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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5033 |
1. La riorganizzazione delle competenze aerospaziali e spaziali nazionali è articolata nei seguenti livelli:
a) livello di indirizzo strategico, di coordinamento e di controllo;
b) livello operativo, tecnico e gestionale.
1. L'alta direzione, la responsabilità politica e il coordinamento delle politiche relative alle attività aerospaziali e spaziali afferiscono al Presidente del Consiglio dei ministri. Nell'esercizio di tale competenza, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale degli strumenti di governo di cui alla presente legge.
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche aerospaziali e spaziali (CIPAS), con compiti di indirizzo strategico, di coordinamento e di controllo delle attività nazionali e internazionali facenti capo alle amministrazioni dello Stato impegnate nel settore.
2. Al CIPAS compete l'approvazione del Piano nazionale aerospaziale e spaziale quinquennale recante le indicazioni delle finalità e degli obiettivi programmatici del settore.
3. Il CIPAS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della difesa, dal Ministro delle comunicazioni, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dal presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il CIPAS adotta un regolamento interno per le funzioni di sua competenza e si avvale di una segreteria tecnica costituita da personale proveniente dalle amministrazioni di cui al comma 3.
5. Il CIPAS si avvale di una commissione di esperti con funzioni consultive, relative agli aspetti tecnico-scientifici delle attività aerospaziali e spaziali. La commissione di esperti è nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da dieci membri, scienziati ed esperti di fama internazionale con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore aerospaziale e spaziale, rispettivamente designati dai Ministri che compongono il CIPAS.
1. È istituita l'Agenzia italiana per i programmi aerospaziali e spaziali (AISA), posta sotto l'alta direzione del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2 della presente legge, e in conformità ai princìpi e con le modalità previsti dal titolo II del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
2. L'AISA, oltre a svolgere funzioni di supporto al CIPAS, cura l'attuazione del Piano nazionale aerospaziale e spaziale quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, coordina e gestisce le attività scientifiche, industriali e applicative di attuazione delle politiche aerospaziali e spaziali definite dal CIPAS, secondo le seguenti finalità:
a) valorizzazione della posizione dell'Italia nel processo di integrazione europea;
b) valorizzazione della posizione dell'Italia nelle cooperazioni bilaterali e multilaterali;
c) valorizzazione delle capacità industriali anche con riferimento alle piccole e medie imprese;
d) promozione delle linee di innovazione e di competitività in termini specifici di trasferimenti tecnologici, produzione industriale di brevetti e diritti di proprietà intellettuale;
e) valorizzazione delle capacità applicative mediante l'individuazione delle utenze diversificate negli ambiti di riferimento.
1. L'AISA, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 4, comma 2, svolge i seguenti compiti:
a) promozione, coordinamento e gestione delle attività a carattere scientifico;
b) promozione e gestione dei programmi e dei prodotti tecnologici precompetitivi con definite potenzialità commerciali anche in regime di cofinanziamento;
c) gestione di programmi finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture aerospaziali e spaziali nazionali e di partecipazione internazionale;
d) gestione dei programmi finalizzati allo sviluppo di prodotti e di servizi per l'utenza istituzionale e privata;
e) promozione dell'utenza e supporto all'utilizzazione dei beni e dei servizi aerospaziali e spaziali.
1. L'AISA ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, ed è soggetta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri. L'AISA ha sede in Roma.
2. Lo statuto dell'AISA è approvato con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIPAS, in conformità alle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e della presente legge.
3. Sono organi dell'AISA:
a) il direttore;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
4. Il direttore è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. I componenti del comitato direttivo, in numero non superiore a quattro, sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIPAS, tra personalità di comprovata esperienza nel settore aerospaziale e spaziale.
5. L'AISA è organizzata in funzione del conseguimento delle finalità e dei compiti previsti dagli articoli 4 e 5. Lo statuto dell'AISA, di cui al comma 2, disciplina le attribuzioni e il funzionamento degli organi, l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, la dotazione organica e la normativa applicabile in materia di personale.
1. L'AISA, nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 5, affida, mediante appositi contratti, ricerche, studi, progettazioni e realizzazioni di programmi aerospaziali e spaziali, ad enti e imprese industriali, nonché ad università ed enti di ricerca situati nel territorio nazionale.
2. Ai fini della valorizzazione dei risultati in campo industriale e applicativo nonché della promozione e dello sfruttamento dei brevetti sul mercato dei beni e servizi spaziali, possono essere costituiti su proposta del CIPAS, consorzi e società con soggetti pubblici e privati situati nel territorio nazionale, cui l'AISA può partecipare, previa autorizzazione del CIPAS stesso.
1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'AISA sono disciplinati con appositi strumenti di contrattazione integrativa, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, con previsione di una separata area di contrattazione, al
1. I finanziamenti delle attività del Piano nazionale aerospaziale e spaziale quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, sono iscritti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e sono costituiti:
a) dal contributo ordinario a carico dell'apposito Fondo istituito per il finanziamento del Piano nazionale aerospaziale e spaziale quinquennale, con vincolo di destinazione al funzionamento e alla gestione ordinaria dell'AISA, la cui copertura è assicurata ai sensi dell'articolo 10, comma 6;
b) dal contributo per i programmi di collaborazione con l'Agenzia spaziale europea;
c) da impegni assunti per altri accordi intergovernativi e per trattati o convenzioni internazionali;
d) da altri impegni derivanti dal Piano nazionale aerospaziale e spaziale quinquennale e dai relativi aggiornamenti annuali, ove approvati;
e) dai contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
f) dai proventi derivanti dalla valorizzazione economica di prototipi, di prodotti industriali e di beni immateriali di interesse aerospaziale e spaziale dell'AISA, nonché dalla cessione di licenze d'uso su brevetti acquisiti;
g) da ogni altra eventuale entrata.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi e il direttore generale dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nominati ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono dichiarati decaduti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un commissario straordinario per assicurare le funzioni di ordinaria amministrazione delle attività facenti precedentemente capo all'ASI, fino alla nomina degli organi dell'AISA nei termini di cui al comma 2.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'AISA e ad essa sono trasferiti i compiti e le funzioni svolti dall'ASI, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128. Nello stesso termine si provvede alla nomina degli organi dell'AISA. Conseguentemente, il citato decreto legislativo n. 128 del 2003, è abrogato.
3. In attuazione di quanto disposto dal comma 2, l'AISA succede nei rapporti relativi alle attività svolte dall'ASI e ad essa sono trasferiti gli impianti e le strutture dell'ASI stessa.
4. Entro il termine di cui al comma 2, l'AISI provvede, a domanda, all'inquadramento del personale di ruolo dell'ASI in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con contestuale soppressione dei relativi ruoli; sono altresì inquadrati i vincitori di concorsi già banditi alla stessa data. Il contratto integrativo di lavoro definisce l'equiparazione di qualifiche e di profili professionali per il personale proveniente dall'ASI.
5. L'AISA succede nei rapporti di lavoro con il personale di ruolo dell'ASI di cui al comma 4, alle condizioni economiche e normative applicate al medesimo personale alla data del trasferimento, fermi restando i diritti e le mansioni anteriormente maturati.
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