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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3838-3839-A |
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3838 e C. 3839, recante disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire;
rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
esprime
(Parere espresso il 12 febbraio 2004).
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3838 e C. 3839, recante disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,
rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,
richiamato il parere espresso in data 12 febbraio 2004,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
(Parere espresso il 15 luglio 2004).
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo unificato elaborato dalla commissione di merito: preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo per cui le disposizioni previste non appaiono suscettibili di determinare una riduzione del gettito;
esprime
(Parere espresso il 10 marzo 2004)
La Commissione Finanze,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte C. 3838 e C. 3839, concernente la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire;
rilevata la grande attualità delle questioni affrontate dal provvedimento, e sottolineata l'opportunità di giungere quanto prima alla definizione di incisivi interventi legislativi in materia;
rilevata la grande attualità delle questioni affrontate dal provvedimento, e sottolineata l'opportunità di giungere quanto prima alla definizione di incisivi interventi legislativi in materia;
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione dell'ultimo periodo dell'articolo 1, al fine di chiarire esplicitamente se la pronuncia alla quale la disposizione si riferisce sia quella ottenuta all'esito della controversia intrapresa dall'associazione di tutela dei consumatori ovvero a seguito dell'azione giudiziale avviata dal singolo consumatore o utente;
b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di specificare che le tutele esercitabili in modo collettivo, attraverso le
c) in relazione all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere il riferimento alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3 con quello alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 3, integrato dall'articolo 1 del provvedimento in esame.
(Parere espresso il 25 febbraio 2004)
La Commissione Finanze,
esaminato il testo unificato delle proposte C. 3838 e C. 3839, recante «Tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
rilevato come l'azione collettiva appaia, nel contesto ormai internazionalmente consolidato, strumento utile alla tutela di interessi omogenei e diffusi e come pertanto non risulti opportuno limitarne la portata esclusivamente all'ambito contrattuale od extracontrattuale, atteso che si ritratta di uno strumento processuale che deve poter essere utilizzato da parte di consumatori, investitori ed utenti lesi da comportamenti sia contrattuali sia extra contrattuali;
sottolineato come in tale quadro appaia necessaria una rideterminazione del contenuto del nuovo comma 6-bis, che elimini alcune delimitazioni che contrasterebbero cori le finalità indicate;
evidenziato come l'utilizzo dei termini «consumatori» e «risparmiatori» appaia non sufficiente, essendo opportuno indicare anche la categoria degli «investitori», che non necessariamente coincide con quella di «risparmiatori»;
sottolineato come, pur nella considerazione che le azioni collettive saranno prevalentemente esercitate dalle associazioni di tutela dei singoli, non appaia opportuno limitare alle medesime la legittimazione attiva, comprimendo in tal modo la libertà dei singoli di associarsi anche in funzione dell'esercizio dell'azione collettiva;
rilevata la grande attualità delle questioni affrontate dai provvedimento, e sottolineata l'opportunità di giungere quanto prima alla definizione di incisivi interventi legislativi in materia;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, capoverso comma 6-bis, provveda la Commissione di merito ad inserire, dopo le parole: «le associazioni» le seguenti: «o gruppi»;
2) al medesimo capoverso comma 6-bis, provveda la Commissione di merito ad inserire, dopo le parole: «dei danni» le parole: «la dichiarazione di invalidità dei contratti»;
3) sempre al capoverso comma 6-bis, provveda la Commissione di merito ad inserire, dopo la parola: «consumatori» la seguente: «, investitori»;
e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'artico1o 1, capoverso comma 6-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere la previsione dì un foro esclusivo presso la sede o la residenza del convenuto, in luogo dei fori alternativi previsti dalle disposizioni generali di cui all'articolo 18 e seguenti del codice di procedura civile;
b) sempre con riferimento all'articolo 1, capoverso comma 6-bis, valuti la Commissione l'opportunità di sostituire le parole: «in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile» con le seguenti: «in relazione ad atti negoziali o comportamenti illeciti riguardanti una pluralità di posizioni soggettivi identiche od analoghe ivi comprese»;
c) con riferimento all'articolo 1, capoverso comma 6-ter, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere gli effetti interruttivi della prescrizione rispetto a tutti i consumatori od utenti, a prescindere che essi siano o meno iscritti alla associazione attrice;
d) con riferimento all'articolo 1, capoverso comma 6-sexies, ultimo periodo, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che nessun effetto prégiudizievole deve manifestarsi a carico dei consumatori che non intendano avvalersi dell'attività processuale dell'associazioni, specificando che le tutele esercitabili in modo collettivo, attraverso le associazioni dei consumatori, non devono comunque pregiudicare l'azione giurisdizionale intrapresa in via individuale dal singolo consumatore, indipendentemente dal fatto che egli aderisca o meno a tali associazioni, consentendo a quest'ultimo di non essere in alcun modo vincolato dai contenuti delle sentenze pronunciate o degli accordi transattivi raggiunti a seguito dalle iniziative delle associazioni dei consumatori.
