma). - 1. La successione prevista dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 1o ottobre 1999, n.341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n.453, si interpreta nel senso che l'azienda Policlinico Umberto I di Roma succede nei contratti di durata in essere con la soppressa omonima azienda universitaria esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda Policlinico Umberto I.

        Art. 8-septies. - (Contributo una tantum alle aziende colpite dalla siccità nell'annata 1989-1990). - 1. Il contributo una tantum previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n.367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n.31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-1990 deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente.

 

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        2. Al citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge n.367 del 1990, le parole: "di lire" sono sostituite dalle seguenti: "fino a lire".

        Art. 8-octies. - (Contributo straordinario alla Fondazione italiana per le montagne). - 1. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione italiana per le montagne, concernenti lo sviluppo dei territori e dell'economia di montagna, è attribuito alla stessa un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
        2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        Art. 8-nonies. - (Disposizione interpretativa sui corsi di studio del personale sanitario). - 1. L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i corsi di studio relativi al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, destinati ad essere soppressi entro due anni dal 1o gennaio 1994 sono tutti i corsi comunque istituiti e disciplinati dall'ordinamento precedente all'entrata in vigore della medesima norma, con la sola eccezione di quelli riordinati ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.341, e successive modificazioni.

        Art. 8-decies. - (Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato) - 1. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato spa continua ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, e con applicazione dell'articolo 417-bis, commi primo e secondo, del codice di procedura civile.

        Art. 8-undecies. - (Esecuzione forzata su fondi degli uffici del Ministero della salute) - 1. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.
        2. Nulla è innovato rispetto a quanto previsto dall'articolo 156, sesto comma, del codice civile, nonché dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi,

 

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salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180.
        3. Ai sensi del presente articolo, e ferme le eccezioni di cui al comma 2, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria centrale e provinciale della Banca d'Italia a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute.

        Art. 8-duodecies. - (Istituzione di nuove camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) - 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n.580, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. L'istituzione di camere di commercio nelle province e nelle città metropolitane che ne siano prive può essere disposta con decreto del Ministro delle attività produttive quando nelle circoscrizioni territoriali interessate hanno sede almeno 40.000 imprese".

        Art. 8-terdecies. - (Proroga del mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare) - 1. Il mandato dei componenti in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti in tutte le categorie del personale in servizio permanente e volontario dell'Esercizio, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma della rappresentanza militare e, comunque, non oltre il 15 maggio 2006.

        Art. 8-quaterdecies. - (Modifica all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55) - 1. Al comma 4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto".

        Art. 8-quinquiesdecies. - (Norme di interpretazione autentica) - 1. Il punto B.3), lettera b-bis), della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h), della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata

 

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in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.
        2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004.

        Art. 8-sexiesdecies. - (Proroga di termine) - 1. Il termine indicato dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto interministeriale 15 luglio 2003, n.388, è prorogato di sei mesi».

        Sono aggiunte, in fine, le seguenti tabelle:

«Tabella A
(art. 1-bis)

RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA
NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO

GRADO RIVESTITO
al 1-1-2003
DECORRENZAINQUADRAMENTODECORRENZA

Primo Maresciallo      

Anno 1996

Primo Maresciallo

01-09-1995

Primo Maresciallo      Anno 1997Primo Maresciallo1996 (1)      
Primo Maresciallo      Anno 1998Primo Maresciallo1997 (1)      
Primo Maresciallo      Anno 1999Primo Maresciallo1998 (1)      
Primo Maresciallo      Anno 2000Primo Maresciallo1999 (1)      
Primo Maresciallo      Anno 2001Primo Maresciallo2000 (1)      
Primo Maresciallo      Anno 2002Primo Maresciallo01-01-2001
Primo Maresciallo      Anno 2003Primo Maresciallo 01-01-2001

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

Tabella B
(art. 1-bis)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO

GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
DECORRENZAINQUADRAMENTODECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti       Anno 1996 e precedenti Primo Maresciallo

01-01-2001

Maresciallo capo e gradi corrispondenti      

Dal 1o gennaio 2000 al 30 giugno 2000

Primo Maresciallo

01-01-2001

 

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Tabella C
(art. 1-bis)

RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO
DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
DECORRENZAINQUADRAMENTODECORRENZA

