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PDL 4360-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4360-A




 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro delle attività produttive
(MARZANO)

e dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

con il ministro per la funzione pubblica
(MAZZELLA)

con il ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)

con il ministro per gli italiani nel mondo
(TREMAGLIA)

con il ministro per l'innovazione e le tecnologie
(STANCA)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

e con il ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore

Presentato l'8 ottobre 2003

(Relatore: RAISI)


NOTA:  La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), il 1o luglio 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 4360;

            rilevato che il disegno di legge in esame, volto alla promozione di interventi a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo, reca una delega al Governo per il riordino e la razionalizzazione degli enti operanti nel settore attraverso l'adozione di appositi decreti legislativi;

            evidenziato che l'articolo 9 della legge di semplificazione 2001 (legge n. 229 del 29 luglio 2003), attribuisce al Governo la delega per «il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese», i cui termini di esercizio, che risultano scaduti, sono però riaperti dall'articolo 5 del disegno di legge in esame;

            constatato che all'articolo 1, comma 5, lettera a), la tecnica della novellazione non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica; constatato altresì, che all'articolo 1, commi 1 e 3, ed all'articolo 4, commi 2 e 3, i termini «intesa» e «concerto» vengono utilizzati in difformità dalla citata circolare, la quale prescrive che il termine «intesa» si utilizza per le procedure tra soggetti appartenenti ad enti diversi, mentre il termine «concerto» trova applicazione con riguardo alle «procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri)»;

            segnalato, infine, che il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa, sia della relazione sull'analisi di impatto, strutturate nei paragrafi previsti dall'allegato B alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2000;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 5, ove con l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater al citato articolo 9 della legge di semplificazione 2001, sembra conferirsi una ulteriore e distinta delega al Governo rispetto

 

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a quella prevista dal comma 1 della disposizione modificata, si definiscano i termini per l'esercizio della delega.

        Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare gli strumenti e le modalità con i quali il Ministero delle attività produttive ed il Ministero degli affari esteri promuovono investimenti per la costituzione di sportelli unici all'estero;

            all'articolo 1, comma 6, ed all'articolo 5, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di ricorrere alla tecnica della novella legislativa con riguardo, rispettivamente, all'ottavo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, (eventualmente accorpandone il contenuto con quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 5) e, per quanto concerne l'articolo 5, comma 2, con riguardo al comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 229/2003;

            all'articolo 2, comma 2, ove si prevede l'adozione di «successivi provvedimenti» volti ad individuare le modalità ed i criteri per il trasferimento alle regioni delle risorse necessarie ai fini della piena attuazione degli sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione e del loro collegamento con gli sportelli unici all'estero, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare il soggetto competente, la natura giuridica e il termine per l'adozione di tali provvedimenti;

            all'articolo 3, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità, nel richiamare l'Accordo-quadro tra il Ministero del commercio con l'estero, l'Istituto nazionale per il commercio estero e la Conferenza dei rettori delle università italiane, di specificarne la data di sottoscrizione;

            all'articolo 3, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire il termine per l'adozione del decreto del Ministro delle attività produttive volto ad individuare priorità, settori di intervento e modalità di finanziamento per l'effettuazione degli investimenti concernenti l'applicazione dell'Accordo-quadro con le università in tema di internazionalizzazione;

            all'articolo 6, comma 1, alinea, ove viene sostituita la lettera h-bis del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 100 del 1990, dovrebbe valutarsi l'opportunità di evidenziare che la norma richiamata è stata introdotta nel corpo della legge n. 100 dal decreto legislativo n. 143 del 1998, come correttamente precisato nella relazione tecnico-normativa.

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il disegno di legge A.C. 4360 del Governo, recante Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore, nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

            rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame risultano sostanzialmente riconducibili alla materia del «commercio con l'estero», la cui disciplina è demandata, dal terzo comma dell'articolo 117, alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, nonché alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», rientrante nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi della lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

            osservato che esse, per altro verso, presentano profili strettamente afferenti alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», nonché «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario», riconducibili alla legislazione esclusiva dello Stato a norma delle lettere a) ed e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

            rilevato inoltre che l'articolo 2, comma 1, incide, quanto alle disposizioni relative alla formazione del personale dipendente dallo Stato, sulla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi della lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

            osservato tuttavia che, per altro verso, il medesimo articolo 2, comma 1, appare incidere, anche sulla materia della «formazione» del personale regionale la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa residuale delle regioni e dispone trasferimenti di risorse alle regioni stesse allo scopo di creare strutture regionali destinate alla formazione del personale operante nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            a) all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se gli specifici investimenti ivi autorizzati in favore degli sportelli regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161 siano o meno destinati alla

 

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formazione del personale addetto a tali sportelli, tenuto conto che la disciplina della formazione professionale del personale regionale spetta alla potestà legislativa residuale delle regioni e che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale con le recenti sentenze nn. 16 e 49 del 2004, nelle materie di competenza regionale non sono da ritenersi ammissibili trasferimenti di risorse finanziarie con scopo vincolato.


