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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1773-B |
TESTO
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| 1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.
| 1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro il 31 luglio 2001 ovvero più di due esami entro il 31 luglio 2003, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati. 2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico. | 2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire delle provvidenze loro già riconosciute in relazione al suddetto anno accademico ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico. | 3. Agli studenti di cui al comma 1, che per l'anno accademico 2001-2002 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio. | 3. Identico. |
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| 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
| Identico. |
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