Maresciallo capo e gradi corrispondenti      

Dal 1o luglio 2000 al 31 dicembre 2000 Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anno 1994 (1)
Maresciallo capo e gradi corrispondenti       Dal 1o gennaio 2001 al 30 dicembre 2001 Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anno 1995 (1)
Maresciallo capo e gradi corrispondenti       Pari al 31 dicembre 2001 Maresciallo capo e gradi corrispondenti 31-12-1996    
Maresciallo capo e gradi corrispondenti       Anno 2002 Maresciallo capo e gradi corrispondenti 31-12-1997    

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

Tabella D
(art. 1-bis)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E
GRADI CORRISPONDENTI PREVIA VALUTAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 1-BIS, COMMA 9

GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
DECORRENZAINQUADRAMENTODECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti       Anno 1996 e precedenti Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anni 1998 (1) - 1999 - 2000
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti      Anno 1997 Maresciallo capo e gradi corrispondentiAnni 1999 (1) - 2000 - 2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti      Anno 1998 Maresciallo capo e gradi corrispondentiAnni 2000 (1) - 2001

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

Tabella E
(art. 1-bis)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E
GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
DECORRENZAINQUADRAMENTODECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti       Anno 1999 Maresciallo capo e gradi corrispondenti 31-12-2001      
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti      Anno 2000 Maresciallo capo e gradi corrispondentiAnno 2002 (1)

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

 

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Tabella F
(art. 1-bis)

RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO
DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
DECORRENZAINQUADRAMENTODECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti       Anno 2001 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 1998 (2)
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti (1)      Anno 2002 Maresciallo ordinario e gradi corrispondentiAnno 1999 (2)

(1) L'inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data del 1o settembre 1995.
(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

Tabella G
(art. 1-bis)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E
GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
DECORRENZAINQUADRAMENTODECORRENZA
Maresciallo e gradi corrispondenti (1)       Anno 2001 e precedenti Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 2000 (2)
Maresciallo e gradi corrispondenti (1)       Anno 2002 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 2001 (2)

(1) L'inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data del 1o settembre 1995.
(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza».

 

Pag. 20-21


Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2004.
Testo del decreto-legge
torna su
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica
Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in particolari settori della pubblica amministrazione, al fine di assicurarne una migliore funzionalità;

        Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 maggio e del 21 maggio 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Validità di contratti di lavoro).

Articolo 1.
(Validità di contratti di lavoro).

        1. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione 23 novembre 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

        1. Identico.

        2. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici - quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 - tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di formazione         2. Identico.

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e lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avevano superato il limite dei trentadue anni di età al momento della sottoscrizione dei relativi contratti.
        3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.        3. Identico.
        4. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2004, se in scadenza entro tale data.        4. Identico.
         4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Articolo 1-bis.
(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri).
          1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale militare in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inquadrato nei ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e non producono alcun effetto nei confronti del personale militare appartenente alle categorie del congedo, neppure ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
         2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 9.
         3. Il personale di cui al comma 2 prende posto in ruolo dopo il personale già promosso ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
         4. Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di anzianità eventualmente previste dalle restanti tabelle.
         5. Il personale di cui al comma 2, già incluso nelle aliquote ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora valutato, è inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione.
         6. Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado superiore, è escluso dalle aliquote di

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 avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche se è stato già valutato e promosso.
         7. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di permanenza nel grado è di sei anni.
         8. Il personale di cui al comma 2, che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, al cessare delle cause impeditive è sottoposto a valutazione con riferimento alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995 e, al termine del procedimento valutativo, è inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.
         9. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D allegata al presente decreto, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere l'anzianità maturata nel grado di provenienza. La decorrenza dell'anzianità è attribuita, secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di merito, secondo i criteri di cui all'articolo 35, commi terzo e quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 212, da una commissione costituita a tal fine per ciascuna Forza armata secondo le modalità di cui all'articolo 32 della stessa legge n. 212 del 1983, e successive modificazioni.
         10. È determinata al 31 dicembre 2002 un'aliquota straordinaria per l'avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianità giuridica rideterminata all'anno 1994 dalla tabella C allegata al presente decreto.
         11. Per ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da attribuire ai sensi del comma 10, è stabilito con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli determinata per l'anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.
         12. Le promozioni conferite in relazione all'aliquota ordinaria già determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami relative all'anno 2002 non concorrono a determinare il limite delle promozioni di cui al comma 11.
         13. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione di anzianità di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
         14. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, il numero delle promozioni al grado di primo

