Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5084

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5084



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

Incremento del contributo obbligatorio dello Stato italiano
alla Corte penale internazionale, con sede a L'Aja

Presentato il 24 giugno 2004
 

Pag. 2


      

torna su
Onorevoli Deputati! - La Corte penale internazionale (CPI) è un'organizzazione internazionale indipendente, con competenza giurisdizionale penale permanente sui più gravi crimini di interesse della comunità internazionale (aggressione, genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra), stabilita secondo i criteri di collegamento della nazionalità dell'autore del reato (cittadino di uno Stato parte) e di territorialità (reato commesso sul territorio di uno Stato parte).
      Lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale è stato adottato il 17 luglio 1998 dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite, svoltasi a Roma. Detto Statuto, citato in ambito internazionale come «Statuto di Roma» è stato firmato da 139 Stati, 93 dei quali lo hanno già ratificato ed è entrato in vigore il 1o luglio 2002.
      L'Italia ha ratificato lo Statuto con la legge 12 luglio 1999, n. 232.
      In linea con il ruolo di primo piano tradizionalmente svolto dal nostro Paese nel settore dei diritti umani, l'Italia ha dato un contributo fondamentale al processo negoziale che ha portato alla creazione della Corte penale internazionale.
      La nuova istituzione si configura come giudice internazionale penale, con competenza a giudicare soltanto sulla responsabilità individuale di coloro che si siano resi responsabili dei crimini internazionali su cui ha giurisdizione e che siano stati commessi dopo l'entrata in vigore dello Statuto di Roma, cioè dopo il 1o luglio 2002.
      La Corte ha sede a L'Aja ed il suo Statuto prevede i seguenti organi: i 18 giudici compongono la Presidenza (il Presidente e due vice-Presidenti), la Divisione di appello (il Presidente ed altri quattro giudici, costituiranno la Camera di appello), la Divisione dibattimentale (almeno sei giudici, che comporranno due Camere dibattimentali) e la Divisione preliminare (almeno sei giudici, componenti la Camera preliminare ovvero competenti in forma monocratica), la Procura (il Procuratore e due vice Procuratori) e la Cancelleria (il Cancelliere ed il vice Cancelliere).
      Le altre funzioni amministrative o non giudiziarie in senso stretto sono svolte dall'Ufficio dei direttori, per la gestione del Fondo a favore delle vittime e dei testimoni (5 membri), nonché dal Comitato di bilancio e finanza, organo di revisione interna dei documenti contabili e finanziari della Corte (12 membri).
      Il bilancio della Corte, predisposto dal Cancelliere e proposto dal Presidente della Corte, è soggetto al controllo degli esperti del Comitato di bilancio e finanza della Corte ed alla verifica di una società esterna di revisione che lo certifica. Gli Stati parte, convenuti nell'Assemblea degli Stati parte che si tiene annualmente, possono esercitare il loro controllo sulle spese e procedere all'approvazione del documento di bilancio.
      L'Assemblea degli Stati parte, che dal 2004 ridurrà le proprie riunioni ad una cadenza annuale, assicura, inoltre, il controllo politico nelle decisioni normative, amministrative e contabili della Corte.
      Coerentemente con il costante impegno dell'Italia a favore della Corte, la citata legge di ratifica n. 232 del 1999 e la successiva legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), autorizzavano il finanziamento del processo istitutivo della CPI con un contributo, rispettivamente di 774.685 euro e di 1.734.000 euro.
      A seguito dell'insediamento ufficiale della Corte a L'Aja (tra i cui giudici anche l'italiano Mauro Politi), avvenuto nel marzo 2003, tutti gli Stati parte dello
 

