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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4910-A |
PAOLETTI TANGHERONI, Relatore
Il testo della Convenzione di cui trattasi ha un campo di applicazione limitato alla sola imposizione sui redditi ed è caratterizzato da una struttura che, pur ricollegandosi al Modello OCSE, se ne differenzia per taluni aspetti al fine di tener conto delle specificità del nostro ordinamento interno, nonché della situazione economico-finanziaria della controparte.
In estrema sintesi, si segnalano alcune disposizioni che caratterizzano l'accordo de quo.
Per quanto riguarda la sfera oggettiva di applicazione della Convenzione con riferimento alla parte italiana (articolo 2, paragrafo 3), si evidenzia la previsione delle imposte sul reddito di persone fisiche e giuridiche, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive; ciò in considerazione della esistenza di elementi di reciprocità rappresentati dalla circostanza che, nel sistema fiscale ugandese, una parte delle imposte riscosse dal Governo centrale viene successivamente ripartito presso gli enti locali in una percentuale di circa il 25 per cento del bilancio centrale globale.
In ordine alla disciplina dei redditi di impresa è stato accolto il principio generale in base al quale gli stessi sono improponibili nel Paese di residenza, a meno che non siano attribuibili ad una stabile organizzazione. Con riferimento a tale ultimo aspetto è stata raggiunta una soluzione di compromesso; infatti, mentre è stata accolta la proposta italiana di seguire, nella sostanza, lo schema OCSE del 1963, in quanto più conveniente per l'amministrazione fiscale italiana, è stato, d'altra parte, concesso alla controparte di recepire talune disposizioni che derivano dal Modello di convenzione fiscale predisposto dall'ONU per gli Stati in via di sviluppo, il quale, come noto, tende ad assicurare maggiore materia imponibile a vantaggio dello Stato meno industrializzato. La durata del cantiere di costruzione o montaggio - requisito per stabilire l'assoggettabilità ad imposizione nello Stato presso cui viene svolta l'attività - è stata fissata in sei mesi, conformemente alla prassi in uso nei confronti di Paesi di pari grado di sviluppo.
Per i redditi di capitale, trattandosi di aspetti definiti di volta in volta in base al bilanciamento di interessi dei due partner negoziali, si fa presente che è stato stabilito un criterio impositivo concorrente di residenza e fonte per i dividendi (articolo 10) e gli interessi (articolo 11), fissando un'aliquota massima del 15 per cento di tassazione alla fonte per entrambe le categorie reddituali.
Con particolare riferimento al trattamento convenzionale degli interessi, è stata, altresì, prevista l'esenzione per gli interessi di natura «pubblica», in linea con la nostra politica governativa in materia.
Quanto, invece, al trattamento delle royalties (articolo 12), è stata stabilita la tassazione esclusiva nello Stato di residenza.
Nell'ambito della disciplina delle pensioni, in armonia con l'attuale normativa contenuta nell'articolo 20, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, relativamente al trattamento di
La I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4910 del Governo, approvato dal Senato, che dispone la Ratifica e l'esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla podestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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