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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5031 |
1. La presente legge reca norme in materia di autoambulanze, prevedendo, ai fini della loro standardizzazione, la definizione e la classificazione delle ambulanze, i requisiti minimi che le aziende produttrici devono possedere per la realizzazione delle stesse autoambulanze nonché i relativi atti e documenti da produrre agli organi competenti.
1. Le autoambulanze rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'articolo 54, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quali autoveicoli per uso speciale, distinti da particolari attrezzature, nonché all'articolo 203, comma 2, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Ai sensi dell'articolo 82 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, sono da considerare destinate ad uso proprio le autoambulanze di soccorso e trasporto in proprietà o in usufrutto di aziende sanitarie locali, di ospedali, di cliniche, della Croce rossa italiana e di associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute, ovvero acquistate da tali soggetti con patto di riservato dominio o prese in locazione con facoltà di acquisto. Nei casi diversi da quelli previsti dal periodo precedente, le autoambulanze di soccorso e trasporto sono da considerare ad uso privato per noleggio con conducente.
1. Le autoambulanze, in relazione alla loro massa, devono essere conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli della categoria internazionale M, di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e sono distinte in:
a) autoambulanze di massa complessiva non superiore a 3,5t.: categoria M1 o M2;
b) autoambulanze di massa complessiva superiore a 3,5t. e non superiore a 5t.: categoria M2;
c) autoambulanze di massa complessiva superiore a 5t.: categoria M3.
1. Le autoambulanze, come definite all'articolo 2, sono classificate dallo standard europeo EN 1789. Le autoambulanze sono suddivise nelle seguenti categorie:
a) A1): autoambulanza adatta al trasporto di un solo paziente;
b) A2): autoambulanza adatta al trasporto di uno o più pazienti su barelle o sedie portantine;
c) B): autoambulanza di soccorso;
d) C): unità mobile di terapia intensiva.
1. Le autoambulanze, come definite all'articolo 2 e classificate all'articolo 4, devono rispondere alle caratteristiche costruttive minime previste nell'allegato tecnico annesso alla presente legge.
1. Le aziende produttrici di autoambulanze sono tenute al rispetto delle norme riportate nell'allegato tecnico annesso alla presente legge e dei seguenti requisiti minimi:
a) possedere la certificazione del sistema qualità secondo le norme ISO 9000-2000;
b) essere in possesso del certificato rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicante l'attività esercitata nella sede legale come segue: «costruzione e allestimenti autoveicoli per attività sanitarie»;
c) avere nel proprio organico un laureato in ingegneria responsabile dell'ufficio tecnico o del progetto e del processo produttivo relativo alla realizzazione dell'ambulanza;
d) essere in grado di erogare assistenza post vendita mediante un punto proprio o convenzionato, ubicato nella provincia dove viene immatricolata l'autoambulanza.
1. La documentazione necessaria per le omologazioni delle autoambulanze da presentare ai competenti uffici provinciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. Eventuali modifiche strutturali riguardanti l'allestimento delle autoambulanze, successivamente alla loro immatricolazione, possono essere eseguite esclusivamente dall'azienda produttrice dell'autoambulanza o da una officina da essa autorizzata previo apposito corso di formazione. Le modifiche devono comunque ottenere l'autorizzazione dell'azienda produttrice e, nel caso riguardino la modifica o l'applicazione di supporti per apparecchiature o lettighe o sedie portainfermi, devono essere accompagnate da un idoneo studio di fattibilità e di calcolo di tenuta a 10 g. approvato dalla stessa azienda.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è vietata l'immatricolazione in Italia di autoambulanze che non possiedono i requisiti previsti dalla presente legge e dall'allegato tecnico annesso alla medesima.
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