Pag. 3

Statuto sono ora tenuti a contribuire finanziariamente al suo funzionamento in una misura determinata, calcolata sulla base della loro quota contributiva annuale al bilancio ordinario delle Nazioni Unite (articolo 117 dello Statuto di Roma). Tale contributo riveste pertanto natura obbligatoria, al pari di quello versato ad altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.
      Per l'esercizio finanziario 2003, l'autorizzazione di spesa contenuta nella legge n. 232 del 1999 ha consentito il versamento di 774.685 euro a titolo di acconto sul contributo dovuto di 2.508.860 euro, residuando a carico del nostro Paese un debito di 1.734.175 euro, cui si è provveduto mediante prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie, debitamente autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
      Come illustrato nella relazione tecnica allegata, secondo i dati forniti dal Segretariato per l'esercizio 2004, il contributo a carico dell'Italia, calcolato secondo la percentuale contributiva del 10 per cento del bilancio della Corte, approvato dalla seconda Assemblea degli Stati parte (New York 8-12 settembre 2003) è di 5.749.680 euro.
      Alla luce delle considerazioni suesposte, appare chiara l'esigenza di un'integrazione annua di 3.240.995 euro a decorrere dall'anno 2004, al fine di poter ottemperare agli obblighi internazionali dell'Italia. Si rende pertanto necessario autorizzare il provvedimento di carattere finanziario richiesto dall'adozione dello Statuto per il pagamento del contributo dovuto dall'Italia al bilancio della Corte ed al Working Capital Fund secondo la scala di ripartizione delle spese delle Nazioni Unite, modificata per tenere conto della diversa composizione dell'Assemblea degli Stati parte rispetto all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
 

Pag. 4


torna su
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni).


        In attuazione delle disposizioni della legge 12 luglio 1999, n. 232, relativa alla ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, l'Italia è tenuta a contribuire alle spese del bilancio operativo ed amministrativo della organizzazione.
        In relazione ai dati forniti dal Segretariato per l'esercizio 2004, il contributo a carico dell'Italia viene calcolato secondo la percentuale contributiva del 10 per cento del bilancio della Corte, approvato dalla seconda Assemblea degli Stati parte, svoltasi a New York dall'8 al 12 settembre 2003, per 57.496.846 euro, ed è pari ad 5.749.680 euro.
        L'ammontare della spesa relativa agli esercizi finanziari successivi, non è preventivabile in misura fissa, atteso che la medesima è correlata all'importo del bilancio che sarà approvato dagli Stati contraenti in relazione alla partecipazione degli Stati aderenti ed alle attività operative della Corte.
        Le spese iscritte nei bilanci della Corte nel 2003 scaturiscono dagli oneri di avviamento dell'organizzazione e dai costi fissi e variabili per le spese correnti. L'aumento delle previsioni di spesa dall'esercizio 2003 al 2004 è dovuto, invece, alle esigenze di sviluppo dell'istituzione. Infatti, mentre l'avvio dell'organizzazione, nel 2003 è stato assicurato da un ristretto numero di funzionari, nel 2004 è stato previsto il reclutamento del personale necessario all'inizio delle attività amministrative della Corte, nonché le spese necessarie per l'avvio dell'attività giudiziarie ed istituzionali, nonché il trasferimento da New York a L'Aja dell'Assemblea degli Stati parte, la previsione del controllo contabile interno, la certificazione esterna dei bilanci, la formazione del personale, l'istituzione di un Segretariato permanente, le riunioni periodiche dei diversi organismi assembleari o direttivi, previsti dallo Statuto.
        Si fa presente che la legge di ratifica n. 232 del 1999 e la successiva legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), hanno autorizzato, rispettivamente, un importo di 774.685 euro e di 1.734.000 euro, necessari per finanziare la quota dovuta dall'Italia al bilancio della Corte per l'esercizio 2003, quantificata in 2.508.680 euro.
        Il provvedimento in esame prevede, quindi, un'integrazione annua di euro 3.240.995 a decorrere dall'anno 2004, per finanziare l'indicato incremento della quota italiana fissata in euro 5.749.680 per il bilancio della Corte.
        Si evidenzia, inoltre, che il contributo in esame sarà rideterminato a seguito delle decisioni che le Parti contraenti potranno deliberare negli esercizi futuri relativamente all'importo del bilancio della Corte.
        Qualora si verifichi l'indicata ipotesi di revisione, si evidenzia che in sede di predisposizione della clausola finanziaria per la copertura

 

Pag. 5

della spesa relativa al contributo italiano per l'esercizio 2004, all'articolo 2 del disegno di legge, viene indicato, al comma 2, che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dell'indicato articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
 

Pag. 6

torna su
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale è stato adottato a Roma il 17 luglio 1998 dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite ed è entrato in vigore il 1o luglio 2002. Attualmente è stato ratificato da 93 Stati.
        L'Italia ha ratificato lo Statuto con la legge 12 luglio 1999, n. 232.
        Il pagamento dei contributi consolidati nella quota parte determinata in base alla scala di contribuzione delle Nazioni Unite, adattata alla diversa composizione della Corte (attualmente, 93 Stati parte, contro i 191 membri delle Nazioni Unite) è adempimento obbligatorio per l'Italia, in quanto Stato parte dello Statuto istitutivo della Corte e, pertanto, obbligata dallo Statuto stesso a garantire che la Corte, il suo personale e coloro che vi entrano in relazione, come i difensori degli accusati, possano esercitare le loro funzioni.

