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PDL 4669-4703-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4669-4703-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 4669, d'iniziativa dei deputati

GUIDO ROSSI, CÈ, SERGIO ROSSI, DARIO GALLI, BRICOLO, BALLAMAN, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, POLLEDRI, RODEGHIERO, STUCCHI, VASCON, COLUCCI, MONDELLO, MORETTI

Disposizioni in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni
di emittenti pubblici della Repubblica argentina

Presentata il 4 febbraio 2004

n. 4703, d'iniziativa dei deputati

BENVENUTO, VIOLANTE, OLIVIERI, MICHELE VENTURA, LETTIERI, NESI, PISTONE, BOATO, RUZZANTE, GAMBINI, QUARTIANI, BRESSA, BRUGGER, VIANELLO, ABBONDANZIERI, BETTINI, CARBONI, DETOMAS, FLUVI, GALEAZZI, LOLLI, MAGNOLFI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MAURANDI, NANNICINI, NIGRA, OTTONE, PIGLIONICA, PREDA, RANIERI, SANDRI, SERENI, TOLOTTI, WIDMANN, ZELLER

Disposizioni in favore dei sottoscrittori di bond argentini

Presentata il 13 febbraio 2004

(Relatore: ROMOLI)



NOTA:  La VI Commissione permanente (Finanze), il 15 luglio 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 4669 e 4703. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
              Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge A.C. 4669 e abbinate,

              rilevato che le disposizioni recate dal nuovo testo unificato intervengono essenzialmente su materie riconducibili alla «tutela del risparmio e mercati finanziari» e all'«ordinamento civile e penale» le quali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed i) della Costituzione, afferiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

              rilevato che il provvedimento appare finalizzato a fornire una forma di ristoro in favore delle persone fisiche detentrici di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentine e da enti pubblici argentini, che hanno subito un danno economico a seguito della dichiarazione di default su tali titoli, prevedendo, a tal fine un obbligo per le banche che hanno collocato tali obbligazioni a riacquistarle;

              ritenuto che tali disposizioni debbano essere valutate, essenzialmente, alla luce dei principi stabiliti dagli articoli 41 e 47 della Costituzione;

              rilevato che l'articolo 47, primo comma, della Costituzione dispone che la Repubblica tutela il risparmio in tutte le sue forme, e che l'articolo 41, primo e secondo comma, prevede che la libertà di iniziativa economica privata, cui va ascritta l'autonomia contrattuale, possa essere limitata per ragioni di utilità sociale,

              rilevato pertanto che la finalità sottesa al testo unificato in titolo, consistente nella tutela dei risparmiatori danneggiati dalla dichiarazione di default sui titoli del debito pubblico argentino, nel dare attuazione al principio richiamato dall'articolo 47, primo comma, della Costituzione, debba essere adeguatamente bilanciata, sul piano della legittimità costituzionale, con la contestuale esigenza di non apporre vincoli irragionevoli all'autonomia contrattuale dei soggetti privati e, in definitiva, al principio della libertà dell'iniziativa economica privata, richiamato dall'articolo 41, primo comma, della Costituzione;

              ritenuto, conseguentemente, che la previsione di un obbligo di riacquisto di titoli a carico delle «banche collocatrici» si traduca in

 

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un'effettiva limitazione della libertà di iniziativa economica privata, sulla cui portata si palesano forti perplessità, sotto un profilo di ragionevolezza;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

          a) in linea generale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di dare attuazione alla finalità di tutela dei risparmiatori danneggiati dalla dichiarazione di default sui titoli del debito pubblico argentino sulla base di una più adeguata ponderazione dei principi costituzionali dettati dagli articoli 41, primo comma, e 47, primo comma, della Costituzione, onde evitare che dall' intervento legislativo in esame consegua un'irragionevole limitazione dell'autonomia contrattuale delle banche collocatrici e, quindi, una non bilanciata compressione del principio della libertà di iniziativa economica privata;

          b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di porre l'obbligo di versamento in favore del fondo bancario di mutualità, di cui all'articolo 3 del testo unificato, esclusivamente a carico delle banche collocatrici, piuttosto che di tutti gli istituti iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del Testo Unico adottato con il decreto legislativo n. 385 del 1993, atteso che tale previsione presenta profili di problematicità rispetto a quanto sancito dal combinato disposto degli articoli 3, primo comma, 41 primo e secondo comma, 42, e 47, primo comma, della Costituzione, laddove stabilisce che la Repubblica disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

        

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

NULLA OSTA

        

 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

          sul testo unificato elaborato dalla Commissione di merito:

              preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, secondo cui le disposizioni recate dal provvedimento determinano una contrazione del gettito quantificato, in termini di competenza, per l'anno 2005, in 1.386 milioni di euro a titolo di IRES e in 89 milioni di euro a titolo di IRAP;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

          provveda la Commissione all'individuazione di adeguata copertura finanziaria agli oneri, costituiti da minori entrate tributarie, derivanti dal provvedimento, attingendo a risorse di parte corrente, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978.

      

 

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TESTO
unificato della Commissione

Disposizioni in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni pubbliche argentine

Art. 1.
(Finalità).

      1. Finalità della presente legge è stabilire misure in favore delle persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate «obbligazionisti», che, alla data della dichiarazione di default sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, siano rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici».
      2. L'adesione alle misure di cui all'articolo 2 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni di cui al comma 1.

Art. 2.
(Misure previste).

      1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 2, gli obbligazionisti hanno diritto di vendere le obbligazioni di cui all'articolo 1, comma 1, alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

          a) contanti per il 70 per cento del valore di acquisto dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il

 

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limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

          b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello delle obbligazioni di cui all'articolo 1, comma 1, entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione della legge stessa.
      3. Le modalità di rimborso previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3.
(Fondo bancario di mutualità).

      1. Le banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, alimentano un fondo bancario di mutualità, denominato «Bond Argentina», mediante il versamento, da effettuare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'uno per mille del patrimonio di vigilanza esistente alla data del 31 dicembre 2003.
      2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito, entro tre mesi dalla data di cui all'articolo 2, comma 1, fra le banche collocatrici in proporzione ai corrispettivi complessivamente riconosciuti agli obbligazionisti in termini di esborso di contanti, di cui alla lettera a), e di valore nominale

 

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delle obbligazioni emesse, di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 2.
      3. Entro la data di cui all'articolo 2, comma 2, la Banca d'Italia e la CONSOB, d'intesa fra loro, stabiliscono le modalità di alimentazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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