(Parere espresso il 15 luglio 2004).
La X Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3838 Bonito ed abb. recante disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire;
premesso che:
le azioni collettive possono costituire uno strumento importante per rendere effettiva la protezione di situazioni e di interessi diffusi e comuni a diverse categorie di soggetti;
peraltro si tratterebbe di introdurre un istituto processuale assai innovativo per il nostro ordinamento giuridico, che potrebbe configurare delicati problemi di legittimità costituzionale, con riferimento in particolare alla lettera dell'articolo 24 della Costituzione;
considerato che:
la politica relativa alla tutela del consumatore rientra tra gli ambiti prioritari di intervento dell'Unione europea e quindi più opportuna apparirebbe l'introduzione del nuovo istituto processuale a tale livello, anche al fine di evitare disomogeneità tra le forme di protezione dei consumatori ed utenti, che verrebbero viceversa a crearsi nei diversi Paesi dell'Unione;
l'istituto delle azioni di classe trova origine in un ordinamento di common law, basato su presupposti giuridici alquanto diversi rispetto a quelli dell'ordinamento vigente nel nostro Paese e quindi particolare cautela deve trovare l'adattamento e l'applicazione del nuovo istituto nel nostro sistema;
se l'istituto delle azioni di classe può rispondere alla necessità di realizzare una sostanziale «parità delle armi» tra consumatori ed utenti, da un lato, e imprese e soggetti economici rilevanti convenuti in giudizio dall'altro, devono comunque essere previste idonee misure atte a scongiurare azioni temerarie e iniziative improvvide che finirebbero per danneggiare in misura rilevante il sistema delle imprese;
le Associazioni dei consumatori appaiono già dotate di rilevanti poteri nel sistema complessivo di tutela degli interessi diffusi e risulterebbe ingiustificato attribuire ad esse in via esclusiva la capacità di promuovere le azioni di classe di nuova introduzione;
tra le funzioni attribuite dalle varie leggi istitutive e dai relativi statuti alle diverse Autorità indipendenti, vi sono anche quelle di garantire la trasparenza dei rapporti tra consumatori ed imprese, assicurando adeguati livelli di qualità dei servizi, di vagliare i reclami presentati nei confronti delle imprese, di assicurare la puntuale esecuzione dei contratti, di ottenere chiarimenti dalle imprese erogatrici di servizi e di facilitare la risoluzione delle controversie insorte
l'intervento normativo proposto non trova adeguata collocazione sistematica, nelle forme previste dall'articolo 1 del testo unificato, e necessità invece di una distinta previsione;
appare del tutto ingiustificato prevedere per le azioni collettive facilitazioni fiscali sotto forma di esenzione dai contributi e tributi di giustizia;
devono comunque essere meglio precisate le disposizioni riferite al giudizio di accertamento e condanna generale e le successive azioni individuali per il riconoscimento e la liquidazione effettiva dei risarcimenti;
delibera di esprimere
con le seguenti condizioni:
1) le disposizioni di cui all'articolo 1 del testo unificato non siano previste come semplice aggiunta modificativa della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, bensì costituiscano un nuovo ed autonoma comma 6-bis del medesimo articolo;
2) i soggetti legittimati a promuovere le azioni di classe non siano individuati esclusivamente nelle associazioni dei consumatori, ma in una platea più ampia, ed in particolare in quella di cui all'articolo 1469-sexies del Codice civile (ossia, oltre alle associazioni dei consumatori, quelle dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
3) è necessario introdurre una disposizione di modifica dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 luglio 1998, n. 281, ove sono definiti i requisiti necessari per l'inserimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti nell'elenco delle associazioni «rappresentative a livello nazionale», disposizione con la quale, modificando la lettera c), si elevi all'1 per mille della popolazione nazionale, e allo 0,5 per mille di quella di ciascuna regione, il numero minimo di iscritti, quanto meno in relazione all'esercizio da parte di tali associazioni dei nuovi poteri in materia di azioni di classe;
4) per le azioni di classe, introdotte con la prima parte dell'articolo 1 del testo unificato, sia prevista la competenza esclusiva in primo grado del Tribunale, anche a prescindere dal valore complessivo della causa, attraverso opportune modifiche nel Codice di rito;
