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PDL 5088-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5088-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

dal ministro della difesa
(MARTINO)

e dal ministro dell'interno
(PISANU)

di concerto con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Presentato il 25 giugno 2004

(Relatori: SELVA, per la III Commissione
LAVAGNINI, per la IV Commissione)


NOTA:  Le Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), l'8 luglio 2004, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5088 e rilevato che:

            esso reca un contenuto omogeneo, volto a prorogare la partecipazione di personale italiano alle varie missioni internazionali che vedono impegnato il nostro Paese, introducendo o rinviando alla normativa strumentale al loro svolgimento;

            nel disciplinare la materia delle missioni internazionali, il provvedimento in esame reca numerosi rinvii alla legislazione vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, in conseguenza della carenza - rilevata più volte dal Comitato in occasione dell'esame dei precedenti decreti-legge sulla materia - di una normativa unitaria che regolamenti i profili giuridico-economici delle missioni stesse;

            confermando l'inversione di tendenza rispetto ai decreti-legge n. 64 del 2002 e n. 4 del 2003 (già iniziata con il decreto-legge n. 165 del 2003), esso indica in maniera specifica denominazione e luogo di svolgimento delle missioni prorogate; disciplina l'indennità di missione rinviando direttamente alla normativa di settore e non ai decreti-legge che hanno disciplinato le precedenti missioni; rinvia alla disciplina disposta dai decreti-legge n. 451 del 2001 e n. 165 del 2003 indicando espressamente gli articoli di tali decreti, contribuendo a porre le basi di una futura disciplina stabilmente applicabile alle missioni di contingenti militari all'estero;

            reca disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, all'articolo 1, comma 3, ed all'articolo 6, comma 1, ove si autorizzano rispettivamente il Ministero degli affari esteri ed il comandante del contingente militare in Iraq a ricorrere, nei casi di necessità ed urgenza, «ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato»)

            reca, all'articolo 11, ove si autorizza l'ulteriore finanziamento dello studio epidemiologico disposto dal decreto-legge n, 9 del 2004, un erroneo riferimento all'articolo 13-bis, che sarebbe opportuno sostituire con il corretto riferimento all'articolo 13-ter del citato decreto n. 9;

            contiene, all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, norme relative alla missione in territorio iracheno, che troverebbero più opportuna collocazione all'interno del Capo I del decreto;

            è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

 

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            non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare».


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5088 del Governo, di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2004, n. 160, che dispone la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «difesa e Forze armate» e «sistema tributario e contabile dello Stato», che, rispettivamente, le lettere a), d) ed e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            osservato, altresì, che le disposizioni recate dall'articolo 10 appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», la cui disciplina è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, mentre quelle di cui all'articolo 11 sembrano riconducibili alla materia «tutela della salute», affidata alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La Commissione Giustizia,

            esaminato il disegno di legge C.  5088;

            sottolineata l'esigenza di adeguare quanto prima i codici penali militari ai princìpi costituzionali;

            premesso che andrebbe attentamente valutata l'opportunità di applicare al personale militare impegnato nelle missioni internazionali, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, il codice penale militare di guerra e l'opportunità di attribuire la competenza territoriale al Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, per i reati commessi dallo straniero in territorio afghano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni militari che si svolgono in quegli stati;

esprime, per le parti di propria competenza,

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

            considerato che;

            l'articolo 1-bis del disegno di legge di conversione del decreto-legge, il quale interviene nella individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 302 del 1990, pur avendo carattere interpretativo, sembra riferirsi anche a situazioni che si possono determinare successivamente alla data di conversione del provvedimento;

            conseguentemente, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1-bis appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri anche negli esercizi successivi a quello in corso, per cui la relativa copertura finanziaria non può riferirsi esclusivamente al 2004;

 

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            sotto il profilo formale, la configurazione dell'onere derivante dalle medesime disposizioni in termini di mera previsione di spesa e il conseguente inserimento della clausola di salvaguardia di cui al comma 5 non sembrano coerenti con l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dello stesso articolo 1-bis;

            la disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge appare suscettibile di determinare oneri non quantificati, né coperti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            provvedano le Commissioni di merito ad assicurare adeguata copertura finanziaria agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis del disegno di legge di conversione del decreto-legge, con riferimento agli esercizi successivi al 2004, attingendo a risorse di parte corrente, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, ovvero a riformulare il medesimo articolo 1-bis allo scopo di limitarne l'applicazione al solo esercizio in corso;

            all'articolo 12, sia soppresso il comma 1-bis.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

NULLA OSTA


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
del disegno di legge

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TESTO
delle Commissioni

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Art. 1.

