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PDL 5122
XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5122


 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 6 luglio 2004 (v. stampato Senato n. 2983)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro della salute
(SIRCHIA)

di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

e con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 luglio 2004
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2004, N. 144

        All'articolo 1:

          al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n.147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n.200, sono differiti al 31 dicembre 2004»;

            dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

        «3-bis. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive rientranti tra quelle di cui al comma 3-ter e recapitanti in laguna di Venezia non necessitano di alcuna autorizzazione agli scarichi.
        3-ter. Sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.
        3-quater. I titolari degli scarichi di cui al comma 3-bis devono presentare entro centottanta giorni i piani di adeguamento al Magistrato alle acque.
        3-quinquies. La validazione dei piani di adeguamento di cui al comma 3-quater è affidata al Magistrato alle acque il quale avvalendosi di una conferenza di servizi deve esprimersi secondo il regolamento previsto dalla stessa».


Decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2004.
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica
Differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.470, recante attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione;
        Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n.185, con il quale, tra l'altro, è stato consentito alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.470, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione;
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ulteriormente prorogare la facoltà prevista dal citato decreto-legge n.109 del 1993, tenuto conto del perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004;
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Differimento termini ossigeno disciolto).
Articolo 1.
(Differimento termini ossigeno disciolto).
        1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è differita al 31 dicembre 2006.         1. Identico.

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        2. La disciplina di cui al comma 1 è assicurata dall'approvazione o dall'aggiornamento dei piani d'ambito, che devono contenere le misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione, volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli obiettivi di qualità di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e dal rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia.        2. La disciplina di cui al comma 1 è assicurata dall'approvazione o dall'aggiornamento dei piani d'ambito, che devono contenere le misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione, volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli obiettivi di qualità di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e dal rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia. I termini di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n.147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n.200, sono differiti al 31 dicembre 2004.
        3. Al fine di verificare le misure di cui al comma 2, tutti i piani sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le medesime misure devono essere contenute nei piani di tutela che le regioni approvano e trasmettono entro il 31 dicembre 2004 al medesimo Ministero.        3. Identico.
         3-bis. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive rientranti tra quelle di cui al comma 3-ter e recapitanti in laguna di Venezia non necessitano di alcuna autorizzazione agli scarichi.
         3-ter. Sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.
         3-quater. I titolari degli scarichi di cui al comma 3-bis devono presentare entro centottanta giorni i piani di adeguamento al Magistrato alle acque.
         3-quinquies. La validazione dei piani di adeguamento di cui al comma 3-quater è affidata al Magistrato alle acque il quale avvalendosi di una conferenza di servizi deve esprimersi secondo il regolamento previsto dalla stessa.
Articolo 2.
(Entrata in vigore).
        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


        Dato a Roma, addì 4 giugno 2004.

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sirchia, Ministro della salute.
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
La Loggia, Ministro per gli affari regionali.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

    
    

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