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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5122 |
1. Il decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
All'articolo 1:
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n.147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n.200, sono differiti al 31 dicembre 2004»;
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive rientranti tra quelle di cui al comma 3-ter e recapitanti in laguna di Venezia non necessitano di alcuna autorizzazione agli scarichi.
3-ter. Sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.
3-quater. I titolari degli scarichi di cui al comma 3-bis devono presentare entro centottanta giorni i piani di adeguamento al Magistrato alle acque.
3-quinquies. La validazione dei piani di adeguamento di cui al comma 3-quater è affidata al Magistrato alle acque il quale avvalendosi di una conferenza di servizi deve esprimersi secondo il regolamento previsto dalla stessa».
Decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2004.
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Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
| Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.470, recante attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione; Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n.185, con il quale, tra l'altro, è stato consentito alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.470, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ulteriormente prorogare la facoltà prevista dal citato decreto-legge n.109 del 1993, tenuto conto del perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali;
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1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è differita al 31 dicembre 2006. |
1. Identico.
| Pag. 4 2. La disciplina di cui al comma 1 è assicurata dall'approvazione o dall'aggiornamento dei piani d'ambito, che devono contenere le misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione, volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli obiettivi di qualità di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e dal rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia. | 2. La disciplina di cui al comma 1 è assicurata dall'approvazione o dall'aggiornamento dei piani d'ambito, che devono contenere le misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione, volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli obiettivi di qualità di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e dal rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia. I termini di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n.147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n.200, sono differiti al 31 dicembre 2004. | 3. Al fine di verificare le misure di cui al comma 2, tutti i piani sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le medesime misure devono essere contenute nei piani di tutela che le regioni approvano e trasmettono entro il 31 dicembre 2004 al medesimo Ministero. | 3. Identico. | | 3-bis. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive rientranti tra quelle di cui al comma 3-ter e recapitanti in laguna di Venezia non necessitano di alcuna autorizzazione agli scarichi. | | 3-ter. Sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali. | | 3-quater. I titolari degli scarichi di cui al comma 3-bis devono presentare entro centottanta giorni i piani di adeguamento al Magistrato alle acque. | | 3-quinquies. La validazione dei piani di adeguamento di cui al comma 3-quater è affidata al Magistrato alle acque il quale avvalendosi di una conferenza di servizi deve esprimersi secondo il regolamento previsto dalla stessa. |
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
| Pag. 5 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Sirchia, Ministro della salute. Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La Loggia, Ministro per gli affari regionali. Visto, il Guardasigilli: Castelli.
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