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PDL 5088

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5088



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

dal ministro della difesa
(MARTINO)

e dal ministro dell'interno
(PISANU)

di concerto con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Presentato il 25 giugno 2004


      

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Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge è inteso a consentire la prosecuzione della missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, nonché a prorogare i termini relativi alla partecipazione dei contingenti di personale militare e civile alle missioni internazionali in atto, che scadranno il prossimo 30 giugno.
      In particolare, riguardo alla recente evoluzione della crisi irachena, l'approvazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in data 8 giugno 2004, della risoluzione 1546 traduce la ferma determinazione e la rafforzata unità della Comunità degli Stati nel favorire lo sviluppo di un Iraq stabile, democratico e pacificato.
      Dal 1o luglio 2004 si verrà, infatti, a creare nel Paese un nuovo quadro di legalità con la fine dell'occupazione militare
 

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ed il trasferimento dei poteri agli iracheni.
      Le responsabilità della gestione degli affari correnti verranno attribuite ad un Governo iracheno interinale, destinato a rimanere in carica fino allo svolgimento di elezioni per un'Assemblea nazionale transitoria, previste per gennaio 2005.
      Il 30 giugno si scioglierà formalmente la Coalition Provisional Authority, struttura multinazionale che, di fatto, amministrava il Paese e alla quale l'Italia ha partecipato con un contingente di una quarantina di esperti civili sia pubblici che privati.
      Come riconosciuto dal Consiglio di sicurezza e dalle stesse autorità irachene, l'Iraq deve ancora poter contare sul sostegno fattivo e sollecito della Comunità internazionale per riuscire a completare il processo di transizione politica verso la democrazia costituzionale e sviluppare il contestuale processo di ricostruzione socio-economica. A questo fine è previsto che le Nazioni Unite assumano un ruolo guida, parallelamente - come peraltro richiesto dal Primo Ministro iracheno designato dal Presidente di turno del Consiglio di sicurezza - alla permanenza in Iraq di una Forza multinazionale.
      Tale Forza multinazionale dovrà operare, per tentare di migliorare le condizioni locali di sicurezza, attraverso meccanismi di coordinamento, consultazione e partenariato con il Governo iracheno. La Forza multinazionale inoltre dovrà contribuire al consolidamento della capacità delle forze e delle istituzioni di sicurezza irachene, anche attraverso attività di formazione e consulenza.
      Gli Stati membri dell'ONU sono esortati, tra l'altro, ad intervenire per contribuire alla ricostruzione socio-economica e civile del Paese, fornendo assistenza tecnica ed umanitaria, nonché consulenza istituzionale, per rafforzare ulteriormente le capacità amministrative dell'Iraq.
      L'Italia intende contribuire attivamente a questi processi, potenziando gli interventi già in corso e dotandosi a tale scopo delle necessarie risorse finanziarie e professionali.
      Il nostro coinvolgimento in questa fase cruciale per la stabilità ed il futuro di un Iraq territorialmente integro e politicamente unito, libero ed indipendente, consentirà di consolidare, in un nuovo contesto di legittimità internazionale, gli interventi precedentemente disposti con i provvedimenti legislativi del luglio 2003 e gennaio 2004, al fine di contribuire alla stabilizzazione dell'Iraq.
      L'Italia intende, inoltre, con il ritorno dell'esercizio della piena sovranità da parte degli iracheni, ristabilire regolari rapporti diplomatici con il Governo iracheno e a questo fine riaprire l'Ambasciata a Baghdad ed istituire un ufficio consolare di I classe a Bassora.
      Il provvedimento si compone di quattordici articoli, divisi in tre capi: il capo I è dedicato alla missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione, gestita dal Ministero degli affari esteri; il capo II disciplina la proroga delle missioni a cui partecipa il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia; il capo III reca le disposizioni finali.
      In particolare, l'articolo 1 autorizza la spesa di euro 20.925.066 per la realizzazione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione, in Iraq con le precipue finalità di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.
      L'articolo 2 prevede l'organizzazione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione, la cui direzione si incardina nel capo della rappresentanza diplomatica italiana (ambasciata italiana a Baghdad). Proprio ai fini del coordinamento delle attività della missione, quest'ultimo si avvale dell'apporto della delegazione diplomatica speciale già operante in Iraq.
      L'articolo 3 prevede, per la disciplina da applicare alla missione, il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219. Vengono, pertanto,
 

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confermate le disposizioni sull'indennità da corrispondere al personale inviato in missione in Iraq, le disposizioni intese a definire il quadro normativo relativo a tutte le tipologie di intervento previste, le disposizioni che consentono al Ministero degli affari esteri di dotarsi di risorse umane aggiuntive da utilizzare nell'ambito della missione e, infine, la disposizione che prevede che il Ministero degli affari esteri individui le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari.
      L'articolo 4, comma 1, proroga, fino al 31 dicembre 2004, il termine relativo alla partecipazione alla missione militare in Iraq, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari, favorirne la realizzazione e concorrere al processo di stabilizzazione del Paese.
      Il comma 2 proroga, fino al 31 dicembre 2004, il termine relativo alla partecipazione all'operazione multinazionale denominata Enduring Freedom, intesa a contrastare le sacche di terrorismo in Afghanistan e a favorire la stabilizzazione del Paese, e alle operazioni Active Endeavour e Resolute Behaviour, a essa collegate, svolte da unità navali con compiti di vigilanza, rispettivamente, nel Mediterraneo orientale e nel Mare Arabico.
      Il comma 3 proroga, fino al 31 dicembre 2004, il termine relativo all'operazione internazionale denominata ISAF (International Security Assistance Force), con compiti di assistenza all'Autorità afghana ad interim.
      Il comma 4 proroga, fino al 31 dicembre 2004, il termine relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti missioni internazionali:

          a) Joint Forge, in Bosnia, e la collegata Over the Horizon Force con obiettivi di consolidamento della pace e di garanzia per le diverse etnie presenti nelle zone assegnate, nonché di cooperazione con la popolazione locale per il sostegno delle attività civili;

