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PDL 5059

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5059



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ONNIS

Modifiche all'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di attività di contrasto della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori

Presentata il 16 giugno 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù», all'articolo 14 disciplina le attività che gli organi inquirenti sono autorizzati a porre in essere per contrastare le predette condotte criminose.
      In particolare (articolo 14, comma 1), gli ufficiali di polizia giudiziaria, previa autorizzazione del magistrato procedente e al fine di acquisire elementi di prova «in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo e 600-quinquies del codice penale» introdotti dalla stessa legge n. 269 del 1998, potranno «procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonché partecipare alle iniziative turistiche» di cui all'articolo 600-quinquies del codice penale.
      Inoltre (articolo 14, comma 2), su richiesta dell'autorità giudiziaria, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge le attività utili per contrastare gli stessi delitti sopra specificamente indicati, commessi «mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare
 

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indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti (..)» ed «effettua con le medesima finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica».
      Infine (articolo 14, comma 3), l'autorità giudiziaria può (con provvedimento motivato) ritardare l'emissione o l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro «quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili» degli stessi delitti indicati.
      Finora, queste attività di contrasto di tali gravi reati in danno dei minori sono state sperimentate con successo e, soprattutto grazie all'opera di «provocazione» efficacemente svolta, sotto copertura, dalla polizia giudiziaria, si è spesso pervenuti a identificare e a punire i responsabili, documentando inequivocabilmente gli illeciti loro ascritti.
      Deve tuttavia osservarsi che, per il disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14 della legge n. 269 del 1998, le suddette iniziative, pur tanto utili nella pratica delle investigazioni, possono essere validamente intraprese solo in relazione ai reati di cui agli articoli «600-bis, primo comma, 600-ter commi primo, secondo e terzo e 600-quinquies del codice penale», ivi puntualmente elencati.
      Non tutti i delitti introdotti dalla legge n. 269 del 1998 sono perciò perseguibili con le particolari modalità sopra ricordate; infatti, restano esclusi dalla enumerazione contenuta nell'articolo 14 citato, i reati previsti dal secondo comma dell'articolo 600-bis, dal quarto comma dell'articolo 600-ter e dall'articolo 600-quater del codice penale.
      Considerando che il secondo comma dell'articolo 600-bis del codice penale punisce (con l'espressa clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca più grave reato») l'effettivo compimento di atti sessuali con minorenni in cambio di denaro o di altra utilità economica, possono intuirsi le ragioni che hanno suggerito di escludere tale fattispecie dal novero dei reati indicati dall'articolo 14 della legge n. 269 del 1998, in quanto le attività investigative di «provocazione», cui ci si è riferiti, non sembrano utilmente praticabili per scoprire e sanzionare questo reato.
      Invece, in relazione al delitto punito dal quarto comma dell'articolo 600-ter del codice penale (la consapevole cessione a terzi, al di fuori delle ipotesi dei precedenti tre commi dello stesso articolo, di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori) e a quello contemplato dall'articolo 600-quater del medesimo codice (la consapevole attività di procurarsi o disporre di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter dello stesso codice) non appare condivisibile la scelta, operata dall'articolo 14 della legge n. 269 del 1998, di non ammettere il ricorso, da parte degli inquirenti, alle suddette «attività di contrasto».
      Si ritiene, al proposito, che le particolari tecniche investigative previste dal citato articolo 14 della legge n. 269 del 1998, quali gli acquisti simulati di materiale «pedo-pornografico» e la creazione di «siti civetta», a cura della polizia giudiziaria, non rientrino tra le normali iniziative di indagine, utilizzabili contro tutti i reati, ma siano piuttosto modalità operative di carattere eccezionale e, in guanto tali, legittime solo nei casi espressamente e tassativamente stabiliti dal legislatore (Corte di cassazione, sentenze nn. 24001 del 2004, 39706 del 2003, 4900 del 2003). Pertanto, qualora la prova dei delitti di cui agli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale fosse stata ottenuta dall'autorità procedente con gli accorgimenti descritti dall'articolo 14 della legge n. 269 del 1998, essa sarebbe da ritenere inutilizzabile e il giudice non potrebbe tenerne conto per motivare le sentenze di condanna.
      Questo orientamento interpretativo, che ribadisce l'impossibilità di applicare analogicamente o estensivamente disposizioni ritenute eccezionali, appare in linea con l'attuale formulazione dell'articolo 14 della legge n. 269 del 1998 ed è espressione della regola generale per la quale la prova del fatto penalmente illecito deve essere
 

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fornita nel rispetto della norma di rito. Contemporaneamente, la citata interpretazione segnala l'esistenza di una lacuna nell'impianto normativo predisposto dalla legge n. 269 del 1998, perché, dopo aver individuato come fatti costituenti reato, tra l'altro gravemente sanzionati, i comportamenti descritti dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, la legge vigente non autorizza le autorità inquirenti a far ricorso alle predette attività di contrasto e di investigazione.
      Si è notato, con specifico riguardo alla fattispecie incriminata dall'articolo 600-quater del codice penale, come «nel punire anche la mera detenzione del materiale pedo-pornografico il legislatore, attraverso la previsione di un delitto che solo indirettamente offende il bene protetto dalla norma (la personalità individuale del minorenne) e, dunque, la punizione del semplice fruitore di immagini riprovevoli, ha dimostrato di voler predisporre uno strumento per contrastare il mercato dello sfruttamento sessuale dei minori. La limitazione dell'attività di contrasto non è pertanto giustificabile (...)».
      La presente proposta di legge intende porre rimedio alla lacuna evidenziata, modificando l'articolo 14 della legge n. 269 del 1998 e rendendo praticabili le attività investigative indicate anche in relazione ai reati di cui agli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, le parole: «600-ter, commi primo, secondo e terzo,» sono sostituite dalle seguenti: «600-ter, 600-quater».


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