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4360 del Governo, recante «Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            al comma 1 dell'articolo 1, sia ripristinato il riferimento all'intesa con il Ministro per gli italiani nel mondo, nella promozione degli investimenti per la costituzione degli sportelli unici all'estero, da parte del Ministro delle attività produttive e del Ministro degli affari esteri.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            premesso che:

                nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono state inserite diverse disposizioni, alcune delle quali (articolo 1-bis) appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri e che

 

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tuttavia non erano corredate di relazione tecnica, mentre per altre (articolo 1, comma 1-bis) non risultano chiari gli effetti sulla finanza pubblica;

                la quantificazione, recata nella relazione tecnica, degli oneri derivanti dall'incremento del contingente di personale estraneo all'amministrazione del Ministero degli esteri utilizzabile presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, potrebbe risultare sottodimensionata in quanto non sembra considerare le spese derivanti dalla corresponsione del trattamento stipendiale;

                per quanto riguarda specificamente l'articolo 1-bis, la quantificazione dei nuovi o maggiori oneri risulta necessaria anche ai fini della verifica della congruità delle risorse utilizzate per la relativa copertura;

            considerato che:

                alcune delle autorizzazioni di spesa del provvedimento si riferiscono a interi articoli, ciascuno dei quali reca disposizioni differenti e potenzialmente onerose, per cui appare necessario specificare la quota parte dell'autorizzazione riferibile ai singoli interventi onerosi;

                il testo non prevede esplicitamente una clausola di invarianza finanziaria relativa alla delega conferita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 21, comma 1, della legge n. 229 del 2003;

                la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 7 è limitata al triennio 2003-2005 a fronte di oneri che sembrano avere, almeno in alcuni casi, carattere permanente;

                occorre in ogni caso aggiornare al triennio finanziario in corso la clausola di copertura finanziaria;

      esprime

                sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            provveda la Commissione alla quantificazione dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'articolo 1-bis anche ai fini della verifica della congruità delle risorse utilizzate per la relativa copertura;

            provveda la Commissione ad aggiornare al triennio finanziario in corso la clausola di copertura di cui all'articolo 7, individuando le risorse necessarie a far fronte agli interventi onerosi previsti dal provvedimento, tenuto conto della durata degli oneri stessi, che in alcuni casi appaiono permanenti;

 

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        nonché con la seguente ulteriore condizione:

            provveda la Commissione a specificare, nell'ambito di ciascun articolo, a quali interventi si riferiscono le singole autorizzazioni di spesa anche in relazione alla natura degli oneri e alla corrispondente copertura.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 4360 Governo, recante «Misure per l'internazionalizzazione delle imprese», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

            relativamente all'articolo 6, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il capoverso lettera h-quater, correggendo il riferimento all'articolo 9, comma 1-ter, lettera c), della legge n. 229 del 2003, il quale appare incongruo, chiarendo a quali fondi rotativi ci si intenda richiamare.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4360 Governo, recante «Misure per l'internazionalizzazione delle imprese»;

            considerate le risultanze dell'indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della situazione in atto nel comparto agroalimentare svolta congiuntamente dalle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato;

            sottolineata la necessità di considerare con la dovuta attenzione anche la promozione delle imprese agricole e dei loro prodotti sui mercati esteri;

            rilevato che l'articolo 1, comma 2, lettera r), della legge n. 38 del 2003, recava un criterio di delega volto a «prevedere strumenti di

 

