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PDL 1773-B

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1773-B



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 12 febbraio 2003 (v. stampato Senato n. 2005)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 16 giugno 2004

d'iniziativa dei deputati

TITTI DE SIMONE, CENTO, DEIANA, VENDOLA

Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 giugno 2004
 

Pag. 2



TESTO
approvato dalla Camera dei Deputati
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TESTO
modificato dal Senato della Repubblica
Art. 1.
Art. 1.

      1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

      1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro il 31 luglio 2001 ovvero più di due esami entro il 31 luglio 2003, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

      2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.      2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire delle provvidenze loro già riconosciute in relazione al suddetto anno accademico ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.
      3. Agli studenti di cui al comma 1, che per l'anno accademico 2001-2002 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.      3. Identico.
Art. 2.
Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.


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