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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4916-A |
Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4916 ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.
SELVA, Relatore
L'Accordo, firmato a Roma il 15 maggio 1997, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze Armate, nella convinzione che questa contribuirà ad un reciproco avvicinamento nelle problematiche militari, in conformità alle leggi in vigore nei rispettivi Paesi.
In particolare, l'articolo 1 prevede che la cooperazione nel campo della difesa avvenga su base reciproca e l'articolo 2 stabilisce i settori ed il tipo di collaborazione militare, che può essere cosi sintetizzata:
- difesa e sicurezza;
- struttura di Comando delle Forze Armate e controllo istituzionale;
- logistica e amministrazione del personale sia militare che civile;
- addestramento, istruzione con partecipazione ai corsi presso scuole militari, attività informativa, legislazione nelle Forze Armate;
- manifestazioni culturali e sportive, quest'ultima in ambito Consiglio internazionale dello sport militare;
- storia militare;
- scambi di visite ufficiali a livello Ministero della difesa e Forze Armate, di personale militare in genere, di unità ed osservatori;
- scambi di informazioni nel settore della stampa e delle pubblicazioni militari.
Peraltro, previa intesa tra le Parti, potranno attuarsi altre forme di cooperazione.
L'articolo 3 stabilisce che potranno tenersi periodici colloqui bilaterali a livello di Stati Maggiori di Difesa, che serviranno anche a coordinare le attività di carattere tecnico-militare nel settore operativo e addestrativo.
Inoltre, prevede, per la cooperazione nel settore di materiali della difesa, l'istituzione di un comitato misto che si riunirà, ove necessario, alternativamente nei rispettivi Paesi.
L'articolo 4 regolamenta il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferiti a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno in una delle Parti stesse.
Un'altra fattispecie non trascurabile (articolo 5) regola le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento, nonché gli eventuali aspetti sanitari.
L'articolo 6 stabilisce che le forme di collaborazione, frutto del presente Accordo, dovranno avvenire in armonia con gli impegni assunti dalle Parti in ambito internazionale.
La I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4916 del Governo, approvato dal Senato, che dispone la Ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997;
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla podestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 17.765 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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