B) Analisi del quadro normativo.

        L'articolato normativo si compone di due articoli, limitandosi alla formulazione della norma finanziaria, in via di integrazione del contributo autorizzato dalle leggi 12 luglio 1999, n. 232, e 24 dicembre 2003, n. 350.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il provvedimento incide sulla normativa vigente nella misura in cui integra il contributo già autorizzato con le leggi n. 232 del 1999 e n. 350 del 2003.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        L'Unione europea riconosce e sostiene la Corte penale internazionale come essenziale strumento per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale attraverso un sistema di giustizia internazionale permanente per la repressione dei più gravi delitti che allarmano la comunità internazionale.
        In tale prospettiva, l'Unione europea ha assunto una consolidata Posizione comune (da ultimo, 2003/444/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L.  150 del 18 giugno 2003), nell'ambito della sua politica estera e di sicurezza comune che, tra l'altro, invita tutti gli Stati membri ad assicurare l'attuazione dello Statuto della Corte, ad adoperarsi per il suo effettivo funzionamento ed a «trasferire rapidamente e per intero i contributi» dovuti alla Corte.
        Le disposizioni del presente disegno di legge non presentano, pertanto, alcun profilo di incompatibilità con il diritto comunitario.

 

Pag. 7

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        L'intera materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione (articolo 117, secondo comma, lettere a) e l) della Costituzione).

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        La norma finanziaria non incide sulle norme primarie di trasferimento alle regioni ed agli enti locali.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Il provvedimento proposto, stabilendo la copertura finanziaria di oneri per il bilancio dello Stato derivanti dalla legge di ratifica di un accordo di internazionale, non può assumere forma e valore normativo diverso.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non viene previsto alcun ricorso alla tecnica della novella legislativa al fine di introdurre modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni.

B) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Il testo proposto non prevede effetti abrogativi impliciti, ovvero specifiche abrogazioni alle vigenti disposizioni.

3. Ulteriori elementi.

A) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo analogo oggetto.

        Il provvedimento proposto risulta coerente con il disposto costituzionale e non vi sono giudizi di costituzionalità in corso per il medesimo, ovvero per un oggetto analogo.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        Non risultano altri progetti di legge, riguardanti analoga materia, attualmente all'esame del Parlamento.

 

Pag. 8

torna su
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

        Destinataria diretta del provvedimento è la Corte penale internazionale, essendo iscritti nel suo bilancio i costi di funzionamento dell'istituzione. Il provvedimento mira ad assicurare il pagamento del contributo obbligatorio dovuto dall'Italia al bilancio ordinario ed al Capital Working Fund della Corte penale internazionale, sulla base di quanto stabilito dalla Statuto istitutivo, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232, ed entrato in vigore il 1o luglio 2002. L'insediamento ufficiale della Corte ha avuto luogo nel marzo 2003.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        Il provvedimento risponde all'esigenza di consentire l'adempimento degli obblighi internazionali derivanti dalla ratifica dello Statuto istitutivo e, in particolare, di fare fronte alle spese relative al funzionamento della Corte.

C) Impatto sui destinatari diretti.

        L'Italia, Stato parte della Corte penale internazionale, sarà tenuta al pagamento del proprio contributo obbligatorio.

D) Motivazione della necessità dell'intervento.

        Il sistema di contribuzione è obbligatorio e segue quello fissato per tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, basandosi sulla medesima scala di ripartizione delle spese dell'ONU, modificata per tenere conto della diversa composizione della Assemblea degli Stati parte della Corte penale internazionale rispetto all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

 

Pag. 9


torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È autorizzata l'integrazione del contributo per il finanziamento della partecipazione italiana, in relazione all'incremento del bilancio per le spese amministrative e le attività operative della Corte penale internazionale, con sede a L'Aja.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3.240.995 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.        


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge
torna su