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coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti»;

            evidenziata la necessità di interventi a sostegno delle strutture aziendali e per la concentrazione dell'offerta;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

            si preveda, all'articolo 1, comma 5, lettera b), un incremento del numero degli esperti da destinare a posti di addetto agricolo almeno proporzionale all'aumento del numero totale degli esperti, in modo da garantire la presenza di un addetto agricolo nelle Ambasciate italiane dei paesi ove si registra una maggiore esportazione di prodotti agroalimentari italiani;

            si preveda il concerto del Ministro delle politiche agricole e forestali all'articolo 1, commi 1, 1-bis e 3, all'articolo 3, comma 2, all'articolo 4 commi 1 e 2 e all'articolo 5, comma 1-quater;

            si espliciti, all'articolo 4, comma 1, che le attività ivi previste riguardino anche le imprese agroalimentari di prima trasformazione;

            si specifichi, all'articolo 1, comma 1-bis, che l'attività degli sportelli unici riguarda anche la tutela dei marchi e delle denominazioni di origine protetta di prodotti agroalimentari italiani.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4360 recante misure per l'internazionalizzazione delle imprese, come risultante dagli emendamenti approvati;

 

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            considerato che gli interventi proposti nel disegno di legge in esame non integrano aspetti di contrasto con la normativa comunitaria, in quanto si tratta di azioni di sostegno a favore di soggetti pubblici e privati operanti all'estero, che rientrano nell'ambito degli investimenti per la promozione, di pertinenza del legislatore nazionale;

            tenuto conto peraltro che la raccomandazione 96/280/CE della Commissione, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, è stata sostituita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2005;

            rilevato, come l'elevazione del limite per la concessione di finanziamenti per le PMI all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, nonché del limite per le partecipazioni acquisite dalla Simest, concernenti la costituzione di parchi industriali destinati alla promozione degli investimenti all'estero delle imprese italiane, di cui all'articolo 6 comma 4, soggiace comunque, sotto il profilo della compatibilità comunitaria, alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nonché a quella prevista al riguardo dai regolamenti 69/2001/CE e 70/2001/CE;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

            all'articolo 6, comma 1, capoverso h-bis, appare opportuno fare riferimento alla definizione di PMI, richiamando direttamente la raccomandazione 2003/361/CE.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

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        con le seguenti osservazioni concernenti meri aspetti di tecnica legislativa:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di raccordare l'articolato del disegno di legge con quanto già disposto dall'articolo 6, terzo comma, della legge 5 giugno 2003, n.131. Valuti altresì l'opportunità di formulare l'articolo 5, nella parte in cui introduce un comma 1-ter, lettera a),all'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n.229, nel senso di riferire l'obiettivo di adeguamento normativo, in primo luogo alle disposizioni di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, e quindi a quelle di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.143.

 

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TESTO
del disegno di legge

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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Costituzione degli sportelli unici all'estero).

Art. 1.
(Costituzione degli sportelli unici all'estero).

      1. Al fine di rendere più efficace e sinergica l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano e per la promozione degli interessi italiani all'estero, avuto riguardo anche alle iniziative in ambito culturale e di valorizzazione delle comunità d'affari di origine italiana, il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e d'intesa con il Ministro per gli italiani nel Mondo, investimenti per la costituzione di sportelli unici all'estero, le cui sedi sono notificate alle autorità locali ai fini formali esterni conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

      1. Al fine di rendere più efficace e sinergica l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all'estero, avuto riguardo anche alle iniziative in ambito culturale, turistico e di valorizzazione delle comunità d'affari di origine italiana, il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, investimenti per la costituzione di sportelli unici all'estero, le cui sedi sono notificate alle autorità locali ai fini formali esterni conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

       2. In coerenza con le linee di indirizzo dell'attività promozionale definite dal Ministro delle attività produttive e sulla base delle indicazioni formulate di intesa con il Ministro degli affari esteri, gli sportelli di cui al comma 1 esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani ed esteri, nonché di coordinamento di attività promozionali realizzate in loco da enti pubblici e privati. Gli sportelli svolgono altresì funzioni di assistenza legale alle imprese e di tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale nonché di lotta alla contraffazione.
      2. All'attività degli sportelli di cui al presente articolo, svolta in raccordo funzionale ed operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, partecipano gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, dell'Ente nazionale       3. All'attività degli sportelli di cui al presente articolo, svolta in raccordo funzionale ed operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, partecipano gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), dell'Ente nazionale

