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PDL 4999

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4999



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RUZZANTE, VIOLANTE, BATTAGLIA, LUCÀ, ABBONDANZIERI, ADDUCE, AMICI, ANNUNZIATA, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BIMBI, BOATO, BOLOGNESI, BORRELLI, BOVA, BUGLIO, BURTONE, CALZOLAIO, CAMO, CARBONELLA, CARBONI, CARLI, CAZZARO, CENNAMO, CEREMIGNA, CHIANALE, CHIAROMONTE, CHITI, CIMA, COLUCCINI, MAURA COSSUTTA, CRISCI, CRUCIANELLI, DE BRASI, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, DUCA, FRANCESCHINI, FRANCI, GASPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRANDI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, GROTTO, INNOCENTI, KESSLER, LABATE, LEONI, LULLI, LUSETTI, MACCANICO, MAGNOLFI, MANTINI, MANZINI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MARTELLA, MAZZARELLO, MEDURI, MELANDRI, MOLINARI, MONTECCHI, MOTTA, NANNICINI, NIGRA, OLIVIERI, OTTONE, PANATTONI, PAPPATERRA, PENNACCHI, PIGLIONICA, PINOTTI, PISA, PREDA, QUARTIANI, RANIERI, RAVA, ROCCHI, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUGGERI, RUGGHIA, RUSCONI, SANDI, SCIACCA, SEDIOLI, SERENI, SPINI, SQUEGLIA, TANONI, TIDEI, TOCCI, TOLOTTI, TRUPIA, TURCO, VERNETTI, VERTONE, VIANELLO, VIGNI, VOLPINI, WIDMANN, ZUNINO

Nuove disposizioni in materia di Servizio civile nazionale

Presentata il 12 maggio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - A pochi mesi dalla prevista cessazione della più che trentennale esperienza di servizio civile legato all'obiezione di coscienza, che avverrà in conseguenza della sospensione della leva obbligatoria al 1o gennaio 2005, è necessario porsi qualche interrogativo sul futuro del Servizio civile nazionale, in particolare sulla prosecuzione del suo ruolo nodale di alimentatore del mondo
 

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giovanile, dell'associazionismo, della solidarietà, dello sviluppo del territorio e delle comunità.
      Uno studio dell'Associazione nazionale dei comuni italiani evidenziò, nel 2002, come il solo valore economico delle attività dei 30.000 obiettori in servizio presso i comuni italiani in quell'anno potesse essere stimato pari ad oltre 1.000 miliardi di lire. Una cifra enorme, che solo lo strumento del Servizio civile nazionale permetteva di destinare alle politiche degli enti locali. E discorsi analoghi si sarebbero potuti fare per il mondo dell'assistenza, della protezione civile, della promozione turistica, ambientale e culturale. Senza valutare il portato educativo e formativo dell'esperienza per i giovani che la vivono.
      La legge 6 marzo 2001, n. 64, ha avuto il grandissimo merito di mettere in campo uno strumento, il servizio civile nazionale volontario, che sembra a tutt'oggi essere una risposta soddisfacente ai crescenti bisogni dei giovani, della società, del territorio. La varietà dei progetti, che spaziano dall'ambiente alla protezione civile, dall'assistenza sociale fino alla formazione in materia di commercio con l'estero, porrebbe il servizio civile, anche e soprattutto per la fascia di età interessata, a fondamento di un necessario programma di politiche giovanili centrate sulla formazione, sull'«imparare facendo» (learning by doing), sull'orientamento lavorativo.
      Inquadrato e sviluppato in quest'ottica, il servizio civile potrebbe diventare in breve un passaggio obbligato della crescita e della formazione culturali ed esperenziali dei giovani, producendo al tempo stesso il risultato di garantire attività e servizi in favore dei cittadini e di creare economie per il sistema Paese.
      Bisogna purtroppo rilevare come il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, che in base alla delega conferita al Governo dalla citata legge n. 64 del 2001 detta una disciplina organica del Servizio civile nazionale, abbia un approccio di «ridimensionamento» rispetto allo strumento. Determinate rigidità nei requisiti di ammissione al servizio, nei rapporti di servizio civile e nei doveri dei volontari, unitamente alla incerta assegnazione di risorse finanziarie, non aiutano di certo lo sviluppo di questa esperienza.
      Di contro, la versatilità e la modularità che molti enti e molte associazioni invocano sono condizioni indispensabili perché l'intero sistema continui a svilupparsi, scommettendo sulla qualità degli interventi e dei percorsi formativi per presentarsi come pratica di cittadinanza attiva e come attività integrativa nel percorso di studi o di formazione professionale dei giovani e, al tempo stesso, come risorsa qualificata al servizio delle comunità e del territorio.
      Concepire l'attività dei volontari in servizio civile come una risorsa per il sistema Paese, oltre che come un percorso di formazione civica dei giovani residenti in Italia, comporta necessariamente l'esigenza di ricalibrare la normativa vigente, contribuendo alla flessibilità e all'accessibilità dello strumento, nonché a un incremento delle risorse ad esso dedicate.
      Le potenzialità di un servizio civile così ripensato sono facilmente riassumibili in un dato.
      Nell'ambito di un'indagine conoscitiva sulle potenzialità di sviluppo del servizio civile in Italia, realizzata da Amesci incrociando i dati anagrafici relativi all'intero territorio nazionale con il gradimento del servizio civile rilevato dai sondaggi commissionati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, si è stimato che il target di riferimento annuo è di circa 2.700.000 giovani.
      Un'immensa risorsa da valorizzare, da cui trarre nuova linfa per il futuro Servizio civile nazionale.
      Coerentemente con tale impostazione, la presente proposta di legge prevede con l'articolo 1 le occorrenti modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in materia di requisiti di ammissione e durata del servizio, volte ad estendere anche ai cittadini stranieri residenti regolarmente nel nostro Paese l'accesso al servizio civile, così come ad eliminare l'ingiusta e, probabilmente, incostituzionale previsione dell'esclusione per coloro che sono stati oggetto di una sentenza
 

