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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5120 |
1. È istituito l'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» destinato a dare una particolare attestazione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, agli inviati speciali della stampa a diffusione nazionale morti, o che abbiano subito comprovati e gravi danni fisici o psicologici,
1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
1. Gli insigniti, o i loro congiunti, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di conferimento dell'onorificenza da parte del Presidente della Repubblica, hanno il diritto di fregiarsene in occasione di festività nazionali e di altri importanti eventi.
1. Le onorificenze di cui alla presente legge non producono effetti economici su pensioni, assegni o indennità di qualsiasi natura che sono o saranno percepite dagli aventi diritto.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti, emana con proprio decreto le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge.
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