|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5093 |
La presente relazione quantifica gli oneri e le entrate recate dalle disposizioni della proposta di legge in esame.
Articolo 1 (Spese agevolate). - Le norme prevedono agevolazioni da fruire mediante l'utilizzo di crediti di imposta nelle seguenti misure:
spese di manutenzione delle infrastrutture portuali della navigazione interna e di quelle utilizzate per i servizi connessi, nella misura del 50 per cento fino ad un massimo di 50.000 euro (comma 1);
spese per l'acquisto di natanti per il trasporto merci e persone nelle acque interne, nella misura del 50 per cento fino ad un importo massimo di un milione di euro, da ripartire in dieci anni (comma 2);
spese per la riconversione e la riqualificazione dei natanti di cui al punto precedente già di proprietà dell'impresa, nella misura del 50 per cento fino ad un massimo di 500.000 euro, da ripartire in cinque anni (comma 2).
Ai fini di una valutazione degli oneri, può prospettarsi quanto segue.
Detrazione delle spese di manutenzione delle infrastrutture portuali e per i servizi connessi.
I costi di produzione complessivi delle gestioni in concessione di navigazione interna, riferiti al sistema idroviario padano-veneto sono vicini allo zero, è pertanto da ritenere che gli oneri erariali relativi non saranno significativi, comunque prudenzialmente quantificabili in 100.000 euro per ognuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
Agevolazione delle spese per l'acquisto dei natanti e loro riqualificazione.
Dai dati sulla recente dinamica del numero di unità adibite al trasporto di merci e passeggeri nelle acque interne, si evince una sostanziale stabilità nella consistenza di tali unità. Tenendo conto degli interventi sostitutivi e di esigenze di prudenzialità nella quantificazione degli oneri, può ipotizzarsi che gli incentivi portino all'acquisto di dieci nuove unità annue per i primi tre anni (di un valore unitario di circa 5 milioni di euro), salvo poi diventare marginale l'acquisto di nuove unità navali, non essendoci le condizioni
Maggiori entrate.
La struttura dell'intervento è per la sua stessa natura caratterizzata dall'avere una diretta correlazione tra il sostenimento dei costi da parte dello Stato e un ritorno, almeno parziale, all'erario stesso in funzione dell'imponibile fiscale creato in termini di incrementi di fatturato (IVA) e redditi (imposte dirette) a seguito della riattivazione di un settore che al momento è stagnante, sostanzialmente assente in quanto evidentemente non allettante in termini di redditività. La stima di acquisto di dieci nuove unità navali per anno deriva dalle condizioni di redditività che il presente intervento va a ricreare, sia nella fase di acquisto e di manutenzione delle unità che nella successiva fase di gestione del traffico. Deve quindi quantificarsi il maggior gettito fiscale ritraibile.
IVA: prudenzialmente non viene quantificato in quanto l'effetto finale sul consumatore, soggetto passivo dell'imposta, ovvero come accumulo di valore aggiunto sottoposto a tassazione per le imprese, non appare di immediata e certa stima.
Imposizione diretta (IRPEF ed IRES; IRAP): si avrà una ricaduta direttamente proporzionale alle agevolazioni concesse, anche in ragione dell'imposizione fiscale cui gli stessi crediti di imposta saranno sottoposti in capo alle imprese percipienti (il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
Articolo 2 (Esenzione dalle accise). - La norma esenta dall'accisa sugli oli minerali il carburante utilizzato per il trasporto dei viaggiatori nella navigazione in acque interne, escluse le imbarcazioni private da diporto e per le attività complementari finalizzate alla navigazione.
In proposito si segnala che le minori entrate per l'erario a titolo di accisa sarebbero in parte recuperate in termini di imposte dirette. Infatti, l'accisa incide sul costo del carburante che è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa.
Non considerando, a titolo prudenziale, tale effetto indiretto, si stima un minore gettito annuo complessivo di circa 5,2 milioni di euro, di cui 4,3 milioni di euro a titolo di accisa e 0,9 milioni di euro a titolo di IVA.
La stima si basa su un consumo annuo di carburante di circa 11,3 milioni di litri (il dato è di fonte UNII e comprende, oltre il trasporto lagunare, anche il carburante utilizzato dalle house boat, 46.000 litri annui).