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 maresciallo da conferire a decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2020 compreso è fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni.
         15. Il personale di cui al presente articolo, che alla data del 31 dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, può espletarli nel grado di inquadramento.
         16. Il trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo è corrisposto a decorrere dal 1o gennaio 2003.
         17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di primo maresciallo con decorrenza 1o gennaio 2001 lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è corrisposto a decorrere dal 1o gennaio 2003.
         18. A seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, se persistono disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell'anzianità di grado ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si provvede senza causare ulteriori disallineamenti, nell'ambito dei provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n.350 del 2003.
         19. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 86.179.610 per l'anno 2004, in euro 41.778.570 per l'anno 2005 e in euro 37.998.830 a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
         20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
         21. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

Pag. 28-29
 
Articolo 1-ter.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
 

        1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) al comma 7, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli di cui all'articolo 23»;

 

            b) il comma 9 è abrogato.

 

Articolo. 1-quater.
(Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo).
 

        1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n.289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n.350. Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico».

Articolo 2.
(Misure relative alla Croce Rossa ed
alla Società Dante Alighieri).

Articolo 2.
(Misure relative alla Croce Rossa ed
alla Società Dante Alighieri).

        1. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono

        1. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono fatti


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fatti salvi gli effetti giuridici ed economici delle ordinanze commissariali dell'Associazione italiana della Croce Rossa n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003 e n. 1657 dell'8 settembre 2003; la dotazione organica dell'ente rimane provvisoriamente determinata dall'ordinanza commissariale n. 1996 del 24 novembre 2003.salvi gli effetti giuridici ed economici delle ordinanze commissariali dell'Associazione italiana della Croce Rossa n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003 e n. 1657 dell'8 settembre 2003; la dotazione organica dell'ente rimane provvisoriamente determinata dall'ordinanza commissariale n. 1996 del 24 novembre 2003. Al fine di assicurare l'applicazione del comma 3, l'aumento delle figure dirigenziali e l'incremento del livello delle retribuzioni del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono disposti contestualmente alla riduzione di un numero di unità di personale equivalente sul piano finanziario con riferimento a posizioni effettivamente coperte nella pianta organica.
        2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Società Dante Alighieri e della comprovata e pluridecennale notorietà, anche in ambito internazionale, per la predetta Società non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle proprie attività statutarie, nei limiti e alle condizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.        2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Società Dante Alighieri e della sua comprovata e pluridecennale notorietà, anche in ambito internazionale, la predetta Società è assimilata, nel rispetto della sua struttura e finalità, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Conseguentemente, l'attività statutaria svolta dalla Società alle predette condizioni non si considera attività commerciale.
        3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.        3. Identico.

Articolo 3.
(Diritto di opzione per il personale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Articolo 3.
(Diritto di opzione per il personale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

        1. L'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che il diritto di opzione ivi previsto deve intendersi attribuito esclusivamente al personale a suo tempo inquadrato nei ruoli di cui alle Tabelle B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e non anche al personale appartenente ad altri ruoli istituiti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi di diverse disposizioni normative, pur se aggiunti ai ruoli di cui alla predetta legge n. 400 del 1988.

        Identico.

 
Articolo 3-bis.
(Mobilità del personale dirigenziale).
 

        1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto».

         2. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
 

        «7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il


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 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica».
 

Articolo 3-ter.
(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali).
 

        1. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, i segretari comunali e provinciali per i quali sia terminato il quadriennio di disponibilità nell'anno 2002, non ricollocati presso altre amministrazioni, rimangono alle dipendenze dell'Agenzia auto

 noma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
         2. Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio di disponibilità si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Prima del collocamento in disponibilità, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali verifica ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ogni possibilità di impiego diverso all'interno o con mobilità verso altre amministrazioni.
         3. Per la mobilità volontaria dei segretari comunali e provinciali si applica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono abrogati l'articolo 18, ad eccezione del comma 11, e l'articolo 19, comma 11, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
 

Articolo 3-quater.
(Modifica all'articolo 101 del testo unico
sull'ordinamento degli enti locali).
 

        1. All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

        «2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale o provinciale è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa,


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 fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso».
 

Articolo 3-quinquies.
(Disposizioni relative alla Commissione
per le adozioni internazionali).
 

        1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 16 gennaio 2003, n.3, al presidente della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n.184, è attribuita un'indennità nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 3 del 2003, per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476.