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italiano per il turismo (ENIT) e delle camere di commercio italiane all'estero con sede nelle località dello sportello, e possono aderirvi enti nazionali e regionali operanti in loco.italiano per il turismo (ENIT), delle camere di commercio italiane all'estero con sede nelle località dello sportello e di enti ed istituzioni nazionali; possono altresì aderirvi altri soggetti che operano nel campo dell'internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali operanti in loco.
       4. I soggetti di cui al comma 3 possono essere individuati quali attuatori o fornitori di servizi degli sportelli.
      3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative di costituzione ed organizzazione, anche mediante l'impiego di nuove tecnologie d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, degli sportelli unici di cui al presente articolo.      5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti partecipanti, sono definite le modalità operative di costituzione ed organizzazione, alla luce della composizione delle strutture statali e regionali già presenti all'estero, anche mediante l'impiego di nuove tecnologie d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, degli sportelli unici di cui al presente articolo.
      4. I responsabili degli sportelli unici all'estero sono inseriti nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell' ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati dal Ministero delle attività produttive. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.      6. I responsabili degli sportelli unici all'estero di comprovata professionalità e dipendenti funzionalmente dal capo missione all'estero, sono inseriti nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell' ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati, anche sulla base delle proposte provenienti dai soggetti partecipanti allo sportello, dal Ministro delle attività produttive tra i funzionari pubblici con specifica professionalità in campo economico-commerciale ed esperti esterni alla pubblica amministrazione con professionalità equivalente. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

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       7. Nei Paesi esteri individuati per la costituzione degli sportelli unici, ove sia già presente un ufficio dell'ICE, anche allo scopo di attuare una corretta economia di gestione e di poterne utilizzare la competenza sui mercati, saranno prioritariamente valutate, per la direzione dello sportello, le professionalità dell'Istituto già esistenti.
      5. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché per favorire all'interno degli sportelli unici la compresenza di professionalità diversificate, anche attraverso significativi apporti di competenze provenienti dal settore privato e dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni, sono apportate le seguenti modificazioni all' articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni:      8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 6, nonché per favorire all'interno degli sportelli unici la compresenza di professionalità diversificate, anche attraverso significativi apporti di competenze provenienti dal settore privato e dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni, sono apportate le seguenti modificazioni all' articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni:

          a) al secondo comma, recante la determinazione della quota di personale proveniente dal settore privato, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

          a) identica;

          b) l'ottavo comma, recante la determinazione della quota globale di personale estraneo all'Amministrazione degli affari esteri, è sostituito dal seguente:

          b) identica.

      «Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68».

      6. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui all'ottavo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come da ultimo sostituito dal comma 5, lettera b), del presente articolo vengono

      9. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui all'ottavo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come da ultimo sostituito dal comma 8, lettera b), del presente articolo vengono


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individuati secondo le procedure di cui al comma 4.individuati secondo le procedure di cui al comma 6.
      7. Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per l'anno 2003 e di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.      10. Per l'attuazione dei commi 1, 3 e 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
      8. Per l'attuazione dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.393.940 per l'anno 2003, di euro 12.433.880 per l'anno 2004 e di euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005.      11. Per l'attuazione dei commi 6, 8 e 9 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 12.433.880 per l'anno 2004 e di euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005.
 

Art. 2.
(Aumento dell'organico del Ministero
delle attività produttive).
 

      1. Al fine di supportare adeguatamente le funzioni attribuite agli sportelli unici all'estero, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a effettuare, mediante le normali procedure di concorso, nuove assunzioni di personale da inquadrare nell'area C, entro il limite di spesa di euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2004.

       2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 5.000.000 annui, a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante riduzione del fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le procedure di assunzione sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 2.
(Strutture per la formazione del personale operante nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

Art. 3.
(Strutture per la formazione del personale operante nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

      1. Sono autorizzati, nell'ambito di accordi di programma con le regioni conclusi

      1. Sono autorizzati, nell'ambito di accordi di programma con le regioni conclusi


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dal Ministero delle attività produttive, specifici investimenti, anche a carattere pluriennale, per la creazione di strutture statali o regionali da destinare alla formazione di personale per gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1 della presente legge, agli sportelli regionali previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, e per altri enti ed istituzioni operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. Tali iniziative sono definite sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro degli affari esteri, che può contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite dell'Istituto diplomatico, previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.dal Ministero delle attività produttive, specifici investimenti, anche a carattere pluriennale, per la creazione di strutture statali o regionali, anche avvalendosi dell'ICE, da destinare alla formazione di personale per gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1 della presente legge, per gli sportelli unici regionali previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, e per altri enti ed istituzioni operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. Tali iniziative sono definite sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro degli affari esteri, che può contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite dell'Istituto diplomatico, previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.
      2. Ai fini di promuovere e dare piena attuazione a strutture con la funzione di sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione di cui al comma 1, ed anche al fine di assicurarne il necessario collegamento con gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1, con successivi provvedimenti sono stabiliti le modalità ed i criteri per il trasferimento delle relative risorse alle regioni.      2. Ai fini di promuovere e dare piena attuazione a strutture con la funzione di sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione di cui al comma 1, anche utilizzando gli sportelli organizzati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a livello locale ed anche al fine di assicurarne il necessario collegamento con gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1, con successivi provvedimenti sono stabiliti le modalità ed i criteri per il trasferimento delle relative risorse alle regioni.
       3. L'ICE contribuisce alle attività di formazione connesse alle finalità della presente legge.
      3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2003 e di euro 3.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.       4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Art. 3.
(Applicazione dell'accordo-quadro con le università in tema di internazionalizzazione).