Articolo 3 (Contributo per il trasporto nelle acque interne). - La norma estende la disposizione del comma 5 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002 (cosiddetto «collegato infrastrutture e trasporti») alle imprese che si impegnano a realizzare un quantitativo minimo annuo di navi o di chiatte per la navigazione interna complete di trasporto combinato o di trasporto di merci pericolose.
A tale fine, l'onere di competenza a carico dello Stato è determinato in ragione del Fondo istituito che viene dotato di risorse per 40 milioni di euro per ognuno degli anni in esame. L'individuazione della copertura e lo stanziamento del Fondo sono determinati attraverso una autorizzazione di spesa ordinaria (per il triennio
Articolo 4 (Agevolazioni per il trasporto nelle acque interne). - La norma estende la disposizione del comma 5 dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle imprese che effettuano nelle acque interne il trasporto di merci, di persone, senza alloggio, con natanti fino a 300 tonnellate di stazza.
La norma citata prevede, per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto terzi, le seguenti deduzioni forfetarie ai fini della determinazione del reddito d'impresa:
deduzione di 7,75 euro per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di 15,49 euro per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta per una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi;
una deduzione forfetaria annua di 154,94 euro per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi.
In sede di stima del costo dell'estensione dell'agevolazione già in vigore per le imprese che effettuano autotrasporto per conto terzi si è considerata la sola deduzione forfetaria annua in quanto commisurata ad un parametro dimensionale dei mezzi utilizzati.
L'onere si stima in circa 150.000 euro annui per competenza, ipotizzando che i natanti interessati rappresentino il 70 per cento dei natanti che effettuano trasporto di merci e persone nelle acque interne.
Articolo 5 (Spese di ricerca per la navigazione interna). - La norma prevede che il contributo sulle spese sostenute per uno specifico programma straordinario di ricerca, di cui al comma 1 dell'articolo 35 della legge n. 166 del 2002, possa essere concesso anche al fine di favorire lo sviluppo della navigazione interna.
È previsto uno stanziamento di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006.
Articolo 6 (Interventi in materia di IVA). - La norma prevede la riduzione dal 20 per cento al 10 per cento dell'aliquota IVA sulle operazioni di costruzione e manutenzione opere e strutture della navigazione interna, finanziate con risorse pubbliche.
Ai fini di una valutazione di massima dei relativi oneri si può considerare quanto segue:
secondo quanto indicato nel Conto nazionale dei trasporti, anno 2001, le autorizzazioni di spesa statale per investimenti in infrastrutture destinate alle idrovie e alla navigazione interna ammontano, nell'anno 2003, a 44 milioni di euro;
si può stimare, in via prudenziale, che la spesa per investimenti nelle richiamate infrastrutture sostenuta dallo Stato rappresenti il 70 per cento della spesa nazionale.
Pertanto, ipotizzando investimenti complessivi annui pari a 60 milioni di euro, il minor gettito IVA derivante dalla riduzione di 10 punti percentuali dell'aliquota applicata può essere stimato in 6 milioni di euro annui di competenza.
Si tratta di un effetto solo virtuale in quanto il consumatore finale (reale soggetto passivo dell'imposta) è la pubblica amministrazione che potrà quindi prevedere una minore spesa. Trattandosi infatti di opere pubbliche alla minore IVA introitata corrisponde una minore spesa. Le somme risparmiate, almeno con riguardo a quelle già stanziate, rimarranno nella disponibilità degli enti attuatori in un momento particolarmente delicato per il decollo del sistema idroviario: si fa riferimento alle risorse aggiuntive previste dalla legge finanziaria 2004, legge n. 350 del 2003 (autorizzazione di impegno di spesa pari a 20 milioni di euro annui per quindici anni al lordo degli interessi) consentendo la completa riqualificazione del sistema idroviario e garantendo in prospettiva la funzionalità del sistema sotto il profilo tecnico ed economico.
Articolo 7 (Salvaguardia dell'occupazione nel cabotaggio fluviale). - L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, ha previsto a decorrere dal 1998, per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge per il personale imbarcato su navi iscritte nel registro internazionale.
La norma in esame estende i benefìci di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 457 del 1997, nel limite del 43 per cento, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, il cabotaggio fluviale, nei limiti previsti dalla legge finanziaria 2001, legge n. 388 del 2000, e dalla legge finanziaria 2004, legge n. 350 del 2003.