          b) Multinational Specialized Unit (MSU), in Bosnia e in Kosovo, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati;

          c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom, nel cui ambito opera la forza multinazionale KFOR, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili; NATO Headquarters Skopje (NATO HQS), responsabile delle attività della NATO in Fyrom;

          d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), forza internazionale dell'ONU delegata all'amministrazione civile del Kosovo, nel cui ambito opera la Criminal Intelligence Unit (CIU), unità di intelligence contro la criminalità;

          e) in Albania: Albit, con compiti di cooperazione con l'Aeronautica albanese per la ristrutturazione della scuola di volo di Valona e della pista di volo di Pishporo; Albania 2, svolta dal 28o gruppo navale, con compiti di sorveglianza delle acque territoriali albanesi al fine di prevenire e contenere il fenomeno dell'immigrazione clandestina in Italia; NATO Headquarters Tirana (NATO HQT), con compiti di coordinamento tra autorità albanesi, NATO e Organizzazioni internazionali, nonché di monitoraggio delle linee di collegamento per le operazioni a guida NATO nell'area; nell'ambito degli accordi con l'Albania è, inoltre, disposto l'invio di una compagnia del genio ferrovieri, per concorrere ai lavori di ristrutturazione della rete ferroviaria locale.

      Il comma 5 proroga, fino al 31 dicembre 2004, il termine relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio degli sviluppi relativi alla sicurezza, all'economia, agli aspetti umanitari e a quelli politici svolta dall'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM).
      Il comma 6 proroga, fino al 31 dicembre 2004, il termine relativo alla partecipazione alla missione Temporary International

 

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Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante attività di monitoraggio e osservazione.
      Il comma 7 proroga, fino al 31 dicembre 2004, il termine relativo alla partecipazione alla missione United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE), missione ONU con compiti di verifica dell'effettiva cessazione delle ostilità e del rispetto delle intese raggiunte tra le parti, di coordinamento delle attività per lo sminamento e di controllo della zona di separazione.
      Il comma 8 proroga, fino al 31 dicembre 2004, il termine relativo alla partecipazione ai negoziati di pace per la Somalia e il Sudan, in corso in Kenya, e alla missione di monitoraggio sui Monti Nuba, in Sudan, per garantire l'accesso degli aiuti umanitari.
      Per ciascuna delle predette missioni è indicata l'autorizzazione di spesa, che ammonta complessivamente a euro 594.978.943.
      L'articolo 5, comma 1, proroga, fino al 31 dicembre 2004, il termine relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia e in Kosovo. Il comma 2 proroga, fino al 31 dicembre 2004, il termine relativo allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, finalizzati ad assicurare, nell'ambito delle strategie di collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata, nel contrasto dei flussi migratori clandestini e di altri traffici illeciti, un'attività di consulenza, di assistenza e di addestramento della polizia albanese. Il comma 3 proroga, fino al 31 dicembre 2004, il termine per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'ambito della missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUPM). Il compito della missione, nella quale sono coinvolte circa 1.600 unità di personale provenienti da quarantadue Paesi, è quello di assicurare il proseguimento delle attività di riorganizzazione delle locali Forze di polizia. Il comma 4 proroga, fino al 31 dicembre 2004, la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia denominata EUPOL Proxima (azione comune 2003/681/PESC del Consiglio, del 29 settembre 2003), con compiti di consolidamento dell'ordine pubblico, inclusa la lotta alla criminalità organizzata, e di attuazione della riforma della polizia locale. Per ciascuna delle predette missioni è indicata l'autorizzazione di spesa, che ammonta complessivamente a euro 7.411.158.
      L'articolo 6 prevede disposizioni riguardanti alcune missioni internazionali. In particolare, il comma 1 consente al comandante del contingente militare in Iraq di disporre interventi, nei casi di necessità ed urgenza, per fronteggiare esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Il comma 2 prevede - nell'ambito della missione umanitaria e di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 - la partecipazione di esperti militari alla riorganizzazione del Ministero della difesa e alle attività di formazione del personale delle Forze armate irachene. Il comma 3 dispone l'applicazione del trattamento assicurativo previsto, per il personale militare appartenente ai contingenti impiegati nelle operazioni internazionali, dal decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, anche a favore del personale dell'Arma dei carabinieri inviato a Baghdad, nell'ambito della missione umanitaria e di ricostruzione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata, della Delegazione diplomatica speciale e del Consolato generale. Il comma 4 autorizza la spesa di euro 1.240.205 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena che opera in Kosovo, nell'ambito del contingente italiano inserito nella KFOR. Il comma 5 autorizza la spesa di euro 83.329 per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria albanese da inserire nel contingente che opera in Albania. Per ciascuna delle predette disposizioni è indicata l'autorizzazione
 