Articolo 4.
(Personale di prestito presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio).

Articolo 4.
(Personale di prestito presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio).

        1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in relazione alle diversificate e specialistiche esigenze funzionali, può continuare ad avvalersi, nei limiti delle competenti risorse di bilancio, di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a tale fine collocato in posizione di comando o in analoga posizione consentita dai rispettivi ordinamenti. Il costo del personale durante il periodo di utilizzazione è posto a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

        1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in relazione alle diversificate e specialistiche esigenze funzionali, può continuare ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a tale fine collocato in posizione di comando o in analoga posizione consentita dai rispettivi ordinamenti. Il costo del personale durante il periodo di utilizzazione è posto a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Articolo 5.
(Normative tecniche in materia di costruzioni).

Articolo 5.
(Normative tecniche in materia di costruzioni).

        1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione

        1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché


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e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.
        2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.        2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.
 

Articolo 5-bis.
(Integrazione delle disposizioni concernenti i Giochi olimpici
invernali di Torino del 2006).
 

        1. Dopo l'articolo 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioini, è inserito il seguente:

 

        «Art. 9-bis. (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti in corso d'opera per motivi di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, contenute in apposita perizia suppletiva e di variante, possono essere autorizzate dalla stazione appaltante a condizione che il completamento integrale dell'opera interessata sia assicurato a valere sulle risorse disponibili, trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori agli enti e agli uffici coinvolti senza che sia stato comunicato formalmente un motivato dissenso, semprechè sia assicurata la copertura economica della eventuale maggiore spesa nel quadro economico dell'intervento. Gli enti e gli uffici, ai quali sono stati richiesti autorizzazioni e pareri, possono domandare, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante, una sola volta eventuali integrazioni alla documentazione loro presentata».

 

Articolo 5-ter.
(Utilizzazione delle risorse per l'adeguamento a norma
degli edifici scolastici).
 

        1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n.265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.


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Articolo 6.
(Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84).

Articolo 6.
(Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84).

        1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio l994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        Identico.

        «1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata».

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica).

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica).

        1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

        Identico.

        2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

Articolo 8.
(Disposizioni relative al Ministero della difesa).

Articolo 8.
(Disposizioni relative al Ministero della difesa).

        1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «non superiori a dieci» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a undici».

        1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «undici».

        2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il maggior onere derivante dalla previsione, ai sensi del comma 1, del trattamento economico spettante al titolare dell'incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensato rendendo indisponibili, al fine del conferimento presso la         2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il maggior onere derivante dalla previsione, ai sensi del comma 1, del trattamento economico spettante al titolare dell'incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è compensato rendendo contestualmente

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stessa amministrazione, tre posti effettivamente coperti di livello dirigenziale. In alternativa, il predetto incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 è conferito ad un ufficiale generale e gradi corrispondenti delle Forze armate, equiparato a dirigente di prima fascia, ferma restando la consistenza organica dei predetti gradi prevista dalla vigente normativa.indisponibili, al fine del conferimento presso la stessa amministrazione, tre posti effettivamente coperti di livello dirigenziale. In alternativa, il predetto incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 è conferito ad un ufficiale generale e gradi corrispondenti delle Forze armate, equiparato a dirigente di prima fascia, ferma restando la consistenza organica dei predetti gradi prevista dalla vigente normativa.
        3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono adottate le disposizioni idonee ad assicurare in via definitiva l'invarianza della spesa.        3. Identico.
 

Articolo 8-bis.
(Disposizioni in materia di quote di riserva
per le assunzioni obbligatorie).
 

        1. Le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n.68, si applicano alle procedure concorsuali previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte.

 

Articolo 8-ter.
(Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca).
 

      1. Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.333, è fissato al 20 agosto 2004.