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di condanna non definitiva, e parimenti rendere più flessibili le modalità di svolgimento sia nell'arco di tempo complessivo sia per quanto concerne l'impegno settimanale.
      Con l'articolo 2 si dispone che il rapporto di servizio civile sia più correttamente instaurato, con apposito contratto, tra l'Ufficio nazionale per il servizio civile e il giovane e ciò in coerenza con l'esigenza della verifica della regolarità del rapporto sia per quanto concerne il trattamento economico e giuridico, sia per la durata e le modalità di svolgimento del servizio.
      In ragione delle innovazioni proposte in materia di flessibilità di organizzazione e svolgimento del servizio, l'articolo 3 dispone che la sua prestazione risulti incompatibile solo con riferimento ad attività di lavoro subordinato a tempo pieno.
      Al fine di agevolare i giovani che intendono prestare il loro servizio in favore della collettività attraverso il canale del servizio civile, con l'articolo 4 si è inteso prevedere un impegno finanziario dello Stato a sostegno di quegli atenei che riterranno, nell'ambito della loro autonomia, di voler riconoscere a tali giovani forme di esenzione, anche totale, dal pagamento delle rispettive tasse universitarie. Parimenti si prevede una riserva minima di posti nell'ambito dei concorsi relativi all'accesso nelle carriere del pubblico impiego a favore dei giovani in possesso dell'attestato di svolgimento del servizio civile.
      In considerazione delle significative innovazioni prodotte dall'entrata in vigore del nuovo sistema del Servizio civile nazionale, che come noto si produrrà a decorrere dal 1o gennaio 2005, sarà fondamentale poter monitorarne costantemente le ricadute sul tessuto sociale ed economico del Paese, nonché sulle aspettative e sulle esigenze del mondo giovanile. Pertanto l'articolo 5 è volto a introdurre lo strumento della relazione annuale al Parlamento, prevedendone specificamente alcune caratteristiche informative.
      Infine, l'articolo 6 è volto a individuare un significativo incremento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile e a indicarne la relativa copertura.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Requisiti di ammissione
e durata del servizio).

      1. All'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «cittadini italiani» sono inserite le seguenti: «e i cittadini stranieri residenti con regolare permesso di soggiorno»;

          b) al comma 2, le parole: «anche non» sono soppresse;

          c) al comma 3, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «1.200 ore, eseguibili in un arco di tempo non superiore a tre anni»;

          d) al comma 4, le parole: «di trenta ed un massimo di trentasei ore» sono sostituite dalle seguenti: «di dodici e un massimo di quaranta ore e comunque non superiore alle otto ore giornaliere».

Art. 2.
(Rapporto di servizio civile).

      1. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è abrogato;

          b) al comma 4, dopo le parole: «I contratti» sono inserite le seguenti: «relativi ai progetti di cui al comma 2» e dopo le parole: «nel relativo progetto» sono aggiunte le seguenti: «approvato ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 6»;

 

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          c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Il contratto redatto, in base agli schemi predisposti dall'Ufficio nazionale, verificando la sussistenza delle condizioni di legge e dei requisiti di cui all'articolo 3, è sottoscritto dal giovane e dal rappresentante legale dell'Ufficio stesso ed è inviato agli enti e alle regioni nei casi dei progetti di interesse regionale».

Art. 3.
(Doveri e incompatibilità).

      1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, è sostituito dal seguente:

      «2. La prestazione del servizio civile è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato a tempo pieno».

Art. 4.
(Inserimento nel mondo del lavoro
e crediti formativi).

      1. All'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, le università possono riconoscere l'esenzione totale o parziale dal pagamento delle tasse universitarie agli studenti che prestano il servizio civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a rifondere alle università le risorse finanziarie non riscosse a seguito dell'adozione del suddetto provvedimento di esenzione»;

          b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere del pubblico impiego sono previste riserve di posti nella misura minima

 

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dell'1 per cento per coloro che sono in possesso dell'attestato di cui all'articolo 8, comma 7. In relazione a specifiche esigenze funzionali, sono determinate annualmente, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, eventuali quote percentuali aggiuntive riservate a competenze professionali maturate nel corso dello svolgimento del servizio civile. Le amministrazioni pubbliche e le amministrazioni locali possono riconoscere un punteggio aggiuntivo ai giovani che hanno svolto il servizio civile, con particolare riferimento ad ambiti di utilizzo connessi con i settori del pubblico impiego messi a concorso».

Art. 5.
(Relazione al Parlamento).

      1. Dopo l'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, è inserito il seguente:

      «Art. 11-bis. (Relazione al Parlamento). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento, con propria relazione, entro il 31 maggio di ciascun anno, in ordine all'applicazione delle disposizioni in materia di servizio civile nazionale.
      2. La relazione di cui al comma 1 contiene in particolare indicazioni analitiche relativamente al numero e alla distribuzione geografica dei giovani ammessi al servizio civile nazionale, al numero e agli ambiti di intervento dei progetti ammessi, nonché ai costi di organizzazione del servizio e di finanziamento dei progetti».

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, è abrogato.
      2. A decorrere dall'anno 2005 il Fondo nazionale per il servizio civile è incrementato dell'importo di 200 milioni di euro annui.

 

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      3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni bilancio.
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