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di spesa, che ammonta complessivamente a euro 5.888.794.
      L'articolo 7, comma 1, disciplina la corresponsione dell'indennità di missione determinata nella misura del 98 per cento della diaria prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, da calcolare, secondo quanto previsto dal comma 2, per il personale inviato in Iraq e per quello che opera nell'ambito delle missioni Enduring Freedom e ISAF, in riferimento alla diaria prevista per l'Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. I commi 3 e 4, per gli esperti militari che partecipano alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno e per il personale che opera nell'ambito delle missioni EUMM, EUPM ed EUPOL Proxima, prevedono la corresponsione della diaria nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce di vitto e alloggio gratuiti. Il comma 5 stabilisce l'indennità da corrispondere al personale impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
      L'articolo 8 consente di valutare il servizio prestato nelle operazioni internazionali ai fini dell'avanzamento degli ufficiali al grado superiore.
      L'articolo 9 adegua il limite complessivo di spesa entro il quale il Ministero della difesa, in relazione alle missioni internazionali di cui al capo II, può ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, per corrispondere alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, estendendo altresì tale disciplina agli acquisti di materiale d'armamento e di equipaggiamenti individuali (euro 50.000.000).
      L'articolo 10, comma 1, conferma l'applicazione al personale impiegato in Iraq e nelle operazioni Enduring Freedom e International Security Assistance Force (ISAF) delle disposizioni del codice penale militare di guerra (come modificato dalla legge n. 6 del 2002, di conversione del decreto-legge n. 421 del 2001, dalla legge n. 15 del 2002, di conversione del decreto-legge n. 451 del 2001 e dalla legge n. 42 del 2003, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2003) e della disciplina prevista dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 421 del 2001 in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nonché delle disposizioni in deroga alle norme sulla procedura penale militare e sulla costituzione degli organi giurisdizionali militari di guerra.
      Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi in territorio afgano o iracheno a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani, che partecipano alla missione in Iraq e alle missioni Enduring Freedom e ISAF, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente la corrispondenza dei fatti-reato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali l'articolo 7 del codice penale prevede l'incondizionata punibilità e la procedibilità assoluta nei confronti dei presunti colpevoli. L'esperienza maturata durante lo svolgimento della missione in Afghanistan, infatti, suggerisce di verificare in concreto che le azioni delittuose siano idonee a mettere in pericolo interessi vitali dello Stato, subordinando l'avvio dell'azione penale da parte della magistratura ordinaria all'effettiva aggressione dei beni giuridici primari protetti dai delitti contro la personalità dello Stato. La scelta appare giustificata anche nella considerazione che, nei teatri operativi in questione, le attività di resistenza alle Forze armate italiane derivano da soggetti che, ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, non rivestono la qualifica di legittimi combattenti.
 

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      Il comma 3 è inteso a concentrare sul tribunale di Roma la cognizione dei reati di cui al comma 2, in analogia a quanto già previsto e favorevolmente sperimentato per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali è competente unicamente il tribunale militare di Roma. La disposizione è diretta a evitare conflitti di competenza e consentire unicità di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto ed efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.
      Il comma 4 conferma, per il personale impiegato nelle restanti missioni internazionali, l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni previste dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 421 del 2001 in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
      L'articolo 11 è inteso ad autorizzare l'ulteriore spesa di euro 800.000, per il proseguimento dell'attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria che, attraverso l'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati in operazioni internazionali, consente di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire, in termini statisticamente validati, fattori di rischio per la salute del personale militare impiegato nelle operazioni internazionali. Lo studio epidemiologico che si sta effettuando è del tipo prospettico seriale, indirizzato su un campione di circa 1.000 militari appartenenti ai contingenti di rotazione impiegati in operazioni internazionali, i quali vengono sottoposti, su base volontaria, ad accertamenti di laboratorio, prima e al termine dell'impiego in zona di operazioni. Questo tipo di ricerca consentirà di acquisire risultati più attendibili rispetto a quelli desumibili dalle analisi epidemiologiche retrospettive finora eseguite, realizzando il migliore controllo possibile dei cosiddetti «fattori di confondimento». Data la complessità degli esami di laboratorio richiesti, lo studio, coordinato dalla direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa, viene svolto in collaborazione con istituti scientifici e di ricerca.
      L'articolo 12, per la disciplina da applicare al personale impiegato nelle missioni e per le previsioni necessarie a corrispondere alle particolari esigenze connesse con le missioni internazionali, di cui al capo II, richiama - salvo taluni adeguamenti previsti dal presente decreto-legge - le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Rimangono, pertanto, disciplinati dal provvedimento in parola:

          a) le ulteriori modalità di attribuzione al personale dell'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (articolo 2, commi 2 e 3);

          b) il trattamento assicurativo e il trattamento pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio (articolo 3);

          c) le previsioni per il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4);

          d) le fattispecie in materia di rilascio dei passaporti, orario di lavoro e accesso alle utenze telefoniche di servizio (articolo 5);

          e) l'estensione della disciplina prevista dallo stesso decreto-legge n. 451 del 2001 al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni, con esclusione delle disposizioni penali (articolo 7);

          f) le fattispecie in materia contabile, relative all'Amministrazione della difesa, riguardanti la possibilità di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, al fine di assicurare il rapido approvvigionamento dei contingenti, e l'autorizzazione a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, ad acquisti e lavori da

 

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eseguire in economia (articolo 8, commi 1 e 2);

          g) il prolungamento, previo consenso dell'interessato, del periodo di ferma dei volontari in ferma annuale fino a un massimo di nove mesi (articolo 9);

          h) le fattispecie a salvaguardia del personale impiegato nelle missioni, intese a garantire la possibilità, al rientro, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda (articolo 13);

          i) le previsioni sullo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (articolo 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7).

      L'articolo 13 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.
      L'articolo 14, infine, stabilisce la data di entrata in vigore del provvedimento.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

Capo I.
ATTIVITÀ DI COMPETENZA
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

      Con la risoluzione del Consiglio di sicurezza, gli Stati membri dell'ONU sono esortati, tra l'altro, ad intervenire per contribuire alla ricostruzione socio-economica del Paese, fornendo assistenza tecnica e umanitaria, nonché consulenza istituzionale, per rafforzare le capacità amministrative del Governo provvisorio. L'Italia intende contribuire attivamente a questo processo di ricostruzione, potenziando gli interventi già in corso di realizzazione, dotandosi delle necessarie risorse professionali anche per fornire assistenza tecnica, umanitaria e consulenza istituzionale.
      Il nostro coinvolgimento in questa fase consentirà di conferire sostenibilità, durata ed efficacia ai nostri interventi, precedentemente disposti con i decreti-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, e 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004.
      L'Italia intende, inoltre, con il ritorno dell'esercizio della sovranità da parte degli iracheni, ristabilire regolari rapporti diplomatici con il locale Governo, anche attraverso la riattivazione dell'ambasciata a Baghdad e - in presenza delle necessarie condizioni di sicurezza - l'istituzione del Consolato generale a Bassora.