Si può stimare un onere annuo per competenza pari ad un valore arrotondato di circa 800.000 euro sulla base di un monte retributivo annuo di circa 5 milioni di euro, di un'aliquota contributiva media del 37 per cento e dell'agevolazione prevista pari al 43 per cento.
Articolo 8 (Copertura finanziaria). - Le stime riportate portano ad un riepilogo degli oneri di competenza così come riassunti nella tabella che segue.
| Articolo 1 - Spese agevolate
| 1,85 | 2,85 | 3,85 | Articolo 2 - Esenzione dalle accise
| 5,2 | 5,2 | 5,2 | Articolo 3 - Contributo per il trasporto nelle acque interne
| 40 | 40 | 40 | Articolo 4 - Agevolazioni per il trasporto nelle acque interne
| 0,15 | 0,15 | 0,15 | Articolo 5 - Spese di ricerca per la navigazione interna
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | Articolo 6, comma 1 - Riduzione aliquota IVA
| 6 | 6 | 6 | Articolo 7 - Salvaguardia dell'occupazione nel cabotaggio fluviale
| 0,8 | 0,8 | 0,8 | Totale . . .
| 54,1 | 55,1 | 56,1 | |
La copertura viene garantita mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1. In relazione alle spese sostenute, nell'ambito di attività d'impresa, per la manutenzione delle infrastrutture portuali della navigazione interna e di quelle utilizzate per i servizi connessi è riconosciuto un credito d'imposta non rimborsabile nella misura del 50 per cento dell'importo delle relative fatture fino a un massimo di 50.000 euro.
2. In relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei natanti fluviali e fluviomarittimi adibiti al trasporto di merci e di persone nelle acque interne è riconosciuto un credito d'imposta non rimborsabile nella misura del 50 per cento dell'importo delle relative fatture fino a un massimo di 1.000.000 di euro, da ripartire in dieci anni. Per la riconversione e la riqualificazione di natanti già di proprietà dell'impresa, è riconosciuto un credito d'imposta non rimborsabile nella misura del 50 per cento e fino a un massimo di 500.000 euro per unità navale, da ripartire in cinque anni.
3. Per avere diritto al credito d'imposta gli interessati devono presentare domanda al competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella quale il richiedente si impegna ad operare sul sistema idroviario per almeno cinque anni ed a rendicontare, oltre le spese, la loro inerenza alla attività svolta sul sistema idroviario. Il diritto di utilizzo del credito d'imposta è riconosciuto, previa verifica della conformità degli interventi ai requisiti richiesti, nei limiti delle risorse finanziarie previste.
4. Le agevolazioni previste dal presente articolo si applicano esclusivamente con riferimento al sistema idroviario padano-veneto, come definito dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
1. Il punto 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:
«3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, escluse le imbarcazioni private da diporto, per il dragaggio di porti e vie navigabili ed attività complementari finalizzate alla navigazione [1]».
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«5-bis. Alle medesime condizioni e modalità previste dal comma 5 è riconosciuto un contributo in funzione delle navi-chilometro alle imprese che si impegnano contrattualmente per il triennio 2004-2006 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un'impresa di navigazione interna a realizzare un quantitativo minimo annuo di navi o di chiatte per la navigazione interna complete di trasporto combinato o di merci pericolose. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore,
2. La misura del contributo e le modalità di attuazione del comma 5-bis dell'articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo attribuite ai sensi del comma 3.
3. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo denominato «Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo della navigazione in acque interne» per il quale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Il Fondo può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«5-bis. L'agevolazione prevista nel comma 5 è accordata alle imprese che
1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge 1o agosto 2002, n. 166, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle medesime condizioni previste dal periodo precedente, è concesso un contributo sulle spese sostenute per uno specifico programma straordinario di ricerca per lo sviluppo della navigazione interna, da completare entro l'anno 2006».
2. Al comma 3 dell'articolo 35 della legge 1o agosto 2002, n. 166, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le attività di ricerca di cui al secondo periodo del comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».
1. Alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-septiesdecies), è aggiunto il seguente:
«127-octiesdecies) costruzione e manutenzione di opere e strutture della navigazione interna finanziate con risorse pubbliche».
1. I benefìci di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite del 43 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano,
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 54,1 milioni di euro per il 2004, in 55,1 milioni di euro per il 2005 e in 56,1 milioni di euro per il 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
|