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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4915-A |
Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4915 ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.
DEODATO, Relatore
Con l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina si impegnano a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.
L'Accordo si compone di ventiquattro articoli, un Preambolo ed un Allegato.
L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.
L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le autorità competenti per applicarlo.
Gli articoli 3, 4 e dal 6 all'8 dettano la disciplina della comunicazione, su richiesta o spontanea, delle informazioni, elencando casi e finalità.
L'articolo 5 prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni della normativa doganale.
L'articolo 9 prevede la possibilità, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, di ricorrere al metodo della consegna controllata.
L'articolo 10 contempla i casi di assistenza tecnica che le due amministrazioni possono fornirsi reciprocamente.
L'articolo 11 descrive le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle amministrazioni doganali nelle formulazioni e nelle esecuzioni delle richieste.
L'articolo 12 prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente.
L'articolo 13 prevede la possibilità che i funzionari dell'amministrazione richiedente assistano a tali indagini.
L'articolo 14 prevede e disciplina il caso in cui è possibile richiedere documenti, in copie autenticate o in originale. Lo stesso articolo prevede altresì la possibilità che i documenti previsti nel presente Accordo possano essere sostituiti da informazioni informatizzate.
L'articolo 15 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre, in qualità di testimoni o di esperti, in giudizi instaurati davanti le competenti autorità dell'altra Parte contraente.
La I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4915 del Governo, approvato dal Senato, riguardante la Ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutura assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
1. Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 22.795 annui, a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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