INTERVENTI OPERATIVI DI EMERGENZA

      Per quanto riguarda gli oneri da sostenere da parte dell'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri per gli interventi operativi a tutela di cittadini e degli interessi italiani in Iraq, la somma indicata è così ripartita, tenendo conto della nuova articolazione che prevede la riapertura dell'Ambasciata a Baghdad, il mantenimento della delegazione diplomatica speciale nella capitale irachena (D.D.S.), nonché l'apertura di un ufficio consolare a Bassora a partire dalla data presunta del 1o ottobre 2004.

 

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1) BAGHDAD

1.1) Trattamento di missione per 184 giorni per 24 carabinieri paracadutisti ed 1 ufficiale con compiti di sorveglianza dinamica e scorta per Ambasciata e D.D.S.

Voci di spesa Ammontare in euro
Costo unitario di euro 260,00 al giorno per il personale appartenente ai gruppi «D-E» del decreto ministeriale 13 gennaio 2003 (comprensivo della relativa quota della aliquota IRPEF)

1.196.000,00

Biglietti aerei
Roma-Amman-Roma, costo medio unitario di euro 1.090,00
Amman-Baghdad-Amman, costo medio unitario di euro 910,00

50.000,00

Eccedenza bagaglio per armamento pesante ed equipaggiamento di Kg. 50 per la tratta Roma-Amman-Roma e per la tratta Amman-Baghdad-Amman, costo unitario di euro 1.800,00

45.000,00

Totale 1.1        

1.291.000,00

1.2) Trattamento di missione per 184 giorni per 16 carabinieri adibiti a compiti di vigilanza statica degli immobili della Ambasciata e della D.D.S., del controllo degli accessi, del servizio visti e addetti al nucleo comando, per due turni di servizio di 92 giorni ciascuno.

Voci di spesa Ammontare in euro
Costo unitario di euro 260,00 al giorno per il personale appartenente ai gruppi «D-E» del decreto ministeriale 13 gennaio 2003 (comprensivo della relativa quota della aliquota IRPEF)

765.440,00

Biglietti aerei
Roma-Amman-Roma, costo medio unitario di euro 1.090,00
Amman-Baghdad-Amman, costo medio unitario di euro 910,00

64.000,00

Eccedenza bagaglio per armamento leggero ed equipaggiamento di Kg. 30 costo unitario di euro 1.200,00 per due turni

38.400,00

Totale 1.2        

867.840,00

1.3) Traffico satellitare

30.000,00

 

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1.4) Beni di consumo relativo alla sicurezza individuale.

Il deterioramento delle condizioni di sicurezza rende opportuno dotare il personale di sistemi di comunicazione locali, di sistemi di protezione balistica individuali e di materiale di pronto intervento sanitario da utilizzare in caso di necessità.

          kit di pronto soccorso di medicinali
          n. 10 giubbotti antiproiettili ed elmetti
          razioni alimentari

6.000,00
27.000,00
4.750,00

Totale 1.3 e 1.4        
67.750,00
Oneri complessivi Baghdad
2.226.590,00

di questi 511.000 euro sono stati finanziati all'Unità di crisi per spese relative all'invio dei carabinieri. L'ammontare complessivo per Baghdad è pari a euro 1.715.590,00.

2) BASSORA

2.1) Trattamento di missione per 92 giorni per 8 carabinieri paracadutisti con compiti di sorveglianza dinamica e scorta.

Voci di spesa Ammontare in euro
Costo unitario di euro 260,00 al giorno per il personale appartenente ai gruppi «D-E» del decreto ministeriale 13 gennaio 2003 (comprensivo della relativa quota della aliquota IRPEF)

191.360,00

Biglietti aerei Roma-Al Kuwait-Roma, costo medio unitario di euro 1.900,00

    

15.200,00

Eccedenza bagaglio per armamento pesante ed equipaggiamento di Kg. 50 per la tratta Roma-Al Kuwait-Roma, costo unitario di euro 1.800,00

14.400,00

Totale 2.1        
220.960,00

2.2) Trattamento di missione per 92 giorni per 4 carabinieri adibiti a compiti di vigilanza statica dell'immobile del Consolato, del controllo degli accessi e del servizio visti.

Voci di spesa Ammontare in euro

Costo unitario di euro 260,00 al giorno per il personale appartenente ai gruppi «D-E» del decreto ministeriale 13 gennaio 2003 (comprensivo della relativa quota della aliquota IRPEF)

95.680,00

 

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Biglietti aerei per la tratta Roma-Al Kuwait-Roma, costo medio unitario di euro 1.900,00

7.600,00

Eccedenza bagaglio per armamento leggero ed equipaggiamento di Kg. 30 al costo unitario di euro 1.080,00 per due turni

4.320,00

Totale 2.2        
107.600,00

2.3) Traffico satellitare20.000,00
2.4) Acquisto apparati per rete radio VHF
          n. 1 ripetitore VHF Motorola MTR-2000
          n. 1 radio base
          n. 4 radio veicolari
          n. 20 radio portatili
          accessori vari


12.550,00
1.300,00
4.400,00
18.000,00
2.000,00

Totale 2.3 e 2.4        
58.250,00
2.5) Acquisto telefoni satellitari
          n. 2 telefoni satellitari ABB Nera world phone
          n. 2 antenne fisse tipo Provident
          n. 5 telefoni satellitari portatili Thuraya


6.500,00
4.200,00
6.000,00

Totale 2.5        
16.700,00
2.6) Beni di consumo relativi alla sicurezza individuale
          kit di pronto soccorso di medicinali
          n. 20 giubbotti antiproiettili ed elmetti
          razioni alimentari


6.000,00
54.000,00
4.750,00

Totale 2.6        
64.750,00
Totale generale Bassora        
468.260,00
Oneri complessivi per interventi operativi di emergenza 2.183.850,00

3) RIATTIVAZIONE DELLA AMBASCIATA D'ITALIA A BAGHDAD

3.1) Personale

        Per la riattivazione dell'Ambasciata a Baghdad si prevede, a decorrere dal 1o luglio 2004, la copertura di 15 posti in organico, dei quali 4 per il personale diplomatico (Capo missione, Primo consigliere, Consigliere, Primo segretario), 8 per il personale delle aree funzionali (2/C1, 3/B2 e 3/B1) nonché 3 unità dell'Arma dei carabinieri.