 

Articolo 8-quater.
(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione
degli affari esteri).
          1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

            a) all'articolo 102:

 

                1) al primo comma è abrogata la lettera c);

 

                2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

 

        «L'amministrazione degli affari esteri può inoltre organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi»;


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                 3) al secondo comma, dopo le parole: «I corsi previsti dal primo» sono inserite le seguenti: «e dal secondo»;
 

            b) all'articolo 108:

 

                1) il primo comma è sostituito dal seguente:

 

        «Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio»;

 

                2) il secondo comma è abrogato;

 

            c) all'articolo 110:

 

                1) al primo comma, dopo le parole: «quattro anni» sono inserite le seguenti: «, salva la facoltà dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i sessanta giorni successivi» ed è soppresso l'ultimo periodo;

 

                2) il secondo comma è abrogato;

 

                3) al terzo comma, dopo le parole: «fra sede e sede» sono inserite le seguenti: «, salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere proroghe nella misura massima di trenta giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti»;

 

            d) all'articolo 110-bis:

 

                1) al primo comma, le parole: «durante il mese di gennaio di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità specificamente disciplinate dall'amministrazione medesima»; le parole: «nel corso dello stesso anno» sono soppresse; dopo le parole: «rappresentanza diplomatica» sono inserite le seguenti: «e di capo di consolato generale di I classe»;

 

              2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

        «I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari diplomatici che possiedono le qualità più idonee per svolgere l'incarico»;

 

            e) all'articolo 173, comma 4, dopo le parole: «per gravi ragioni di salute» sono inserite le seguenti: «o perché affidati all'altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il dipendente all'estero»;

 

            f) all'articolo 190, primo comma, dopo le parole: «di cui ai successivi articoli» sono aggiunte le seguenti: «, anche secondo le


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 modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n.109».
 

        2. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.85, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

 

            «7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere promossi dal grado di consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al medesimo articolo 102, primo comma, lettera b). I funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale».

 

        3. Le disposizioni di cui al comma 1, salvo la previsione di cui al comma 1, lettera e), non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

         4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera e), nel limite complessivo di euro 199.765 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 

Articolo 8-quinquies.
(Attività di ricerca nel campo della protezione civile).
 

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in relazione a quanto disposto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, tutte le attività convenzionali da porre in essere in materia di protezione civile da parte dei gruppi nazionali di ricerca scientifica sono sottoposte alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le convenzioni in atto sono risolte con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed entro i successivi sessanta giorni i presidenti dei gruppi nazionali di ricerca trasmettono al Dipartimento della protezione civile i risultati delle attività svolte, nonché, ai fini del rimborso, il quadro delle spese effettivamente sostenute.


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Articolo 8-sexies.
(Disposizioni relative all'azienda Policlinico Umberto I di Roma).
 

        1. La successione prevista dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 1o ottobre 1999, n.341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n.453, si interpreta nel senso che l'azienda Policlinico Umberto I di Roma succede nei contratti di durata in essere con la soppressa omonima azienda universitaria esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda Policlinico Umberto I.

 

Articolo 8-septies.
(Contributo una tantum alle aziende colpite dalla siccità
nell'annata 1989-1990).
 

        1. Il contributo una tantum previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n.367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n.31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-1990 deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente.

         2. Al citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge n.367 del 1990, le parole: «di lire» sono sostituite dalle seguenti: «fino a lire».
 

Articolo 8-octies.
(Contributo straordinario alla Fondazione italiana per le montagne).
 

        1. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione italiana per le montagne, concernenti lo sviluppo dei territori e dell'economia di montagna, è attribuito alla stessa un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

         2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
         3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pag. 48-49
 

Articolo 8-nonies.
(Disposizione interpretativa sui corsi di studio
del personale sanitario).
 

        1. L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i corsi di studio relativi al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, destinati ad essere soppressi entro due anni dal 1o gennaio 1994 sono tutti i corsi comunque istituiti e disciplinati dall'ordinamento precedente all'entrata in vigore della medesima norma, con la sola eccezione di quelli riordinati ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.341, e successive modificazioni.

 

Articolo 8-decies.
(Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato).
 

        1. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato spa continua ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, e con applicazione dell'articolo 417-bis, commi primo e secondo, del codice di procedura civile.

 

Articolo 8-undecies.
(Esecuzione forzata su fondi degli uffici del Ministero della salute).
 

        1. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.

         2. Nulla è innovato rispetto a quanto previsto dall'articolo 156, sesto comma, del codice civile, nonché dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180.
         3. Ai sensi del presente articolo, e ferme le eccezioni di cui al comma 2, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria centrale e provinciale della Banca d'Italia a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute.

Pag. 50-51
 

Articolo 8-duodecies.
(Istituzione di nuove camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
 

        1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n.580, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

        «2-bis. L'istituzione di camere di commercio nelle province e nelle città metropolitane che ne siano prive può essere disposta con decreto del Ministro delle attività produttive quando nelle circoscrizioni territoriali interessate hanno sede almeno 40.000 imprese».

