Frontespizio Pareri

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5122-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5122-A



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 6 luglio 2004 (v. stampato Senato n. 2983)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro della salute
(SIRCHIA)

di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

e con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 luglio 2004

(Relatori: MEREU, per la VIII Commissione;
BAIAMONTE, per la XII Commissione)


NOTA:  Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 5122. Le Commissioni permanenti VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XII (Affari sociali), il 15 luglio 2004, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 5122.
 

Pag. 2


torna su
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5122 e rilevato che:

                il contenuto originario del decreto-legge, relativo ad un ulteriore differimento di termini in materia di disciplina applicabile alle acque di balneazione ed ai piani d'ambito e piani di tutela, presentava profili parzialmente disomogenei, che sono adesso accentuati a seguito dell'inserimento, da parte del Senato, di ulteriori disposizioni relative agli scarichi di acque meteoriche nella laguna di Venezia;

                si dispone, al comma 2, un differimento di un termine previsto in una norma contenente a sua volta una ulteriore proroga, rendendo così difficilmente conoscibili per gli utenti le disposizioni finali;

                reca, ai commi 2 e 3, un riferimento ai piani d'ambito ed ai piani di tutela, senza richiamare espressamente la relativa disciplina (contenuta, rispettivamente nella legge n. 36 del 1994 e nel decreto legislativo n. 154 del 1999) e senza specificare che i titolari dell'approvazione dei piani d'ambito sono gli enti locali;

                modifica ed integra, ai commi da 3-bis a 3-quinquies, la disciplina speciale sugli scarichi nella laguna di Venezia, senza adottare la tecnica della novellazione (in particolare, con riguardo all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995);

                è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione chiarendo che l'oggetto del differimento è rappresentato, non già dalla disciplina, bensì dal termine per l'applicazione della stessa;

            al comma 3-ter - ove si esplicita la definizione di «superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se sussista un rapporto di specialità tra la norma in oggetto e la disciplina di carattere generale disposta dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995;

 

Pag. 3

            al comma 3-quater - ove si stabilisce l'obbligo per i titolari degli scarichi di «presentare i piani di adeguamento al Magistrato delle acque entro 180 giorni» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare la data da cui decorre tale termine;

            al comma 3-quinquies - che affida la validazione dei piani di adeguamento al Magistrato alle acque, il quale, avvalendosi di una conferenza di servizi, deve esprimersi secondo il regolamento previsto dalla stessa - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire i soggetti partecipanti alla conferenza medesima e le modalità di adozione del regolamento.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:

            esaminato il testo del disegno di legge C.  5122 del Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 144 del 2004, recante Differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione, approvato con modificazioni dal Senato;

            rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge in esame sono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alle materie «tutela della salute» e «governo del territorio», la cui disciplina è affidata, dal terzo comma dell'articolo 117, alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

            richiamato il disposto di cui all'articolo 6 della legge n. 36 del 1994, recante disposizioni in materia di acque idriche;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 1, commi 2 e 3, del provvedimento in esame, valutino le Commissioni di merito, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della procedura di adozione o aggiornamento dei piani d'ambito.

 

Pag. 4


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La Commissione politiche dell'Unione europea,

            esaminato il disegno di legge C. 5122 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione;

            premesso che l'ulteriore differimento del termine originariamente fissato con il decreto-legge n. 109 del 1993 appare funzionale anche all'adeguamento dei piani d'ambito alle prescrizioni comunitarie in materia, a fronte delle quali l'Italia è inadempiente;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


Frontespizio Pareri
torna su