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PDL 5126-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5126-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SELVA, RAMPONI

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Presentata l'8 luglio 2004

(Relatori: SELVA, per la III Commissione
LAVAGNINI, per la IV Commissione)


NOTA:  Le Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), l'8 luglio 2004, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo della proposta di legge C. 5126 di iniziativa dei deputati Selva e Ramponi, che dispone la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali,

            rilevato che le disposizioni da essa recate, appaiono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «difesa e Forze armate» e «sistema tributario e contabile dello Stato», che, rispettivamente, le lettere a), d) ed e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            osservato, altresì, che alcune delle disposizioni recate dalla proposta di legge appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», la cui disciplina è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, mentre quelle di cui all'articolo 8 sembrano riconducibili alla materia «tutela della salute», affidata alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
della proposta di legge
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TESTO
delle Commissioni

Art. 1.
(Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali).

Art. 1.
(Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali).

      1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004.

      Identico.

      2. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale International Security Assistance Force-ISAF. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004.
      3. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:

          a) Joint Forge in Bosnia e missione Over the Horizon Force ad essa collegata;

          b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;

          c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

          d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;

          e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.


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      4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 191.175.425 per l'anno 2004.
      5. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno 2004.
      6. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno 2004.
      7. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno 2004.
      8. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il Sudan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 127.721 per l'anno 2004.

Art. 2.
(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali).

Art. 2.
(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali).

      1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4,

      Identico.


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comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.055.187 per l'anno 2004.
      2. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.213.903 per l'anno 2004.
      3. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.734.632 per l'anno 2004.
      4. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 407.436 per l'anno 2004.

Art. 3.
(Disposizioni particolari per alcune
missioni internazionali).

Art. 3.
(Disposizioni particolari per alcune
missioni internazionali).

      1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,

      Identico.


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dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata la spesa di euro 1.240.205 per il secondo semestre dell'anno 2004.
      2. Per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria albanese da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale in Albania, è autorizzata la spesa di euro 83.329 per il secondo semestre dell'anno 2004.

Art. 4.
(Indennità di missione).

Art. 4.
(Indennità di missione).

      1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, e 2, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

      Identico.

      2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
      3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
      4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 2, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità

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speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Art. 5.
(Valutazione del servizio prestato in
missioni internazionali).

Art. 5.
(Valutazione del servizio prestato in
missioni internazionali).

      1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

      Identico.

Art. 6.
(Disposizioni in materia contabile).

Art. 6.
(Disposizioni in materia contabile).

      1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 13 della presente legge.

      1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 12 della presente legge.

Art. 7.
(Disposizioni in materia penale).

Art. 7.
(Disposizioni in materia penale).

      1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

      Identico.

      2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di

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cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
      3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del tribunale di Roma.
      4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 1, commi 3, 5, 6, 7 e 8, 2, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

Art. 8.
(Attività di ricerca scientifica
a fini di prevenzione sanitaria).

Art. 8.
(Attività di ricerca scientifica
a fini di prevenzione sanitaria).

      1. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 800.000 per l'anno 2004, per la realizzazione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

      Identico.

Art. 9.
(Rinvii normativi).

Art. 9.
(Rinvii normativi).

      1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

      Identico.


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Art. 10.
(Misure in favore del personale impiegato in missioni internazionali).

      Soppresso.

      1. Al personale impiegato nelle missioni di cui alla presente legge, che abbia riportato ferite o lesioni o contratto infermità per atti di terrorismo sul teatro di operazioni, spetta l'ultimo trattamento economico, percepito prima dell'evento che ha portato alla perdita o menomazione della capacità lavorativa, fino al reintegro nell'Amministrazione di appartenenza.

Art. 11.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302).

Art. 10.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302).

      1. L'articolo 1, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si interpreta nel senso che sono comprese anche le situazioni originate da ogni atto di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che sia conseguenza di gravi minacce, rivolte allo Stato italiano o ai suoi cittadini da organizzazioni terroristiche, connesse all'impegno di contingenti militari italiani in operazioni internazionali.

      Identico.

      2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2004.
      3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 200.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

Art. 12.
(Disposizioni di convalida).

Art. 11.
(Disposizioni di convalida).

      1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

      Identico.

Art. 13.
(Copertura finanziaria).

Art. 12.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 11, pari complessivamente ad euro 319.529.072 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 10, pari complessivamente ad euro 319.529.072 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       2. Identico.

Art. 14.
(Entrata in vigore).

Art. 13.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.

    


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