5) all'articolo 1 del testo unificato, le parole: «al giudice può altresì essere richiesto dalle parti la omologazione di un accordo transattivo concluso dalle parti in sede giudiziaria» siano sostituite dalle seguenti: «davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle
6) al medesimo articolo 1, dopo il primo periodo, sia aggiunto il seguente: «Con la sentenza di condanna il giudice determina i criteri in base ai quali dovrà essere determinata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti»;
7) all'articolo 1, al secondo periodo, le parole: «A seguito di pubblicazione del provvedimento di condanna ovvero di omologazione dell'accordo giudiziale transattivi» siano sostituite dalle seguenti: «A seguito del passaggio in giudicato del provvedimento di condanna ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione,»;
8) sia previsto che l'atto con il quale il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva di accertamento e condanna produca gli effetti interruttivi della prescrizione, di cui all'articolo 2945 del Codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti alla medesima lesione;
9) l'articolo 2 del testo unificato sia soppresso;
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di predisporre norme di coordinamento con le varie procedure alternative di tipo conciliativo già esistenti, come ad esempio quelle attuate in base alla delibera 182/02 CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in riferimento ai contenziosi fra società di telecomunicazioni e utenti;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere norme che consentano il ricorso a procedimenti speciali, e segnatamente a quello del decreto ingiuntivo ex articolo 633 e seguenti del Codice di procedura civile, per le azioni giudiziarie individuali che ogni singolo consumatore o utente possa successivamente promuovere al fine di ottenere la liquidazione del risarcimento a proprio favore, sulla scorta del provvedimento generale di condanna o della conciliazione giudiziale;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un termine di decadenza, decorrente dal passaggio in giudicato del provvedimento di condanna o della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, entro il quale i singoli consumatori o utenti interessati debbono agire ai fini della liquidazione individuale del risarcimento.
(Parere espresso il 23 marzo 2004).
La X Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3838 Bonito ed abb. recante «Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori
ritenuto che l'attuale testo, che introduce l'istituto delle azioni di classe, risulta fortemente peggiorativo rispetto a quello già esaminato dalla X Commissione e non rispondente alle esigenze di chiarezza e di adeguamento all'ordinamento italiano che la Commissione aveva indicato nelle considerazioni contenute nel proprio precedente parere del 23 marzo 2004;
considerato che:
in particolare, non sono state recepite le condizioni n. 2, 3, 4, 8, 9 e l'osservazione c);
appare non condivisibile, perché ridondante e farraginosa, l'introduzione di ulteriori tentativi obbligatori di composizione extragiudiziale, di cui agli attuali nuovi comma 6-sexies e 6-septies;
delibera di esprimere
(Parere espresso il 14 luglio 2004).
La XIV Commissione,
esaminate le proposte di legge C. 3838 e C. 3839 recanti disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
(Parere espresso il 24 febbraio 2004).
La XIV Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3838 e C. 3839 recanti disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
(Parere espresso il 15 luglio 2004).
1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al comma 1, possono altresì richiedere al giudice del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. La legittimazione di cui al periodo precedente è esclusa nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione delle medesime controversie innanzi ad autorità amministrative indipendenti.
6-ter. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 6-bis produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti iscritti alle associazioni di cui al medesimo comma 6-bis.
6-quater. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura
1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i procedimenti di cui all'articolo 3, commi 6-bis, 6-octies e 6-nonies della legge 30 luglio 1998, n. 281».
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