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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5079 |
1. È istituita la figura professionale di funzionario giudiziario per l'espletamento delle attività amministrative in materia civile e penale indicate dagli articoli 8 e 9.
2. Possono espletare le attività di competenza del funzionario giudiziario i funzionari di cancelleria in servizio presso le articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione giudiziaria, di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
3. Il personale di cui al comma 2 può presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo organico dei funzionari giudiziari, di cui all'articolo 3, entro e non oltre i termini stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 13.
4. All'atto della presentazione della domanda di cui al comma 3, i soggetti interessati possono chiedere di mantenere il ruolo di direzione e coordinamento dei servizi cui erano preposti nella sede di appartenenza.
1. Gli uffici del funzionario giudiziario hanno sede presso tutti gli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
1. Il funzionario giudiziario è nominato con decreto del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, da adottare entro un mese dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 1.
2. Il ruolo organico dei funzionari giudiziari è fissato, in sede di prima attuazione della presente legge, nel limite massimo di 2.500 unità, salvo ampliamento successivo, da determinare con decreto del Ministro della giustizia.
3. Il funzionario giudiziario assume possesso dell'ufficio entro un mese dalla data di comunicazione della nomina, a pena di decadenza.
4. In caso di vacanza dell'ufficio del funzionario giudiziario o di impedimento dello stesso, le funzioni sono svolte da altro funzionario dello stesso ruolo in servizio nello stesso circondario.
5. Se la vacanza o l'impedimento di cui al comma 4 si protrae per oltre sei mesi si provvede a nuova designazione.
1. Per la nomina a funzionario giudiziario sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) non avere riportato condanne per qualsiasi delitto non colposo; non avere procedimenti penali in corso al momento della nomina in ruolo; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
c) essere in possesso della laurea in giurisprudenza o laurea equipollente, ferma restando, in sede di prima attuazione
2. La nomina a funzionario giudiziario deve essere effettuata, previo accertamento dei requisiti di cui al comma 1, a favore di funzionari capaci di assolvere degnamente, per prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni previste dalla presente legge.
3. Il Ministro della giustizia, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina il punteggio da attribuire ai seguenti titoli di preferenza:
a) superamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di attività professionali e alla docenza in ambito giuridico ed economico;
b) superamento di corsi di specializzazione o di perfezionamento o master post-universitari in materie giuridico-economiche, conseguiti presso università o istituti riconosciuti dello Stato, o di un Paese membro dell'Unione europea, ovvero di un Paese con il quale vige un accordo di reciprocità per il riconoscimento dei titoli di studio;
c) conoscenza di due lingue parlate in Stati membri dell'Unione europea;
d) buona conoscenza e utilizzo dei sistemi informatici.
1. Il Ministero della giustizia organizza periodicamente corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i funzionari
1. Al funzionario giudiziario si applicano le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. I funzionari giudiziari mantengono lo status di impiegati civili dello Stato, appartenenti all'amministrazione della giustizia, e sono sottoposti al trattamento giuridico ed economico previsto per gli stessi impiegati.
2. Ai funzionari giudiziari spettano lo stipendio tabellare e le indennità accessorie, compresa l'indennità di amministrazione, previsti per i profili di appartenenza.
3. Ai funzionari giudiziari spetta altresì un'indennità integrativa annuale di posizione pari a 6.000 euro al netto delle trattenute previdenziali e fiscali, valida ai fini pensionistici.
4. All'adeguamento dell'indennità di cui al comma 3 si provvede in sede di contrattazione decentrata ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
5. Il funzionario giudiziario immesso nel ruolo, che abbia svolto per cinque anni l'attività di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge e per tre anni le attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 1, in deroga alle norme che disciplinano l'accesso alla dirigenza, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può accedere, nell'ambito delle
1. Sono trasferite al funzionario giudiziario in materia civile le seguenti funzioni di natura amministrativa:
a) la nomina di arbitro ai sensi degli articoli 810, secondo comma, 811 e 813, terzo comma, del codice di procedura civile;
b) il deposito del lodo ai sensi dell'articolo 825, terzo comma, del codice di procedura civile;
c) la formazione e revisione dell'albo dei consulenti tecnici ai sensi degli articoli da 14 a 21 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368;
d) l'iscrizione di periodici e quotidiani nel relativo registro, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;
e) i provvedimenti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni;
f) i provvedimenti relativi alle esecuzioni mobiliari e immobiliari, fatta salva la fase di opposizione, ai sensi dei capi II e IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile;
g) l'emissione di decreti ingiuntivi ai sensi degli articoli 641, 647 e 654 del codice di procedura civile;
h) i provvedimenti relativi all'apertura delle successioni di cui agli articoli 747, primo, terzo e quarto comma, e 783, primo comma, del codice di procedura civile;
i) la legalizzazione di atti e documenti per l'estero, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
l) le competenze in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, previste dall'articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
m) i provvedimenti relativi all'apposizione e alla rimozione dei sigilli, di cui al capo II del titolo IV del libro IV del codice di procedura civile;
n) l'apertura di cassette di sicurezza ai sensi degli articoli 1840 e 1841 del codice civile;
o) i provvedimenti in materia di copia e collazione di atti pubblici di cui agli articoli da 743 a 746 del codice di procedura civile;
p) le attività di cui all'articolo 2016 del codice civile in materia di ammortamento di titoli;
q) la correzione di errori materiali nei casi di cui agli articoli 287 e 288 del codice di procedura civile.
1. Sono trasferite al funzionario giudiziario in materia penale le seguenti funzioni di natura amministrativa:
a) le competenze in materia di casellario giudiziale previste dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
b) la liquidazione dei compensi, ai sensi dell'articolo 232 del codice di procedura penale e degli articoli 82, 83, 104, 105, 115, 116, 117, 118, 141, 142, 143, 168, 169 e 171 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;
c) i provvedimenti previsti dagli articoli 151 e 154 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
d) i provvedimenti in materia di stato civile previsti dagli articoli 31, 32, 34, 48, 49, comma 3, 59, 75, 76, 77, 78, 95, 96, 98 e 100 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
e) il procedimento per la scelta dei giudici popolari, di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 30, 32 e 33 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni.
1. I provvedimenti del funzionario giudiziario sono impugnabili dinanzi all'autorità
1. Gli affari pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie attribuite alla competenza del funzionario giudiziario ai sensi degli articoli 8 e 9 sono disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti prima della predetta data, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13.
1. In tutte le disposizioni di legge richiamate dagli articoli 8 e 9, le parole: «giudice», «pubblico ministero», «procuratore della Repubblica», «presidente del tribunale», «tribunale» devono intendersi sostituite rispettivamente dalle seguenti: «funzionario giudiziario» e «ufficio del funzionario giudiziario».
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge.
1. Per gli atti e per i provvedimenti di competenza del funzionario giudiziario, per ciascun grado del giudizio, è dovuto il contributo unificato di iscrizione al ruolo, previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, incrementato di 3 euro.
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