 

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        Gli oneri lordi semestrali per le spese dei predetto personale sono così ripartiti:
Capitolo 1503indennità di servizio ed oneri di rappresentanza

1.482.742,26

Capitolo 1510indennità di sistemazione 497.326,75
Capitolo 1505spese di trasferimento 225.525,00
 Totale 3.1        
2.205.595,00

3.2) Funzionamento, manutenzione e messa in sicurezza

        Le spese di funzionamento e di manutenzione della Ambasciata sono state determinate sulla base dell'organico previsto, sulla necessità di assicurare la copertura delle spese connesse alla acquisizione della strumentazione per le comunicazioni satellitari (n. 20 apparecchi), alla realizzazione di interventi di adattamento del compound che ospiterà l'Ambasciata, all'acquisizione di moduli abitativi supplementari destinati ad ospitare il personale dell'Ambasciata e i connazionali nel caso in cui le condizioni di sicurezza lo impongano, all'acquisizione di un adeguato servizio di sorveglianza, nonché agli acquisti di mobilio e attrezzature d'ufficio necessarie ad assicurare la piena funzionalità della sede, anche dal punto di vista della sicurezza:

utenze-materiale di consumo-insegne 87.500,00
canone di locazione attuale compound (già pagato un triennio anticipato 22.05.03/21.05.06)

_        

canone di locazione per residenza al costo annuo di euro 60.000 per tre anni anticipati

180.000,00

manutenzione ordinaria immobili Ambasciata e residenza

15.000,00

interventi di urbanizzazione accesso compound 20.000,00
installazione deposito idrico emergenza 40.000,00
ampliamento sistema alloggiativo, inclusi trailer 115.000,00
manutenzione strutture di sicurezza 25.000,00
sorveglianza 96.000,00
installazione protezioni antimortaio 102.000,00
rafforzamento rpg lato nord compound 204.000,00
mobilio e dotazioni residenza e alloggi 205.000,00
gestione autovetture 5.000,00
Totale 3.2        
1.094.500,00
Oneri complessivi per riattivazione Ambasciata3.300.095,00

4) ISTITUZIONE DEL CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A BASSORA

4.1) Personale

        Per l'istituendo Consolato generale d'Italia a Bassora, la cui attivazione potrà essere presumibilmente assicurata a partire dal 1o ottobre 2004, è prevista la copertura di 9 posti in organico dei quali 1 per il personale diplomatico (Console generale) e 6 per il personale

 

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delle aree funzionali (1/C2, 1/C1, 1/B3, 2/B2, 1/B1) nonché due unità dell'Arma dei carabinieri.
        Gli oneri lordi semestrali per le spese del predetto personale sono così ripartiti:

Capitolo 1503indennità di servizio ed oneri di rappresentanza

422.064,75

Capitolo 1510indennità di sistemazione 289.072,34
Capitolo 1505spese di trasferimento 135.315,00
 Totale 4.1        
846.452,09

4.2) Funzionamento, manutenzione e messa in sicurezza

        Le spese di funzionamento, manutenzione e messa in sicurezza del Consolato italiano a Bassora sono state determinate sulla ipotesi di attivare la struttura a partire dal 1o ottobre 2004, sulla base dell'organico previsto, sulla necessità di assicurare la copertura delle spese connesse alla locazione di idonei locali da adibire a sede della struttura, sulla previsione delle opere necessarie alla messa in sicurezza, di quelle relative alla sorveglianza, alla strumentazione per le comunicazioni satellitari (n. 10 apparecchi), nonché agli oneri relativi all'acquisto degli arredi e delle attrezzature d'ufficio necessari ad assicurarne la funzionalità considerando che - trattandosi di primo insediamento - gli oneri relativi sono strettamente connessi alla reperibilità nell'area di talune attrezzature e beni nonché alle eventuali spese di trasporto:

Utenze-materiale di consumo-insegne 33.000,00
canone di locazione per una struttura di circa 150 mq adibita anche per alloggio personale Consolato ed eventuali connazionali

100.000,00

lavori di adattamento locali e sicurezza (gli oneri di adeguamento e sicurezza preventivati in linea di massima dovranno essere confermati in base alle indicazioni fornite da Baghadad, in relazione alla tipologia prevista per la sede)

400.000,00

manutenzione ordinaria immobile 30.000,00
sorveglianza 75.000,00
mobilio 300.000,00
acquisto autovettura blindata 150.000,00
gestione autovetture 5.000,00
                                                            Totale 4.2        
1.093.000,00
                    Oneri complessivi Consolato Bassora1.939.453,00

5) DELEGAZIONE DIPLOMATICA SPECIALE

5.1) Personale

        Per la Delegazione diplomatica speciale, si prevede, con decorrenza 1o luglio 2004, una riduzione dell'organico rispetto a quello

 

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attualmente operante. In particolare, si è programmata la copertura di 14 posti:

Capo Delegazione
9 posti per funzionari con grado di Consigliere/Primo Segretario/Secondo Segretario i quali potrebbero essere ricoperti anche da esperti di altre amministrazioni pubbliche
2 unità C1/B3, con mansioni amministrativo-contabili
2 unità B2/B1, con mansioni esecutive
onere lordo semestrale calcolato sulla base degli stessi coefficienti indicati per l'Ambasciata
1.304.264,87

        In analogia con i criteri di calcolo utilizzati in occasione dei precedenti provvedimenti legislativi, dal predetto onere va dedotto il costo semestrale lordo del personale della Delegazione diplomatica speciale nella sua configurazione ristretta antecedente il decreto-legge n. 165 del 2003 (Capo Delegazione e unità delle aree funzionali per un costo semestrale di 274.596,35 euro), nell'assunto che quest'ultimo trovi copertura, per l'esercizio in corso, nello stanziamento ordinario sul pertinente capitolo di bilancio.
        Pertanto l'onere semestrale lordo aggiuntivo per le spese di personale della Delegazione diplomatica speciale, nella nuova configurazione prevista a decorrere dal 1o luglio 2004, è pari a 1.029.668,52 euro.