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

      1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, è convertito il legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.      2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

      All'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

      «2-bis. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo è assicurato ogni contributo al fine di garantire il rispetto dei diritti umani».

      All'articolo 4:

          al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 284.984.563 per l'anno 2004»;

          i commi da 2 a 8 sono soppressi.

      L'articolo 5 è soppresso.

      All'articolo 6:

          al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2004»;

          al comma 2, dopo le parole: «euro 556.788», sono inserite le seguenti: «per l'anno 2004»;

          i commi 4 e 5 sono soppressi.

      All'articolo 7:

          al comma 1, le parole da: «agli articoli» fino a: «5, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 1»;

          al comma 2, le parole da: «agli articoli 4, commi 1, 2 e 3», fino a: «Afghanistan» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 1»;

          i commi 4 e 5 sono soppressi.

      All'articolo 10:

          al comma 1, le parole: «commi 1, 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1,»;

          al comma 2, le parole: «afgano o» sono soppresse e le parole: «commi 1, 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1,»;

          il comma 4 è soppresso.

      L'articolo 11 è soppresso.

 

Pag. 8

      All'articolo 12;

          al comma 1, le parole: «14, commi 1, 2, 4, 5 e 7» sono soppresse.

      All'articolo 13:

          al comma 2, la cifra: «609.078.895» è sostituita dalla seguente: «289.549.823».

 

Pag. 9

DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2004, N. 160

 

Pag. 10-11


Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2004.
 

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalle Commissioni

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visto il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali e disposizioni in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero;

        Viste le Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla crisi irachena e, in particolare, la Risoluzione n. 1546 dell'8 giugno 2004;

        Viste le Risoluzioni n. 6-00095 e n. 6-00062 approvate, rispettivamente, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 20 maggio 2004, a seguito delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a garantire la prosecuzione della partecipazione italiana al processo di stabilizzazione democratica e di ricostruzione dell'Iraq, nonché la prosecuzione (in condizioni di sicurezza) degli interventi umanitari a sostegno della popolazione;

        Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana ad altre operazioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;


Pag. 12-13

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
MISSIONE UMANITARIA, DI STABILIZZAZIONE
E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ

Capo I
MISSIONE UMANITARIA, DI STABILIZZAZIONE
E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ

Articolo 1.
(Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq).

Articolo 1.
(Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di euro 20.925.066 per la realizzazione di una missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.

        1. Identico.

        2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:        2. Identico.

            a) al sostegno al settore sanitario per contribuire all'attività di assistenza alla popolazione;

            b) al sostegno istituzionale e tecnico;

            c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area meridionale dell'Iraq;

            d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

 

        2-bis. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo è assicurato ogni contributo al fine di garantire il rispetto dei diritti umani.

        3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.        3. Identico.

Pag. 14-15

Articolo 2.
(Organizzazione della missione).

Articolo 2.
(Organizzazione della missione).

        1. Al Capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui all'articolo 1.

        Identico.

        2. Per il coordinamento e la realizzazione delle attività della missione, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, il Capo della rappresentanza diplomatica italiana si avvale temporaneamente anche della struttura operante a Baghdad ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Articolo 3.
(Rinvii normativi).

Articolo 3.
(Rinvii normativi).

        1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al presente Capo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.

        Identico.

        2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Capo II
PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA
A MISSIONI INTERNAZIONALI

Capo II
PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA
A MISSIONI INTERNAZIONALI

Articolo 4.
(Termini relativi alla partecipazione di personale
militare e civile a missioni internazionali).

Articolo 4.
(Termini relativi alla partecipazione di personale
militare e civile a missioni internazionali).

        1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq, per la quale è autorizzata la spesa di euro 284.984.563 per l'anno 2004.

        1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq, per la quale è autorizzata la spesa di euro 284.984.563 per l'anno 2004. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 284.984.563 per l'anno 2004.


