PDL 5020
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5020
|
Pag. 1
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CASTELLANI, MIGLIORI, GIANNI MANCUSO,
GIULIO CONTI, PORCU
Disposizioni in materia di equo indennizzo a favore dei soggetti danneggiati in maniera permanente e irreversibile a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati
Presentata il 20 maggio 2004
Onorevoli Colleghi! - Con la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati» il Parlamento ha compiuto allora una scelta di civiltà.
Infatti ammettendo una responsabilità pubblica con conseguente provvedimento normativo di sostegno nei confronti di cittadini fisicamente e/o psichicamente menomati, o resi perennemente infermi a causa di vaccinazioni rese obbligatorie dall'autorità sanitaria, si è inteso colmare almeno moralmente una ingiustizia.
È bene ricordare in proposito la sentenza della Corte costituzionale 14-22 giugno 1990, n. 307, da cui di fatto è originata la citata legge n. 210 del 1992.
Con tale sentenza la Corte, infatti, dichiarò l'illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (obbligatorietà della vaccinazione antipoliomelitica) nella parte in cui non prevedeva a carico dello Stato un'equa indennità per il caso di danno derivante da vaccinazione obbligatoria, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 2043 del codice civile.
La legge n. 210 del 1992, infatti, in ottemperanza a questa sentenza della Corte ha previsto, tra l'altro, l'erogazione
Pag. 2
agli aventi diritto di un assegno reversibile per quindici anni o l'erogazione di un assegno
una tantum.
È evidente come la somma prevista dal legislatore dodici anni fa avesse una sua logica legata al contesto economico di allora; è altrettanto evidente però che questa misura di indennizzo risulta oggi estremamente esigua e non sufficiente a rispondere al danno causato inteso come danno esistenziale, patrimoniale, morale e biologico.
Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge intendiamo dare risposte concrete a questi sfortunati soggetti e alle loro famiglie.
Pag. 3
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto un ulteriore equo indennizzo che comprende tutte le voci del danno, inteso come danno esistenziale, patrimoniale, morale e biologico valutato dalla commissione paritetica di cui all'articolo 2 della presente legge in relazione alla classificazione già assegnata ai medesimi soggetti dalla Commissione medico-ospedaliera ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 210 del 1992.
2. L'ulteriore equo indennizzo previsto dal comma 1 è corrisposto all'interessato a titolo vitalizio, o, se l'interessato è un minore o incapace di intendere e di volere, ai congiunti conviventi che gli prestano assistenza continuativa.
3. L'ulteriore equo indennizzo è quantificato nella misura di 3.000 euro mensili. Tale indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.
4. In caso di premorienza del soggetto danneggiato da vaccinazioni l'ulteriore equo indennizzo di cui al presente articolo è erogabile ai congiunti per un periodo di quindici anni.
Art. 2.
1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una commissione paritetica per la valutazione dei danni e dei risarcimenti relativi a soggetti danneggiati da vaccinazioni.
2. La commissione paritetica, i cui membri sono nominati dal Ministro della salute, è composta da:
a) due rappresentanti designati dalle associazioni dei soggetti danneggiati da
Pag. 4
vaccinazioni, già costituite da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) due pediatri esperti nel settore delle vaccinazioni;
c) due neurologi;
d) due fisiatri;
e) due medici legali;
f) due rappresentanti del Ministero della salute.
3. La commissione paritetica individua criteri uniformi per la definizione delle transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati da vaccinazioni.
Art. 3.
1. Le istanze amministrative di richiesta di ulteriore equo indennizzo ai sensi della presente legge e qualsiasi atto di diffida e di risarcimento del danno inoltrati dagli interessati sono trasmessi alla commissione paritetica dei cui all'articolo 2.