PDL 5062
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5062
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MENIA, GIORGIO CONTE, GAMBA, LANDOLFI, LENNA,
MALGIERI, MARAN, ROMOLI, RONCHI, ROSATO
Modifica all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, in materia di trattamento pensionistico preferenziale a favore di ex combattenti ed assimilati
Presentata il 16 giugno 2004
Onorevoli Colleghi! - La legge 15 aprile 1985, n. 140, all'articolo 6, riconosce il diritto ad un trattamento preferenziale in materia pensionistica a favore dei soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 (ex combattenti ed assimilati).
Il beneficio consiste in una maggiorazione reversibile pari a lire 30.000 mensili (oggi 15,49 euro), con l'aggiunta della perequazione automatica. La maggiorazione compete previa domanda degli interessati.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha interpretato il combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della citata legge n. 140 del 1985 nel senso che il beneficio compete nella misura iniziale di lire 30.000 mensili (oggi 15,49 euro) a decorrere dalla data di presentazione della domanda, e quindi, nella generalità dei casi, di pensionamento.
Con tale interpretazione, peraltro, si vengono a determinare trattamenti differenziati a favore degli aventi causa, che non erano stati voluti dal legislatore nel momento in cui aveva emanato un provvedimento di valenza morale e simbolica, per sua natura prevalente su quella economica.
L'interpretazione autentica, invece, deve ritenersi quella secondo cui la maggiorazione si applica dal momento della domanda nella misura già rivalutata secondo le tabelle ISTAT, evitando di conglobare la maggiorazione stessa nella pensione di base, che si adegua «
ex nunc», mentre il beneficio previsto dalla citata legge n. 140 del 1985 si adegua «
ex-tunc» (in tale senso, del resto, sono già state prodotte in primo e secondo grado pronunzie giudiziarie che hanno visto soccombente la tesi ufficiale dell'INPS).
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La tesi dell'Istituto, che non è suffragata dalla lettera né dallo spirito della legge, non trova fondamento neppure sul piano sostanziale delle esigenze di gestione, stanti le garanzie fornite in materia di copertura dal combinato disposto degli articoli 5 e 6 della medesima legge n. 140 del 1985.
Tutto ciò premesso, si ritiene congruo, in analogia a quanto già statuito con la legge 16 marzo 1987, n. 114, che ha modificato l'articolo 6 della citata legge n. 140 del 1985, prevedendo dichiarazioni sostitutive, modificare l'articolo 6 della legge n. 140 del 1985, per garantirne un'applicazione univoca, conforme alla volontà del legislatore, e idonea, in definitiva, ad assicurare a tutti gli aventi causa un trattamento di necessaria uguaglianza, il cui potere di acquisto non venga progressivamente eroso dall'inflazione, a danno precipuo dei pensionati con minore anzianità di quiescenza.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente:
«3. La maggiorazione di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta nella misura iniziale di 15,49 euro, previa rivalutazione automatica effettuata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e conseguente riliquidazione a favore degli aventi causa, con decorrenza dalla data di presentazione delle rispettive domande, in base alla tabella A allegata alla presente legge».
2. Alla legge 15 aprile 1985, n. 140, è aggiunta la tabella A di cui all'allegato annesso alla presente legge.
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ALLEGATO
(v. articolo 1, comma 2)
«TABELLA A
(v. articolo 6, comma 3)
Maggiorazione in favore degli ex combattenti ed assimilati, di cui all'articolo 6, a seguito dell'applicazione della perequazione automatica
DecorrenzaLire/EuroImporto della maggiorazione
Gennaio 1985
| Lire15.000
| Febbraio 1985
| »15.330
| Maggio 1985
| »18.805
| Agosto 1985
| »16.089
| Novembre 1985
| »16.249
| Gennaio 1986
| »16.313
| Maggio 1986
| »16.688
| Novembre 1986
| »17.171
| Gennaio 1987
| »32.239
| Maggio 1987
| »33.077
| Novembre 1987
| »33.937
| Maggio 1988
| »34.819
| Novembre 1988
| »35.724
| Gennaio 1989
| »36.688
| Maggio 1989
| »38.082
| Novembre 1989
| »39.300
| Maggio 1990
| »40.754
| Novembre 1990
| »42.139
| Maggio 1991
| »43.950
| Novembre 1991
| »45.488
| Gennaio 1992
| »45.669
| Maggio 1992
| »46.856
| Giugno 1993
| »47.699
| Dicembre 1993
| »48.509
| Gennaio 1994
| »48.848
| Novembre 1994
| »50.801
| Gennaio 1996
| »53.544
| Gennaio 1997
| »55.632
| Gennaio 1998
| »56.577
| Gennaio 1999
| »57.595
| Gennaio 2000
| »58.517
| Gennaio 2001
| »60.038
| Gennaio 2002
| euro31,86
| Gennaio 2003
| euro32,82
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