Pag. 16-17
        2. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, per le quali è autorizzata la spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004.        Soppresso.
        3. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale International Security Assistance Force-ISAF, per la quale è autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004.        Soppresso.
        4. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali, per le quali è autorizzata la spesa di euro 191.175.425 per l'anno 2004:        Soppresso.

            a) Joint Forge in Bosnia e missione Over the Horizon Force ad essa collegata;

            b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;

            c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

            d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;

            e) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.

        5. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, per la quale è autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno 2004.

        Soppresso.

        6. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), per la quale è autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno 2004.        Soppresso.
        7. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE), per la quale è autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno 2004.        Soppresso.

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        8. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il Sudan, per la quale è autorizzata la spesa di euro 127.721 per l'anno 2004.        Soppresso.

Articolo 5.
(Termini relativi alla partecipazione di personale
delle Forze di polizia a missioni internazionali).

        Soppresso.

        1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), per la quale è autorizzata la spesa di euro 1.055.187 per l'anno 2004.

        

        2. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, per i quali è autorizzata la spesa di euro 4.213.903 per l'anno 2004.
        3. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, per la quale è autorizzata la spesa di euro 1.734.632 per l'anno 2004.
        4. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima, per la quale è autorizzata la spesa di euro 407.436 per l'anno 2004.

Articolo 6.
(Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali).

Articolo 6.
(Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali).

        1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 1, il comandante del contingente militare in Iraq è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per impegni di spesa

        1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 1, il comandante del contingente militare in Iraq è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per impegni di spesa


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unitari non superiori a euro 250.000, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali.unitari non superiori a euro 250.000, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2004.
      2. Nell'ambito della missione di cui all'articolo 1 e nei limiti temporali dallo stesso previsti, è autorizzata la spesa di euro 556.788 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno e alla formazione del personale delle Forze armate irachene.       2. Nell'ambito della missione di cui all'articolo 1 e nei limiti temporali dallo stesso previsti, è autorizzata la spesa di euro 556.788 per l'anno 2004 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno e alla formazione del personale delle Forze armate irachene.
        3. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia, della Delegazione diplomatica speciale e del Consolato generale, è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 8.472 per l'anno 2004.        3. Identico.
        4. Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 1.240.205 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.        Soppresso.
        5. Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 83.329 per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria albanese da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale in Albania.        Soppresso.

Articolo 7.
(Indennità di missione).

Articolo 7.
(Indennità di missione).

        1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 4, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8, e 5, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

        1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui all'articolo 4, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.


Pag. 22-23
        2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 3, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.        2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 4, comma 1, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
        3. L'indennità di cui al comma 1, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, è corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 6, comma 2, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

        3. Identico.

        4. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.        Soppresso.
        5. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 5, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.        Soppresso.

Articolo 8.
(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali).

Articolo 8.
(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali).

        1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

        Identico.

Articolo 9.
(Disposizioni in materia contabile).

Articolo 9.
(Disposizioni in materia contabile).

        1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 13 del presente decreto.

        Identico.


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Articolo 10.
(Disposizioni in materia penale).

Articolo 10.
(Disposizioni in materia penale).

        1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 3, e 6, comma 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

        1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 6, comma 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

        2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 3, e 6, comma 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.        2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 6, comma 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
        3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.        3. Identico.
        4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 4, commi 4, 5, 6, 7 e 8, 5, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.        Soppresso.

Articolo 11.
(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria).

        Soppresso.

        1. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 800.000 per l'anno 2004, per la realizzazione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

        

Articolo 12.
(Rinvii normativi).

Articolo 12.
(Rinvii normativi).

        1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente Capo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

        1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente Capo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.


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Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13.
(Copertura finanziaria).

Articolo 13.
(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I, pari complessivamente ad euro 20.925.066 per l'anno 2004, si provvede per euro 18.425.066 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per euro 2.500.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

        1. Identico.

        2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II, pari complessivamente ad euro 609.078.895 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.        2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II, pari complessivamente ad euro 289.549.823 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.        3. Identico.

Articolo 14.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 24 giugno 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Frattini, Ministro degli affari esteri.
Martino, Ministro della difesa.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Castelli, Ministro della giustizia.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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