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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5084 |
In attuazione delle disposizioni della legge 12 luglio 1999, n. 232, relativa alla ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, l'Italia è tenuta a contribuire alle spese del bilancio operativo ed amministrativo della organizzazione.
In relazione ai dati forniti dal Segretariato per l'esercizio 2004, il contributo a carico dell'Italia viene calcolato secondo la percentuale contributiva del 10 per cento del bilancio della Corte, approvato dalla seconda Assemblea degli Stati parte, svoltasi a New York dall'8 al 12 settembre 2003, per 57.496.846 euro, ed è pari ad 5.749.680 euro.
L'ammontare della spesa relativa agli esercizi finanziari successivi, non è preventivabile in misura fissa, atteso che la medesima è correlata all'importo del bilancio che sarà approvato dagli Stati contraenti in relazione alla partecipazione degli Stati aderenti ed alle attività operative della Corte.
Le spese iscritte nei bilanci della Corte nel 2003 scaturiscono dagli oneri di avviamento dell'organizzazione e dai costi fissi e variabili per le spese correnti. L'aumento delle previsioni di spesa dall'esercizio 2003 al 2004 è dovuto, invece, alle esigenze di sviluppo dell'istituzione. Infatti, mentre l'avvio dell'organizzazione, nel 2003 è stato assicurato da un ristretto numero di funzionari, nel 2004 è stato previsto il reclutamento del personale necessario all'inizio delle attività amministrative della Corte, nonché le spese necessarie per l'avvio dell'attività giudiziarie ed istituzionali, nonché il trasferimento da New York a L'Aja dell'Assemblea degli Stati parte, la previsione del controllo contabile interno, la certificazione esterna dei bilanci, la formazione del personale, l'istituzione di un Segretariato permanente, le riunioni periodiche dei diversi organismi assembleari o direttivi, previsti dallo Statuto.
Si fa presente che la legge di ratifica n. 232 del 1999 e la successiva legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), hanno autorizzato, rispettivamente, un importo di 774.685 euro e di 1.734.000 euro, necessari per finanziare la quota dovuta dall'Italia al bilancio della Corte per l'esercizio 2003, quantificata in 2.508.680 euro.
Il provvedimento in esame prevede, quindi, un'integrazione annua di euro 3.240.995 a decorrere dall'anno 2004, per finanziare l'indicato incremento della quota italiana fissata in euro 5.749.680 per il bilancio della Corte.
Si evidenzia, inoltre, che il contributo in esame sarà rideterminato a seguito delle decisioni che le Parti contraenti potranno deliberare negli esercizi futuri relativamente all'importo del bilancio della Corte.
Qualora si verifichi l'indicata ipotesi di revisione, si evidenzia che in sede di predisposizione della clausola finanziaria per la copertura
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale è stato adottato a Roma il 17 luglio 1998 dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite ed è entrato in vigore il 1o luglio 2002. Attualmente è stato ratificato da 93 Stati.
L'Italia ha ratificato lo Statuto con la legge 12 luglio 1999, n. 232.
Il pagamento dei contributi consolidati nella quota parte determinata in base alla scala di contribuzione delle Nazioni Unite, adattata alla diversa composizione della Corte (attualmente, 93 Stati parte, contro i 191 membri delle Nazioni Unite) è adempimento obbligatorio per l'Italia, in quanto Stato parte dello Statuto istitutivo della Corte e, pertanto, obbligata dallo Statuto stesso a garantire che la Corte, il suo personale e coloro che vi entrano in relazione, come i difensori degli accusati, possano esercitare le loro funzioni.
B) Analisi del quadro normativo.
L'articolato normativo si compone di due articoli, limitandosi alla formulazione della norma finanziaria, in via di integrazione del contributo autorizzato dalle leggi 12 luglio 1999, n. 232, e 24 dicembre 2003, n. 350.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Il provvedimento incide sulla normativa vigente nella misura in cui integra il contributo già autorizzato con le leggi n. 232 del 1999 e n. 350 del 2003.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
L'Unione europea riconosce e sostiene la Corte penale internazionale come essenziale strumento per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale attraverso un sistema di giustizia internazionale permanente per la repressione dei più gravi delitti che allarmano la comunità internazionale.
In tale prospettiva, l'Unione europea ha assunto una consolidata Posizione comune (da ultimo, 2003/444/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 150 del 18 giugno 2003), nell'ambito della sua politica estera e di sicurezza comune che, tra l'altro, invita tutti gli Stati membri ad assicurare l'attuazione dello Statuto della Corte, ad adoperarsi per il suo effettivo funzionamento ed a «trasferire rapidamente e per intero i contributi» dovuti alla Corte.
Le disposizioni del presente disegno di legge non presentano, pertanto, alcun profilo di incompatibilità con il diritto comunitario.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
L'intera materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione (articolo 117, secondo comma, lettere a) e l) della Costituzione).
F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.
La norma finanziaria non incide sulle norme primarie di trasferimento alle regioni ed agli enti locali.
G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Il provvedimento proposto, stabilendo la copertura finanziaria di oneri per il bilancio dello Stato derivanti dalla legge di ratifica di un accordo di internazionale, non può assumere forma e valore normativo diverso.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Non viene previsto alcun ricorso alla tecnica della novella legislativa al fine di introdurre modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni.
B) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Il testo proposto non prevede effetti abrogativi impliciti, ovvero specifiche abrogazioni alle vigenti disposizioni.
3. Ulteriori elementi.
A) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo analogo oggetto.
Il provvedimento proposto risulta coerente con il disposto costituzionale e non vi sono giudizi di costituzionalità in corso per il medesimo, ovvero per un oggetto analogo.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Non risultano altri progetti di legge, riguardanti analoga materia, attualmente all'esame del Parlamento.
A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.
Destinataria diretta del provvedimento è la Corte penale internazionale, essendo iscritti nel suo bilancio i costi di funzionamento dell'istituzione. Il provvedimento mira ad assicurare il pagamento del contributo obbligatorio dovuto dall'Italia al bilancio ordinario ed al Capital Working Fund della Corte penale internazionale, sulla base di quanto stabilito dalla Statuto istitutivo, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232, ed entrato in vigore il 1o luglio 2002. L'insediamento ufficiale della Corte ha avuto luogo nel marzo 2003.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Il provvedimento risponde all'esigenza di consentire l'adempimento degli obblighi internazionali derivanti dalla ratifica dello Statuto istitutivo e, in particolare, di fare fronte alle spese relative al funzionamento della Corte.
C) Impatto sui destinatari diretti.
L'Italia, Stato parte della Corte penale internazionale, sarà tenuta al pagamento del proprio contributo obbligatorio.
D) Motivazione della necessità dell'intervento.
Il sistema di contribuzione è obbligatorio e segue quello fissato per tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, basandosi sulla medesima scala di ripartizione delle spese dell'ONU, modificata per tenere conto della diversa composizione della Assemblea degli Stati parte della Corte penale internazionale rispetto all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
1. È autorizzata l'integrazione del contributo per il finanziamento della partecipazione italiana, in relazione all'incremento del bilancio per le spese amministrative e le attività operative della Corte penale internazionale, con sede a L'Aja.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3.240.995 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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