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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5122-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 5122 e rilevato che:
il contenuto originario del decreto-legge, relativo ad un ulteriore differimento di termini in materia di disciplina applicabile alle acque di balneazione ed ai piani d'ambito e piani di tutela, presentava profili parzialmente disomogenei, che sono adesso accentuati a seguito dell'inserimento, da parte del Senato, di ulteriori disposizioni relative agli scarichi di acque meteoriche nella laguna di Venezia;
si dispone, al comma 2, un differimento di un termine previsto in una norma contenente a sua volta una ulteriore proroga, rendendo così difficilmente conoscibili per gli utenti le disposizioni finali;
reca, ai commi 2 e 3, un riferimento ai piani d'ambito ed ai piani di tutela, senza richiamare espressamente la relativa disciplina (contenuta, rispettivamente nella legge n. 36 del 1994 e nel decreto legislativo n. 154 del 1999) e senza specificare che i titolari dell'approvazione dei piani d'ambito sono gli enti locali;
modifica ed integra, ai commi da 3-bis a 3-quinquies, la disciplina speciale sugli scarichi nella laguna di Venezia, senza adottare la tecnica della novellazione (in particolare, con riguardo all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995);
è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione chiarendo che l'oggetto del differimento è rappresentato, non già dalla disciplina, bensì dal termine per l'applicazione della stessa;
al comma 3-ter - ove si esplicita la definizione di «superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se sussista un rapporto di specialità tra la norma in oggetto e la disciplina di carattere generale disposta dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995;
al comma 3-quater - ove si stabilisce l'obbligo per i titolari degli scarichi di «presentare i piani di adeguamento al Magistrato delle acque entro 180 giorni» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare la data da cui decorre tale termine;
al comma 3-quinquies - che affida la validazione dei piani di adeguamento al Magistrato alle acque, il quale, avvalendosi di una conferenza di servizi, deve esprimersi secondo il regolamento previsto dalla stessa - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire i soggetti partecipanti alla conferenza medesima e le modalità di adozione del regolamento.
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:
esaminato il testo del disegno di legge C. 5122 del Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 144 del 2004, recante Differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione, approvato con modificazioni dal Senato;
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge in esame sono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alle materie «tutela della salute» e «governo del territorio», la cui disciplina è affidata, dal terzo comma dell'articolo 117, alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;
richiamato il disposto di cui all'articolo 6 della legge n. 36 del 1994, recante disposizioni in materia di acque idriche;
esprime
con la seguente osservazione:
all'articolo 1, commi 2 e 3, del provvedimento in esame, valutino le Commissioni di merito, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della procedura di adozione o aggiornamento dei piani d'ambito.
La Commissione politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge C. 5122 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione;
premesso che l'ulteriore differimento del termine originariamente fissato con il decreto-legge n. 109 del 1993 appare funzionale anche all'adeguamento dei piani d'ambito alle prescrizioni comunitarie in materia, a fronte delle quali l'Italia è inadempiente;
esprime
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