Art. 4.
(Applicazione dell'accordo-quadro con le università in tema di internazionalizzazione).

      1. Il Ministero delle attività produttive, nell'ambito dell'accordo-quadro sottoscritto

      1. Il Ministero delle attività produttive, nell'ambito dell'accordo-quadro sottoscritto


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tra il Ministero del commercio con l'estero, l'Istituto nazionale per il commercio estero, e la Conferenza dei rettori delle università italiane e tenendo conto degli accordi di programma sottoscritti con le regioni, nonché degli accordi di settore siglati con le associazioni di categoria e degli altri accordi-quadro in essere coordina, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:tra il Ministero del commercio con l'estero, l'ICE, e la Conferenza dei rettori delle università italiane e tenendo conto degli accordi di programma sottoscritti con le regioni e con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonché degli accordi di settore stipulati con le associazioni di categoria e degli altri accordi-quadro in essere coordina, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

          a) l'utilizzazione di una rete telematica all'estero per la diffusione di informazioni sulle attività formative in materia di internazionalizzazione delle università italiane, tramite le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, ivi incluse le informazioni relative alla opportunità per stranieri di frequentare corsi organizzati in università italiane per ottenere borse di studio;

          a) l'utilizzazione delle reti informative e telematiche pubbliche attualmente esistenti per la diffusione di informazioni all'estero sulle attività formative in materia di internazionalizzazione delle università italiane, tramite le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura all'estero e gli uffici dell'ICE, ivi incluse le informazioni relative alla opportunità per stranieri di frequentare corsi organizzati in università italiane per ottenere borse di studio;

          b) la collaborazione, anche attraverso gli accordi di programma e gli accordi di settore stipulati rispettivamente con le regioni e con le associazioni di categoria, tra le università, l'Istituto nazionale per il commercio estero e i vari soggetti che operano nel campo della elaborazione dei progetti e della ricerca applicata per lo sviluppo dell'internazionalizzazione, al fine di sostenere investimenti volti a favorire i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, l'adozione di strategie innovative per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché l'interazione tra università e imprese nella realizzazione di progetti per l'internazionalizzazione, nella identificazione di potenziali partner stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca.

          b) la collaborazione, anche attraverso gli accordi di programma e gli accordi di settore stipulati rispettivamente con le regioni e con le associazioni di categoria, tra le università, l'ICE, l'Unioncamere e i vari soggetti che operano nel campo della elaborazione dei progetti e della ricerca applicata per lo sviluppo dell'internazionalizzazione, al fine di sostenere investimenti volti a favorire i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, l'adozione di strategie innovative per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché l'interazione tra università e imprese nella realizzazione di progetti per l'internazionalizzazione e nella identificazione di potenziali partner stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca.

      2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente

      2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della


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per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorità e settori di intervento per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e le relative modalità di finanziamento.ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorità e settori di intervento per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e le relative modalità di finanziamento.
      3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2003 e di euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.      3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Art. 4.
(Accordi di settore in tema
di internazionalizzazione).

Art. 5.
(Accordi di settore in tema
di internazionalizzazione).

      1. Il Ministero delle attività produttive favorisce ed incentiva, tramite accordi con le associazioni di categoria od accordi-quadro con le confederazioni, d'intesa con le regioni interessate e tenuto conto delle strategie definite in seno ai tavoli di settore, il coordinamento delle attività promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti di carattere pluriennale di internazionalizzazione di settore o di filiera.