5.2) Funzionamento, manutenzione e messa in sicurezza

        Per quanto riguarda le spese di funzionamento, la previsione è stata effettuata tenendo conto delle necessarie spese per utenze, noleggi, personale locale e manutenzione ordinaria; degli ulteriori, necessari lavori di adattamento, soprattutto sotto il profilo della sicurezza dei locali (tre edifici a un piano) assegnati a titolo gratuito all'Italia anche dopo il 30 giugno 2003 per ospitare la D.D.S. nella sua nuova configurazione. Gli interventi previsti comprendono la costruzione di un apposito edificio protetto ove alloggiare gli esperti pubblici e privati la cui attività verrà coordinata dalla D.D.S., nonché delegazioni di passaggio, la protezione antimortaio per gli alloggi già esistenti e le vetture, il collegamento informatico e telefonico satellitare protetto, con misure di sicurezza passive antintrusione collegate via INTERNET con l'Ambasciata, nonché della necessità di assicurare una idonea guardiania ai cancelli:

oneri aggiuntivi di funzionamento e manutenzione della D.D.S. 60.000,00
lavori di sicurezza, costruzione e adattamento locali, così suddivisi:
costruzione apposito edificio «protetto», per assicurare adeguata protezione in caso di attacchi specifici 265.000,00

 

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protezione antimortaio per gli alloggi già esistenti e le vetture

125.000,00

collegamento informatico e telefonico satellitare protetto, con misure di sicurezza passiva anti-intrusione collegate via internet tra D.D.S. e Ambasciata, comprensivo di abbonamento mensile x 6 mesi 302.000,00
guardiania ai cancelli (20.000 euro mensili) 120.000,00
Totale 5.2 872.000,00
Oneri complessivi Delegazione diplomatica speciale 1.901.668,52

6) ATTIVITÀ UMANITARIA E DI ASSISTENZA TECNICA

        Per assicurare, nel periodo 1o luglio-31 dicembre 2004, la prosecuzione delle iniziative già avviate dalla Croce rossa italiana per fronteggiare la situazione post bellica ed allo scopo di estendere tali iniziative anche alle province meridionali, si è previsto di rinnovare la convenzione con il predetto ente per un ulteriore semestre, il cui importo ammonta a 8.000.000,00 di euro, così ripartiti:

6.1) Croce rossa italiana
Personale CRI
45 unità per 6 m/u totale m/u 270 - costo medio m/u euro 9.166,67
2.475.000,00
Personale locale
120 unità per 6 m/u totale m/u 720 - costo medio m/u euro 1.666,67
    35 medici
    15 infermieri specializzati
    15 interpreti specializzati
    35 generici (pulizie ed altro)
    20 guardie di sicurezza
1.200.000,00
Noleggio mezzi di trasporto 846.000,00
Attrezzature e materiali di consumo
        attrezzature elettro medicali 879.000,00
        farmaci 500.000,00
        viveri, vestiario e altro materiale di prima necessità 100.000,00
Affitto e messa in sicurezza locali 1.000.000,00
Spese assicurative 700.000,00
Biglietti aerei e ferroviari
90 biglietti aerei Roma-Amman-Roma - costo medio unitario euro 1.090,00
    
98.1000,00

 

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90 biglietti aerei Amman-Baghadad-Amman - costo medio unitario euro 910     
81.900,00
Biglietti ferroviari in Italia 20.000,00
Spese albeghiere per personale in transito 40.000,00
Imprevisti 60.000,00
                            Onere complessivo CRI 8.000.000,00

6.2) Assistenza tecnica piccole e medie imprese.

      Sono state individuate alcune iniziative volte a favorire il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese nelle province meridionali dell'Iraq anche nella prospettiva di attivare canali di interscambio con il sistema italiano delle piccole e medie imprese.
      Gli oneri derivanti sono così ripartiti:

Predisposizione dei termini di riferimento per il progetto 50.000,00
Elaborazione dello studio di fattibilità 150.000,00
Personale italiano
        1 capo progetto 5 m/u a euro 22.000 mensili
        1 esperto settore 6 m/u a euro 16.500 200.000,00
        1 consulente 10 m/u a euro 750
Personale iracheno
        1 interprete/segretario 5 m/u a euro 10.000
50.000,00
Assicurazione 30.000,00
Equipaggiamento e logistica
        10 giubbotti antiproiettile ed elmetti a euro         2.000
320.000,00
Sicurezza e mobilità
        messa in sicurezza dei locali 6 mesi a euro         10.000
    
60.000,00
        affitto mezzi di trasporto 6 mesi a euro 20.000 120.000,00
        manutenzione strutture di sicurezza 20.000,00
Oneri complessivi 6.2 1.000.000,00

6.3) Sostegno ai mezzi di comunicazione locali.

      La presenza italiana nel sud dell'Iraq ha messo in evidenza la necessità di contribuire al sostegno dei mezzi di comunicazione locali anche tramite la realizzazione di un centro stampa per la provincia di Dhi Qar allo scopo di mettere a disposizione dei giornalisti della carta stampata e della TV operanti nella predetta provincia una struttura che consenta sia uno scambio di informazioni tra i vari operatori sia un complesso di ausili informatici e di riproduzione. Tale centro stampa inoltre potrebbe essere un utile strumento per una corretta informazione sull'attività umanitaria e

 

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di sostegno alla popolazione che il nostro contingente svolge nella regione.
      I relativi oneri sono così ripartiti:

Affitto ed opere di riabilitazione di un locale di circa 300 mq. 40.000,00
Arredi e dotazioni strumentali
        7 scrivanie x euro 150 cadauna
1.050,00
        15 sedie d'ufficio con ruote 750,00
        5 cassettiere x euro 80 400,00
        17 computer con stampante x euro 835 14.190,00
        6 gruppi di continuità x euro 95 570,00
        4 fotocopiatrici x euro 400 cadauna 1.600,00
        fax 185,00
        tavolo riunioni 900,00
        7 scaffali x euro 200 cadauno 1.400,00
        2 ricevitori satellitari 500,00
        2 gruppi elettrogeni x euro 19.227,50 cadauno 38.455,00
Oneri complessivi 6.3 100.000,00

