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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5089 |
1. Il Ministero della difesa, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva, ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di partecipazione sindacale, un tavolo di concertazione con le amministrazioni pubbliche aventi sede, anche periferica, nel comune di Messina al fine di attuare gli interventi necessari per reimpiegare il personale civile attualmente in servizio negli enti operanti presso la base della Marina militare di Messina che non trova utile collocazione sulla base delle residue esigenze della stessa Marina militare nella citata sede di Messina.
1. Il reimpiego del personale civile previsto dall'articolo 1 deve prioritariamente riguardare, ove possibile, le attività della Capitaneria di porto e della Guardia costiera dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le attività finalizzate al controllo e al monitoraggio dell'immigrazione clandestina e del contrabbando nel mare Mediterraneo, le attività legate alla valorizzazione della storia e delle tradizioni della Marina militare e delle arti marinaresche, nonché le attività di protezione civile svolte dalle competenti autorità pubbliche.
2. Le nuove attività di impiego del personale di cui all'articolo 1 possono essere svolte nell'attuale area di riferimento che, in ogni caso, deve essere riqualificata ad opera di un organismo appositamente costituito.
1. Il personale interessato al reimpiego previsto dall'articolo 1 transita nei ruoli
1. La procedura di reimpiego prevista dalla presente legge avviene anche in deroga alla legislazione vigente in materia di eccedenze di personale e di mobilità collettiva del personale delle amministrazioni pubbliche e sulla base di criteri predeterminati nel tavolo di concertazione attivato ai sensi dell'articolo 1.
1. Fino alla completa ricollocazione prevista dalla presente legge, il personale interessato continua a prestare servizio presso la sede di Messina della Marina militare.
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