 

Articolo 8-terdecies.
(Proroga del mandato dei componenti dei consigli
della rappresentanza militare).
 

        1. Il mandato dei componenti in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti in tutte le categorie del personale in servizio permanente e volontario dell'Esercizio, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma della rappresentanza militare e, comunque, non oltre il 15 maggio 2006.

 

Articolo 8-quaterdecies.
(Modifica all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55).
 

        1. Al comma 4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto».

 

Articolo 8-quinquiesdecies.
(Norme di interpretazione autentica).
 

        1. Il punto B.3), lettera b-bis), della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il


Pag. 52-53
 punto B.3), lettera h), della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.
         2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004.
 

Articolo 8-sexiesdecies.
(Proroga di termine).
          1. Il termine indicato dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto interministeriale 15 luglio 2003, n. 388, è prorogato di sei mesi.
Articolo 9.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 28 maggio 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

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Pag. 54-55

 

Tabella A
(art. 1-bis)

RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA
NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO

GRADO RIVESTITO
al 1-1-2003
DECORRENZAINQUADRAMENTODECORRENZA
Primo Maresciallo      Anno 1996Primo Maresciallo01-09-1995
Primo Maresciallo      Anno 1997Primo Maresciallo1996 (1)      
Primo Maresciallo      Anno 1998Primo Maresciallo1997 (1)      
Primo Maresciallo      Anno 1999Primo Maresciallo1998 (1)      
Primo Maresciallo      Anno 2000Primo Maresciallo1999 (1)      
Primo Maresciallo      Anno 2001Primo Maresciallo2000 (1)      
Primo Maresciallo      Anno 2002Primo Maresciallo01-01-2001
Primo Maresciallo      Anno 2003Primo Maresciallo

01-01-2001

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

Tabella B
(art. 1-bis)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO

GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
DECORRENZAINQUADRAMENTODECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti       Anno 1999 e precedenti Primo Maresciallo 01-01-2001
Maresciallo capo e gradi corrispondenti       Dal 1o gennaio 2000 al 30 giugno 2000 Primo Maresciallo 01-01-2001

Tabella C
(art. 1-bis)

RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO
DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
DECORRENZAINQUADRAMENTODECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti       Dal 1o luglio 2000 al 31 dicembre 2000 Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anno 1994 (1)
Maresciallo capo e gradi corrispondenti       Dal 1o gennaio 2001 al 30 dicembre 2001 Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anno 1995 (1)
Maresciallo capo e gradi corrispondenti       Pari al 31 dicembre 2001 Maresciallo capo e gradi corrispondenti 31-12-1996    
Maresciallo capo e gradi corrispondenti       Anno 2002 Maresciallo capo e gradi corrispondenti 31-12-1997    

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

 

Pag. 56-57

 

Tabella D
(art. 1-bis)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E
GRADI CORRISPONDENTI PREVIA VALUTAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 1-BIS, COMMA 9

GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
DECORRENZAINQUADRAMENTODECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti       Anno 1996 e precedenti Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anni 1998 (1) - 1999 - 2000
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti      Anno 1997 Maresciallo capo e gradi corrispondentiAnni 1999 (1) - 2000 - 2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti      Anno 1998 Maresciallo capo e gradi corrispondentiAnni 2000 (1) - 2001

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

Tabella E
(art. 1-bis)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E
GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
DECORRENZAINQUADRAMENTODECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti       Anno 1999 Maresciallo capo e gradi corrispondenti 31-12-2001      
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti      Anno 2000 Maresciallo capo e gradi corrispondentiAnno 2002 (1)

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

Tabella F
(art. 1-bis)

RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO
DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
DECORRENZAINQUADRAMENTODECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti       Anno 2001 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 1998 (2)
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti (1)      Anno 2002 Maresciallo ordinario e gradi corrispondentiAnno 1999 (2)

(1) L'inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data del 1o settembre 1995.
(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

 

Pag. 58-59

 

Tabella G (art. 1-bis)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
DECORRENZAINQUADRAMENTODECORRENZA
Maresciallo e gradi corrispondenti       (1) Anno 2001 e precedenti Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 2000 (2)
Maresciallo e gradi corrispondenti (1) Anno 2002 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 2001 (2)

(1) L'inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data del 1o settembre 1995.
(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.


Frontespizio Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge Allegato
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