      A partire dal secondo semestre 2003, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219, il Ministero degli affari esteri ha inviato in Iraq alcune decine di esperti qualificati, sia del settore pubblico che di quello privato, i quali sono stati inseriti nella Coalition Provisional Authority con il compito di fornire supporto nella gestione amministrativa dell'Iraq.
      Tuttavia, dal luglio 2003 ad oggi, come noto, si è registrato un aggravamento generale delle condizioni di sicurezza nel Paese, che ha prodotto un innalzamento del livello di rischio soprattutto per esperti e consulenti civili stranieri che operano nel Paese. L'uccisione e il rapimento di un numero crescente di civili stranieri ha comportato, per tutti i Paesi impegnati in Iraq con proprio personale civile, una maggiore difficoltà a reperire personale altamente qualificato richiesto dall'autorità provvisoria.
      Per tale motivo è sorta l'esigenza di garantire agli esperti italiani che verranno inviati in Iraq adeguate condizioni economiche rispetto a quelle offerte finora che, tra l'altro, hanno comportato una differenza percentuale del 38-40 per cento tra compenso lordo e compenso netto percepito dagli esperti italiani.
      Si è pertanto previsto di applicare le disposizioni previste in materia dall'articolo 26 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
      Dette disposizioni prevedono che per il trattamento economico di coloro che sono inviati in missione all'estero, si procede alla applicazione del prelievo fiscale su una quota - pari al 50 per cento - dell'indennità di base percepita dagli esperti, escludendo pertanto dal prelievo la quota relativa alla indennità di missione.
      Per la copertura dei minori introiti fiscali e previdenziali derivanti dalla applicazione delle predette disposizioni si provvederà mediante

 

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la riduzione di una quota della somma di euro 2.500.000 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

        L'onere complessivo degli interventi e delle attività di competenza del Ministero degli affari esteri è pari a euro 20.925.066.

 

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ARTICOLO 5

(PROSECUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD OPERAZIONI INTERNAZIONALI).

RIEPILOGO DEGLI ONERI

Periodo 1o luglio 2004 - 31 dicembre 2004

 euro
Missione Kosovo (UNMIK)
1.055.187

Missione Albania e Paesi area balcanica

4.213.903

Missione Bosnia-Erzegovina (EUPM)

1.734.632

Missione Macedonia (EUPOL Proxima)

407.436

Totale complessivo

7.411.158


RIEPILOGO GENERALE DEGLI ONERI

 euro
CAPO I (AFFARI ESTERI) 20.925.066
CAPO II, escluso articolo 5 (MISSIONI FORZE ARMATE) 601.667.737
ARTICOLO 5 (MISSIONI FORZE DI POLIZIA) 7.411.158
            TOTALE 630.003.961

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1.  Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Le disposizioni del presente decreto-legge sono intese a consentire la prosecuzione della missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, nonché a prorogare i termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile alle missioni internazionali in corso, che scadranno il prossimo 30 giugno.
        L'intervento legislativo è necessario per la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione alle predette missioni e, altresì, al fine di adattare alle particolari esigenze operative la disciplina prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
        Sulla scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge, la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza è determinata dall'approssimarsi della scadenza dei termini previsti dal precedente provvedimento di proroga e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica all'azione dei contingenti impiegati nelle diverse aree geografiche.

B) Analisi del quadro normativo.

        L'intervento in Iraq e le ulteriori missioni internazionali alle quali partecipa personale civile e militare sono disciplinate dal decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
        Riguardo alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, il citato decreto-legge n. 9 del 2004 prevede disposizioni relative all'organizzazione della missione, al regime degli interventi e alle risorse umane e strumentali, mentre per la disciplina relativa alle missioni alle quali partecipa il personale militare rinvia, salvo taluni particolari profili, alle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, che prevedono una regolamentazione uniforme per tutte le missioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i limiti temporali dallo stesso previsti.
        Dovendo il presente decreto-legge ridisciplinare la materia in relazione al nuovo limite temporale e non sussistendo motivi che giustifichino modifiche all'assetto normativo generale delineato dal citato decreto-legge n. 451 del 2001, si è ritenuto, per le disposizioni da applicare al personale impiegato e per le previsioni necessarie a corrispondere alle particolari esigenze connesse con le missioni

 

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internazionali, di rinviare alle relative disposizioni del provvedimento in parola, salvo taluni adeguamenti riguardanti la corresponsione del trattamento economico accessorio (articolo 7), la valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento degli ufficiali al grado superiore (articolo 8), alcune specifiche autorizzazioni di spesa (articoli 6 e 11) e le disposizioni in materia penale (articolo 10).
        Analogamente per la missione umanitaria e di ricostruzione, per gli aspetti non diversamente disciplinati, si rinvia alle relative disposizioni del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003.

C)  Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il rinvio alla disciplina di cui al decreto-legge n. 451 del 2001 comporta l'attualità delle deroghe previste dalle relative disposizioni, le quali rispondono ad esigenze operative (articolo 2, comma 3, articoli 5 e 13 ) o di necessità e urgenza del provvedere (articoli 8 e 12); esse comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle specifiche operazioni autorizzate. Con riferimento alla previsione in materia di prolungamento delle ferme, non si tratta di deroga, avendo la disposizione l'unico effetto di rendere immediatamente operativa la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 215 del 2001.
        Quanto alle specifiche disposizioni del presente decreto-legge, riguardo alla disciplina penale, di cui all'articolo 10, il previsto rinvio all'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, comporta deroghe alle disposizioni riguardanti la procedura penale militare di guerra e l'ordinamento giudiziario militare di guerra nei casi di applicazione del codice penale militare di guerra. L'opportunità di derogare alle disposizioni in parola risiede nella circostanza che le modalità di costituzione degli organi giurisdizionali dalle stesse previsti appaiono non in linea con i princìpi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale; si è ritenuto, pertanto, di poter utilmente provvedere allo stesso fine attraverso l'uso dei moderni strumenti di comunicazione da parte degli ordinari organi giurisdizionali militari. Anche tali deroghe, comunque, accompagnate dall'introduzione di previsioni processuali intese a conciliare il rispetto dei diritti di difesa con le esigenze militari in atto, comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle operazioni militari disciplinate dal presente provvedimento.

