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PDL 5087-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5087-A



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro della giustizia
(CASTELLI)

di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

e con il ministro per la funzione pubblica
(MAZZELLA)

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali

Presentato il 25 giugno 2004

(Relatore: VITALI)


NOTA:  La II Commissione permanente (Giustizia), l'8 luglio 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5087 e rilevato che:

                esso reca un contenuto eterogeneo, il cui elemento comune è rappresentato esclusivamente dalla finalità di prorogare termini legislativamente previsti in materia di consigli degli ordini professionali, di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali;

                la tecnica della novellazione, agli articoli 1 e 2, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                    all'articolo 2, ove si determina una proroga delle «disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 200» senza intervenire direttamente sulla norma contenente i termini da prorogare, dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere alla novellazione delle relative disposizioni, anche ai fini di una maggiore conoscibilità per gli utenti della disciplina oggetto di proroga.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, interni e della presidenza del consiglio)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5087 del Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 158 del 2004,

 

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concernente la «permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali» come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge appaiono essenzialmente riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» che le lettere l) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

NULLA OSTA


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 4


TESTO
del disegno di legge

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TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali.

Art. 1.

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonchè di protezione dei dati personali.

      1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonchè di protezione dei dati personali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.


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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

         All'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

            «1-bis. Il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia più lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati».

 

Pag. 6

 

Pag. 7

DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2004, N. 158
 

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Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2004.

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Considerato che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è necessario garantire la permanenza in carica degli attuali consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini professionali, la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2004;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il predetto termine, al fine di procedere all'indizione delle nuove elezioni secondo le nuove procedure elettorali e in conformità al nuovo sistema di funzionamento degli ordini e dei collegi professionali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001;

        Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e per la revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 336 del codice civile, ai predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le predette disposizioni transitorie per una tutela effettiva dei diritti del minore e per consentire la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso;

        Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini stabiliti dagli articoli 180 e 181 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di consentire ai titolari del trattamento dei predetti dati di conformarsi alle nuove e complesse disposizioni sulle misure minime di sicurezza nonchè alle pubbliche amministrazioni di adottare i necessari regolamenti identificativi delle tipologie dei dati sensibili;

        Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;


Pag. 10-11

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per la funzione pubblica;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

Articolo 1.

        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 173, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

        1. Identico.

        1-bis. Il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia più lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati.

Articolo 2.

Articolo 2.

        1. Le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2005.

        Identico.

Articolo 3.

Articolo 3.

        1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 180, comma 1, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;

            b) all'articolo 180, comma 3, le parole: «entro un anno dall'entrata in vigore del codice» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2005»;

            c) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

        Identico.


Pag. 12-13

Articolo 4.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 24 giugno 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Castelli, Ministro della giustizia.
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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