      1. Il Ministero delle attività produttive promuove, attraverso l'ICE, favorisce ed incentiva, tramite accordi con le associazioni di categoria od accordi-quadro con le confederazioni, d'intesa con le regioni interessate e tenuto conto delle strategie definite in seno ai tavoli di settore, il coordinamento delle attività promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti di carattere pluriennale di internazionalizzazione di settore o di filiera.

      2. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove opportune forme di raccordo con le camere di commercio e coordina, sulla base di accordi di programma con le regioni, interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale, nell'ambito degli accordi di settore con le categorie economiche interessate.      2. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e coordina, sulla base di accordi di programma con le regioni, interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale, nell'ambito degli accordi di settore con le categorie economiche interessate.
      3. Il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro per gli affari regionali,       3. Il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari

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promuovono opportune forme di raccordo con le camere di commercio italiane all'estero e con le comunità di affari italiane all'estero per facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste dagli accordi di programma sottoscritti dagli stessi Ministeri con UnionCamere ed Assocamerestero.regionali, promuovono, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio italiane all'estero e con le comunità di affari italiane all'estero per facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste dagli accordi di programma sottoscritti dagli stessi Ministeri con l'Unioncamere e con l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero.
      4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2003 e di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.      4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

Art. 6.
(Delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

      1. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      1. Identico:

      «1-bis. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell' internazionalizzazione delle imprese.

      «1-bis. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

      1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis, nel rispetto e in coerenza con la legislazione comunitaria, realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di promozione e di finanziamento dell'internazionalizzazione delle imprese secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:      1-ter. Identico.

          a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, ed adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato


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dal medesimo decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

          b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo princìpi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

          c) razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica;

          d) possibilità di attivazione di strumenti di finanziamento di investimenti all'estero anche tramite società;

          e) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione di cui al comma 1.

      1-quater. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis sono adottati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per gli italiani nel Mondo, e sono trasmessi al Parlamento, affinché sia espresso il parere da parte delle competenti Commissioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso inutilmente tale termini i decreti possono comunque essere emanati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1

      1-quater. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis sono adottati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per gli italiani nel Mondo, e sono trasmessi al Parlamento, affinché sia espresso il parere da parte delle competenti Commissioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso inutilmente tale termini i decreti possono comunque essere emanati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1-bis


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o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
      1-quinquies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, il Governo può emanare disposizioni correttive ed integrative, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1-ter e con la procedura di cui al comma 1-quater».      1-quinquies. Identico».

      2. Il termine di sei mesi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, è modificato in diciotto mesi.

      2. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 1 della legge
24 aprile 1990, n. 100).

Art. 7.
(Modifiche alla legge
24 aprile 1990, n. 100).

      1. La lettera h-bis) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, è sostituita dalla seguente:

      1. La lettera h-bis) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, è sostituita dalla seguente:

          «h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o società estere di cui alla lettera b), in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonché all'impegno previsto dal programma economico dell'impresa o società estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla International Financial Corporation (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano è membro».

          «h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o società estere di cui alla lettera b), in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera; tale limite è aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonché all'impegno previsto dal programma economico dell'impresa o società estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla International Financial Corporation (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano è membro».

 

      2. Dopo la lettera h-ter) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono aggiunte le seguenti:

 

          «h-quater) a costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;


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           h-quinquies) in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attività produttive, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonché i fondi rotativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273».
 

      3. All'articolo 2 della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «In ogni caso gli interventi della società devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate»;

 

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

      «2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica potranno essere individuati Paesi o aree geografiche di interesse prioritario ai fini degli interventi della SIMEST Spa».

 

      4. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

 

      «1-bis. La quota del 25 per cento di cui al comma 1 può essere incrementata fino al 49 per cento qualora oggetto della partecipazione sia la costituzione di parchi industriali, destinati a promuovere ed accogliere in forma organizzata gli investimenti all'estero delle imprese italiane».

 

      5. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, è sostituito dal seguente: «Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea, con le modalità, le condizioni e l'importo massimo stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive».


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Art. 7.
(Copertura finanziaria).

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, commi 1, 2 e 3, ed agli articoli 2, 3 e 4, pari ad euro 13.800.000 per l'anno 2003 e ad euro 15.500.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, commi 1, 3 e 5, ed agli articoli 3, 4 e 5, pari ad euro 15.500.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

      2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, pari ad euro 4.393.940 per l'anno 2003, ad euro 12.433.880 per l'anno 2004 e ad euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.      2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 8 e 9, pari ad euro 12.433.880 per l'anno 2004 e ad euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.      3. Identico.


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