D)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Trattandosi di disposizioni riguardanti l'attuazione di una missione umanitaria, nonché l'impiego delle Forze armate e la giurisdizione penale militare, di esclusiva competenza, sulla base del

 

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Trattato dell'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del decreto-legge con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo le materie oggetto di disciplina attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l), della Costituzione.

F)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        È stata verificata positivamente la coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

G)  Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Le disposizioni del provvedimento non incidono su materie disciplinate da fonti regolamentari, né possono costituire oggetto di atti normativi secondari.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le disposizioni del decreto-legge non introducono nuove definizioni normative.

B)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del decreto-legge.

C)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

 

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        Le disposizioni del decreto-legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

D)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

          Dalle disposizioni del decreto-legge non conseguono effetti abrogativi impliciti.

3. Ulteriori elementi.

A)  Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal decreto-legge.

B)  Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        In materia di disciplina giuridica ed economica del personale militare dei contingenti impiegati all'estero in missioni internazionali è attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati la proposta di legge dell'onorevole Ascierto (atto Camera n. 1038 e abbinati) nel testo proposto dalla IV Commissione difesa.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2004
      

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visto il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali e disposizioni in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero;

        Viste le Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla crisi irachena e, in particolare, la Risoluzione n. 1546 dell'8 giugno 2004;

        Viste le Risoluzioni n. 6-00095 e n. 6-00062 approvate, rispettivamente, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 20 maggio 2004, a seguito delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a garantire la prosecuzione della partecipazione italiana al processo di stabilizzazione democratica e di ricostruzione dell'Iraq, nonché la prosecuzione (in condizioni di sicurezza) degli interventi umanitari a sostegno della popolazione;

        Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana ad altre operazioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

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emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
MISSIONE UMANITARIA, DI STABILIZZAZIONE
E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ

Articolo 1.
(Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di euro 20.925.066 per la realizzazione di una missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.
        2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:

            a) al sostegno al settore sanitario per contribuire all'attività di assistenza alla popolazione;

            b) al sostegno istituzionale e tecnico;

            c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area meridionale dell'Iraq;

            d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

        3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

Articolo 2.
(Organizzazione della missione).

        1. Al Capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui all'articolo 1.
        2. Per il coordinamento e la realizzazione delle attività della missione, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, il Capo della rappresentanza diplomatica italiana si avvale temporaneamente

 

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anche della struttura operante a Baghdad ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Articolo 3.
(Rinvii normativi).

        1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al presente Capo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
        2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Capo II
PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA
A MISSIONI INTERNAZIONALI

Articolo 4.
(Termini relativi alla partecipazione di personale
militare e civile a missioni internazionali).

        1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq, per la quale è autorizzata la spesa di euro 284.984.563 per l'anno 2004.
        2. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, per le quali è autorizzata la spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004.
        3. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale International Security Assistance Force-ISAF, per la quale è autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004.
        4. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione

 

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alle seguenti missioni internazionali, per le quali è autorizzata la spesa di euro 191.175.425 per l'anno 2004:

            a) Joint Forge in Bosnia e missione Over the Horizon Force ad essa collegata;

            b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;

            c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

            d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;

            e) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.

        5. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, per la quale è autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno 2004.
        6. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), per la quale è autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno 2004.
        7. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE), per la quale è autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno 2004.
        8. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il Sudan, per la quale è autorizzata la spesa di euro 127.721 per l'anno 2004.

Articolo 5.
(Termini relativi alla partecipazione di personale
delle Forze di polizia a missioni internazionali).

        1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato

 

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alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), per la quale è autorizzata la spesa di euro 1.055.187 per l'anno 2004.
        2. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, per i quali è autorizzata la spesa di euro 4.213.903 per l'anno 2004.
        3. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, per la quale è autorizzata la spesa di euro 1.734.632 per l'anno 2004.
        4. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima, per la quale è autorizzata la spesa di euro 407.436 per l'anno 2004.

Articolo 6.
(Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali).

        1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 1, il comandante del contingente militare in Iraq è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a euro 250.000, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali.
      2. Nell'ambito della missione di cui all'articolo 1 e nei limiti temporali dallo stesso previsti, è autorizzata la spesa di euro 556.788 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno e alla formazione del personale delle Forze armate irachene.
        3. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia, della Delegazione diplomatica speciale e del Consolato generale, è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 8.472 per l'anno 2004.
        4. Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 1.240.205 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre

 

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2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
        5. Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 83.329 per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria albanese da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale in Albania.

Articolo 7.
(Indennità di missione).

        1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 4, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8, e 5, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
        2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 3, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
        3. L'indennità di cui al comma 1, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, è corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 6, comma 2, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
        4. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
        5. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 5, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Articolo 8.
(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali).

        1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei

 

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carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Articolo 9.
(Disposizioni in materia contabile).

        1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 13 del presente decreto.

Articolo 10.
(Disposizioni in materia penale).

        1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 3, e 6, comma 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
        2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 3, e 6, comma 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
        3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.
        4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 4, commi 4, 5, 6, 7 e 8, 5, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

Articolo 11.
(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria).

        1. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 800.000 per l'anno 2004, per la realizzazione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di

 

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militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

Articolo 12.
(Rinvii normativi).

        1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente Capo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13.
(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I, pari complessivamente ad euro 20.925.066 per l'anno 2004, si provvede per euro 18.425.066 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per euro 2.500.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
        2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II, pari complessivamente ad euro 609.078.895 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 24 giugno 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Frattini, Ministro degli affari esteri.
Martino, Ministro della difesa.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Castelli, Ministro della giustizia.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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